Alle imprese interessate
                              Alle organizzazioni imprenditoriali
                              Al Mediocredito Centrale S.p.A.
                              All'Artigiancassa S.p.A.
   Con  circolare  n.  1138443  del  2 febbraio 2001, successivamente
modificata  con  circolare  n.  1140775 del 4 giugno 2001, sono state
emanate disposizioni ed istruzioni sulle modalita' e procedure per la
presentazione  delle  domande  e  la  concessione ed erogazione delle
agevolazioni  a  favore  dell'imprenditoria  femminile  previste  dal
D.P.R. 28 luglio 2000 n. 314, di seguito denominato "Regolamento".
   In    occasione    dell'avvio    del   quinto   bando,   destinato
all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  statali  del  2002, si
ritiene  opportuno riemanare le predette disposizioni, sia integrando
il  testo  delle due citate circolari, sia introducendo chiarimenti e
precisazioni  riguardo ad aspetti che nel corso della precedente fase
di  applicazione  sono  apparsi  poco esplicitati; contestualmente e'
stata aggiornata la modulistica.
   Sono  state  inoltre  aggiornate le disposizioni sulle limitazioni
settoriali,  in  base ai nuovi orientamenti emanati dalla Commissione
europea  con  Comunicazione  n. C(2002)315, pubblicata sulla GUCE C70
del  19-3-2002  e  relativi ai settori siderurgico, automobilistico e
delle fibre sintetiche.
   La  presente  circolare recepisce inoltre le indicazioni formulate
dalla   Commissione   europea   nel   corso   dell'esame  finalizzato
all'autorizzazione del regime d'aiuto per il periodo 2000-2006.
   Si precisa infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del  DPR  314/2000  e'  stato  abrogato  il previgente regolamento di
attuazione  (DM  5  dicembre  1996,  n.  706),  le  cui disposizioni,
pertanto, continuano ad essere applicate con riferimento alle domande
presentate  e  approvate nei bandi precedenti (primo, secondo e terzo
bando).
   PARTE  I: Interventi destinati alla concessione delle agevolazioni
per le iniziative imprenditoriali
   PREMESSE
   Sulla  base  delle  risorse  finanziarie disponibili assegnate, ai
sensi  dell'articolo  2  del  Regolamento,  agli  interventi  per  la
promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione
di  servizi  reali,  e'  prevista  la concessione di un contributo in
conto  capitale  alle  imprese che ne abbiano fatto richiesta entro i
termini  fissati con decreto del Ministro delle Attivita' Produttive.
La  concessione  dei contributi avviene mediante un sistema a bandi e
graduatorie.
   Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno il Ministro delle Attivita'
Produttive   ripartisce,   in   base  ai  criteri  oggettivi  fissati
dall'articolo  11  del  Regolamento, le risorse finanziarie destinate
agli  interventi a favore dell'imprenditoria femminile tra le Regioni
e le Province autonome, dandone comunicazione alle stesse.
   Al  fine  di  incrementare  la  dotazione finanziaria e di rendere
l'intervento agevolativo piu' rispondente alle effettive esigenze del
territorio,  il  Regolamento  prevede  un  forte coinvolgimento delle
Regioni  e  delle  Province  autonome  nella gestione dell'intervento
stesso.  Queste  ultime,  infatti,  possono  disporre un'integrazione
delle  risorse statali cosi' assegnate, nella misura minima stabilita
dall'articolo  12,  comma 1, del Regolamento, individuare particolari
aree   del  proprio  territorio  e  specifiche  attivita'  economiche
considerate  prioritarie  per  lo  sviluppo  ai fini della formazione
delle    graduatorie   e   gestire   direttamente   tutte   le   fasi
dell'intervento,  dalla  ricezione delle domande di agevolazione fino
all'erogazione dei contributi.
   Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno,
comunicano   al  Ministero  delle  Attivita'  Produttive  le  risorse
regionali  stanziate ed i criteri di priorita' indicati da utilizzare
per le graduatorie di cui al punto 10.3 riferite al medesimo anno.
