IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
              I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA
                    E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  l'art.  4,  comma  3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991,  n.  197,  e  successive modificazioni, il quale prevede che il
Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con i Ministri dell'interno, di
grazia  e  giustizia,  delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero,  ha  facolta'  di
provvedere con proprio decreto, di cui deve essere data comunicazione
alle  competenti  Commissioni parlamentari, a modificare il limite di
importo di lire 20.000.000 indicato nella stessa legge;
  Visto  l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che
prevede  una  analoga  procedura  per  modificare  il  limite di lire
20.000.000  indicato  nel  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
come  modificato  dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
125;
  Visto  l'art.  5,  comma  4,  della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il
quale  stabilisce che il limite di lire 20.000.000 indicato nell'art.
1,  comma  2,  della  stessa  legge  puo'  essere  modificato  con il
provvedimento   di   cui   all'art.  4,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Ravvisata  l'opportunita'  di  rideterminare  il suddetto limite in
euro 12.500;
  Vista  la  comunicazione  alle competenti Commissioni parlamentari,
effettuata con nota n. 13003 del 5 agosto 2002.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il   limite  di  importo  di  lire  20.000.000,  indicato  nel
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, nel
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,  come modificato dal decreto
legislativo  30  aprile  1997,  n. 125, e nell'art. 1, comma 2, della
legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' determinato in euro 12.500.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2002
                             Il Ministro
                    dell'economia e delle finanze
                              Tremonti
                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu
                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2002
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 327