   Le  risorse  complessivamente disponibili per la concessione delle
agevolazioni  ed  i  criteri  di  priorita'  fissati  dalle Regioni o
Province  autonome  da  utilizzare per le graduatorie, sono resi noti
con decreto del Ministro delle Attivita' Produttive.
   Le  domande  di  agevolazione possono essere presentate durante il
periodo  di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta
in volta con apposito decreto ministeriale.
   Le  domande pervenute sono sottoposte ad un'istruttoria e, qualora
ritenute ammissibili, sono inserite in distinte graduatorie regionali
articolate nei seguenti tre macrosettori:
   - "agricoltura";
   - "manifatturiero e assimilati";
   - "commercio, turismo e servizi".
   All'interno   delle   graduatorie,  le  domande  ammissibili  sono
ordinate  in  senso  decrescente sulla base di un punteggio derivante
dall'applicazione  dei  criteri  di  priorita'  validi  su  tutto  il
territorio    nazionale,    fissati   con   decreto   del   Ministero
dell'Industria,  del Commercio e dell'Artigianato del 2 febbraio 2001
e  di  quelli  territoriali e settoriali nel caso in cui questi siano
stati indicati dalla Regione o Provincia autonoma.
   Le  risorse  finanziarie  disponibili  vengono  assegnate, fino ad
esaurimento dei fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo
l'ordine decrescente.
   Le  agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due
quote:  la  prima  quota,  pari al 30% delle agevolazioni concesse, a
fronte   della   realizzazione  di  una  corrispondente  quota  degli
investimenti  ammessi;  la seconda, pari al 70% delle agevolazioni, a
seguito  della  totale realizzazione del programma e dell'invio della
documentazione  finale di spesa. Dalla seconda quota e' trattenuto un
importo  pari  al  10% dell'agevolazione concessa, da erogarsi dopo i
controlli  effettuati  sulla  documentazione  di spesa e le eventuali
verifiche  in  loco  ed  in  ogni  caso  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 15 comma 2 del Regolamento.
   La  prima  quota  puo' essere erogata a titolo di anticipazione su
richiesta   dell'impresa   e  dietro  presentazione  di  fideiussione
bancaria  o  polizza  assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima
richiesta,  di  importo pari alla somma da erogare. L'Amministrazione
competente  puo' in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione
del  programma,  disporre  tutte  le  ispezioni  e verifiche ritenute
opportune.
   1 - SOGGETTI BENEFICIARI
   1.1.  Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  in  questione  le
imprese   rispondenti  ai  requisiti  di  "prevalente  partecipazione
femminile"  e  di  "dimensione  di  piccola impresa" come definiti ai
successivi  punti 1.2 e 1.3. Alla data di presentazione della domanda
di agevolazioni, le imprese richiedenti devono essere gia' costituite
ed  iscritte  al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a
tale  data  non risultino ancora iscritte al predetto registro devono
essere  almeno in possesso del numero di partita I.V.A.; l'iscrizione
deve  comunque  avvenire  entro la data della richiesta di erogazione
della  seconda  quota  delle  agevolazioni  di  cui  al  punto  13.4.
L'articolo  23  del  Regolamento  ha  abrogato la disposizione di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge n. 215/92 che limitava l'accesso
alle  agevolazioni  alle  imprese costituite in data successiva al 22
marzo  1992,  data  di entrata in vigore della legge stessa; pertanto
possono  beneficiare  delle  agevolazioni anche le imprese costituite
precedentemente a tale data , purche' in possesso dei requisiti sopra
indicati.
   1.2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono:
   a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
   b)  le  societa'  di  persone  e le societa' cooperative in cui il
numero  di  donne  socie  rappresenti almeno il 60% dei componenti la
compagine   sociale,   indipendentemente   dalle  quote  di  capitale
detenute;
   c)  le societa' di capitali in cui le donne detengano almeno i due
terzi  delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del
totale dei componenti dell'organo di amministrazione.
   Il  predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa
deve  sussistere  al  momento  della  presentazione  della domanda ed
essere  mantenuto  per  un  periodo di almeno cinque anni a decorrere
dalla   data   di   concessione  dell'agevolazione,  pena  la  revoca
dell'agevolazione    medesima.    Ai    fini   della   verifica   del
soddisfacimento  del  predetto  requisito,  si  pone  attenzione alla
sostanziale  continuita'  del  possesso  del  requisito medesimo, non
considerando,   in   caso   di   perdita  temporanea,  i  periodi  di
interruzione  dovuti  ai  tempi tecnici necessari per ripristinare la
situazione  di  conformita' alla norma. In ogni caso, tale periodo di
interruzione,  continuativo  o  frazionato  che  sia, non puo' essere
maggiore  di  sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza
dell'obbligo.
   1.3  Le imprese rientranti nella definizione di "piccola impresa",
secondo  i  criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Industria
del  18  settembre  1997, sono quelle che presentano congiuntamente i
seguenti requisiti:
   a) hanno meno di 50 dipendenti;
   b)  hanno  un  fatturato  annuo non superiore a 7 milioni di EURO,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO;
   c)  sono  in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera j).
   I  requisiti  di  cui  alle  precedenti  lettere a), b), e c) sono
cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
   Al riguardo si precisa quanto segue:
   a)  il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il
totale  di  bilancio  vengono rilevati come somma dei valori riferiti
all'impresa  richiedente  le  agevolazioni ed alle altre eventuali di
cui  la  stessa  detenga,  anche  indirettamente,  il  25% o piu' del
capitale o dei diritti di voto;
   b)  il  capitale  e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima;
   c)  le  quote  di  capitale  e  i  diritti  di  voto  dell'impresa
richiedente  vengono  rilevati,  ai  fini  di cui sopra, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
   d)  il  periodo  di  rilevazione  del  numero  dei dipendenti, del
fatturato  annuo  e  del  totale  di  bilancio e' l'esercizio sociale
relativo  all'ultimo  bilancio  approvato o, per le imprese esonerate
dalla  tenuta  della  contabilita'  ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio,  l'esercizio  relativo all'ultima dichiarazione dei redditi
presentata  prima  della  data di presentazione della domanda; per le
imprese  che alla data di presentazione della domanda di agevolazione
risultino  costituite da non oltre un anno, ovvero non abbiano ancora
approvato  il  primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei
redditi,  i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione
del fatturato, che non viene preso in considerazione;
   e)  qualora  la  domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata a
causa  dell'insufficienza  delle  disponibilita' finanziarie rispetto
all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente  richieste,  venga
riconfermata  ai  sensi del successivo punto 12.1, si fa riferimento,
ai  fini  di  cui si tratta, alla data di presentazione della domanda
originaria;
   f)  il  numero  di  dipendenti  occupati  corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno   (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti  occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento
di  cui  alla  precedente  lettera  d),  mentre  i lavoratori a tempo
parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di ULA; per
dipendenti  occupati  si  intendono  quelli  a  tempo  determinato  o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il
personale  in  C.I.G.  e  con  esclusione  di  quello  in C.I.G.S.; i
dipendenti  occupati  part-time sono conteggiati come frazione di ULA
in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal contratto collettivo di
riferimento;
   g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile,  s'intende
l'importo  netto  del  volume  d'affari  che  comprende  gli  importi
provenienti  dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
rientranti  nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli
sconti   concessi  sulle  vendite  nonche'  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  e  delle  altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
   h)  per  le  imprese  esonerate  dalla  tenuta  della contabilita'
ordinaria  e/o  dalla  redazione  del bilancio, il valore dell'attivo
patrimoniale   e   quello  del  fatturato  sono  desunti  dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, viene
desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'"
redatto  con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli
art. 2423 e seguenti del codice civile;
   i)  il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a
partire dal 1 gennaio 1999 e' pari a £. 1.936,27;
   j)  e'  considerata  indipendente  l'impresa  il  cui capitale o i
diritti  di  voto  non  siano  detenuti per il 25% o piu' da una sola
impresa   oppure   congiuntamente  (semplice  somma  delle  quote  di
partecipazione  o  dei  diritti di voto) da piu' imprese non conformi
alle  definizioni  di  piccola  impresa;  per la determinazione della
dimensione  di  tali  ultime  imprese si applicano i medesimi criteri
utilizzati per l'impresa richiedente le agevolazioni; non vanno a tal
fine  computate  le societa' di investimenti pubblici, le societa' di
capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che
questi   non  esercitino  alcun  controllo  individuale  o  congiunto
sull'impresa   richiedente;   l'impresa   considerata   e'   comunque
indipendente  qualora  il  capitale  sia  disperso  in  modo tale che
risulti  impossibile  determinare  da  chi  e'  detenuto  e l'impresa
dichiari  di  poter  legittimamente  presumere  la  sussistenza delle
condizioni di indipendenza;
   k) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui  attivita'  e  struttura  e'  definita dall'articolo 154 del T.U.
delle  leggi  sulle  Imposte  dirette del 29.1.1958, n. 645 ed al cui
capitale  lo  stato e/o gli enti Pubblici partecipano, direttamente o
indirettamente,  in misura superiore al 50%; si intende a capitale di
rischio  la  societa'  che  investe  il  proprio  capitale  in titoli
azionari,  senza  limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che   detti  titoli  offrono  in  relazione  all'andamento  economico
dell'impresa   cui   gli   stessi  si  riferiscono;  per  investitori
istituzionali  si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per
legge  o  per  statuto,  sono  tenuti  ad  investire,  parzialmente o
totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio,
i  fondi  di  investimento,  le  compagnie  di assicurazione, i fondi
pensione, le banche, etc.).
   2 - SETTORI AMMISSIBILI
   2.1  Sono  agevolabili  i  programmi di investimento presentati da
imprese,  anche  artigiane,  operanti  nei  settori dell'agricoltura,
dell'industria, del commercio, dei servizi, del turismo come indicato
dall'articolo 2 della legge n. 215/92.
   L'applicazione  della legge n. 215/92, in quanto aiuto di Stato ed
intervento   eventualmente  cofinanziato  nell'ambito  dei  programmi
regionali  finalizzati  all'utilizzo  delle  risorse  comunitarie  e'
subordinata,  ai  fini  della  piena  rispondenza  alle  disposizioni
comunitarie   in   vigore,   a  talune  limitazioni  riguardanti,  in
particolare,   i   settori   agevolabili   e  le  spese  ammissibili.
Relativamente  ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di
essi,  ed  in particolare, con riferimento alla Classificazione delle
Attivita'  economiche  ISTAT 1991, alcune divisioni, gruppi, classi o
categorie   sono   soggetti  a  divieti  e/o  limitazioni,  che  sono
specificati nell'Allegato n. 1.
   Per quanto riguarda i settori della produzione agricola primaria e
della  trasformazione  e commercializzazione di prodotto agricoli, si
ricorda   che,   secondo   quanto   stabilito  dagli  orientamenti  e
regolamenti  dell'Unione europea, la concessione degli aiuti di Stato
e'  subordinata  alla  verifica  dell'esistenza di normali sbocchi di
mercato  da  parte  di  ciascuno  Stato membro. Considerando che, per
l'Italia,  la  competenza  in  materia  e'  attribuita alle Regioni e
Province  Autonome, la predette verifiche e la conseguente fissazione
di  limiti  e  condizioni di ammissibilita' e' demandata a tali enti,
che  provvedono  attraverso  i  propri  Programmi Operativi Regionali
(POR)  ed  i relativi Complementi di Programmazione (CdP), per quanto
concerne le regioni del Mezzogiorno, e attraverso i Piani di Sviluppo
Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni del Centro - nord.
   Con  la  circolare  n.  1138443  del  2  febbraio 2001, emanata in
occasione dell'apertura del bando 2001 della Legge 215/92 (4o bando),
questo  Ministero  ha  provveduto,  in assenza dei suddetti strumenti
regionali  (allora  in  corso  di  elaborazione  o  approvazione), ad
indicare i limiti e le condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni
per i settori in questione, sulla base della nota metodologica per la
verifica  dell'esistenza  di  normali sbocchi di mercato definita dal
Ministero per le politiche agricole e forestali.
   I  predetti  limiti  e  condizioni  di ammissibilita' devono ormai
ritenersi  superati, essendo intervenuta l'approvazione dei POR e dei
relativi   CdP,   nonche'   dei   PSR,  cui  occorre  fare  esclusivo
riferimento.
   Si  rammenta  infine  che  per i settori della produzione agricola
primaria  e  della  trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli,  la  concessione delle agevolazioni e' subordinata anche al
rispetto delle disposizioni di cui ai punti 16 e segg. della presente
circolare.
   2.2  Ai  sensi  dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento e ai fini
dell'inserimento   dei   programmi   ammissibili   nelle  graduatorie
articolate  per  "macrosettori",  si  fa  riferimento  al  codice  di
attivita'  di  cui  alla  Classificazione  delle attivita' economiche
ISTAT   1991  relativo  all'attivita'  effettiva  svolta  o  prevista
nell'unita'  locale  oggetto  del  programma  di investimenti. In tal
senso si precisa che:
   -   nel   macrosettore  "agricoltura"  sono  inserite  le  domande
riguardanti  i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di
cui  alle  sezioni  A  e  B  della  Classificazione  delle  attivita'
economiche ISTAT '91;
   -  nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le
domande  riguardanti  i  programmi  da  realizzare  nell'ambito delle
attivita'  di  cui  alle  sezioni  C, D, E ed F della Classificazione
delle attivita' economiche ISTAT '91;
   - nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite le
domande  riguardanti  i  programmi  da  realizzare  nell'ambito delle
attivita' di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta
Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91.
   2.3   I  programmi  di  investimento  relativi  allo  svolgimento,
nell'ambito  della  stessa unita' locale, di attivita' appartenenti a
diversi settori vengono inseriti nella graduatoria del "macrosettore"
in  cui  rientra  l'attivita'  prevalente.  A  tal  fine si considera
prevalente l'attivita' alla quale e' destinato il valore maggiore, in
percentuale,  dei  beni  oggetto  dell'investimento. Tale indicazione
deve  essere  fornita  dall'impresa  nella  Scheda  Tecnica di cui al
successivo punto 9.1.
   In  tali  casi la prevalenza degli investimenti, che ha comportato
l'inserimento   del   programma  nella  graduatoria  relativa  ad  un
determinato  "macrosettore",  deve  essere  mantenuta  nell'effettiva
realizzazione   del   programma   medesimo,   pena  la  revoca  delle
agevolazioni.   Le   variazioni   che   comportino   un   cambiamento
dell'attivita'   originariamente   individuata   nel   programma   di
investimenti,   benche'  non  determinanti  l'assegnazione  ad  altro
macrosettore, saranno in ogni caso valutate al fine di verificare che
il  programma  realizzato  non  si discosti sostanzialmente da quello
approvato  per  natura  e  obiettivi, fermo restando che non potranno
essere    ammesse    variazioni    che   comportino   l'inquadramento
dell'attivita' in una diversa divisione della classificazione ISTAT.
   3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI
   3.1   Le  imprese  richiedenti  possono  promuovere  programmi  di
investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate in tutto il
territorio  nazionale.  Per  "unita' locale" si intende la struttura,
anche  articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi e
funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attivita'
ammissibile   alle  agevolazioni,  dotata  di  autonomia  produttiva,
tecnica,  organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di
agevolazione  deve  riferirsi ad una sola unita' locale oggetto di un
programma  di  investimenti  rientrante nelle tipologie di iniziativa
previste al successivo punto 3.2. Le imprese che intendono richiedere
le  agevolazioni per programmi di investimento relativi a piu' unita'
locali  distinte  devono presentare una domanda per ognuna di esse ed
il  numero di occupati attivati da ciascun programma, di cui ai punti
11.2  ed 11.3, e' rilevato con riferimento alla singola unita' locale
interessata  dal  programma stesso. Non e' consentito presentare, per
lo  stesso  bando, piu' domande riferite alla medesima unita' locale,
ivi comprese le domande di cui al successivo punto 12.1.
   3.2  Il  programma di investimenti da agevolare puo' riguardare le
seguenti tipologie di iniziativa:
   1) "avvio di attivita'" imprenditoriale;
   2) "acquisto di attivita' preesistente"; rientra in tale tipologia
il  rilevamento  di  un'attivita' preesistente o di un ramo d'azienda
mediante atto di acquisto, ovvero mediante contratto di locazione con
durata almeno pari a cinque anni dalla stipula;
   3)  realizzazione  di  "progetti  aziendali  innovativi"  connessi
all'introduzione  di  qualificazione  e  di  innovazione di prodotto,
tecnologica  o  organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e
all'ammodernamento dell'attivita' esercitata;
   4)  "acquisizione  dei servizi reali", destinati all'aumento della
produttivita',  all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle
tecnologie,  alla  ricerca  di  nuovi mercati per il collocamento dei
prodotti,  all'acquisizione  di  nuove  tecniche  di  produzione,  di
gestione  e  di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi
di qualita'.
   Ciascuna  domanda  puo'  essere  riferita  soltanto  ad  una delle
tipologie   sopra   indicate,  fermo  restando  che  nell'ambito  dei
programmi  riguardanti  le  tipologie  di  cui  ai  punti 1), 2) e 3)
possono  essere  previste  anche  spese  per  acquisizione di servizi
reali.
   Rientrano  nelle  tipologie  "avvio  di  attivita'" e "acquisto di
attivita'  preesistenti"  i  programmi  che hanno per oggetto l'avvio
dell'esercizio  di  un'attivita'  economica o l'acquisto di attivita'
preesistenti   da   parte   di   imprese   che  precedentemente  alla
realizzazione  del programma medesimo non svolgevano alcuna attivita'
imprenditoriale.    Ai   fini   dell'applicazione   di   quest'ultima
disposizione,  si  considerano  tali  le  imprese  che  alla  data di
presentazione  della domanda (ovvero alla data di avvio del programma
per i programmi gia' avviati, secondo le disposizioni di cui punto 5)
e  a  decorrere  dai  due  esercizi precedenti detta data non abbiano
conseguito alcun fatturato derivante dall'attivita' di impresa.
   3.3  L'acquisto  di attivita' preesistente puo' essere effettuato,
nelle  forme  previste  dalla normativa civilistica, mediante atto di
acquisto, ovvero di locazione, dell'attivita' o di un ramo d'azienda.
La  domanda  deve contenere gli elementi necessari all'individuazione
dell'attivita'  che  si  intende  rilevare,  quali la denominazione o
ragione  sociale  e  l'ubicazione,  nonche' l'indicazione dei singoli
beni  acquistati  e  del  relativo  valore. Gli atti di acquisto o di
locazione,  in  ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di
richiesta di erogazione della seconda quota di contributo ed allegati
alla  stessa  come  previsto  al  successivo  punto 13.4. Gli atti di
acquisto,   devono   recare,  relativamente  al  prezzo  complessivo,
indicazione  separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle
licenze,  agli  eventuali  immobili e ai beni strumentali materiali e
immateriali  oggetto  del  trasferimento.  Agli  stessi dovra' essere
allegata perizia giurata redatta da un libero professionista iscritto
ad   albo   professionale   riconosciuto  che  riporti  l'indicazione
dettagliata dei beni ceduti ed il relativo valore.
   3.4  Rientrano  nella  tipologia "progetti aziendali innovativi" i
programmi  connessi  alla reale esigenza delle imprese di innovazione
di  prodotto  o  di  processo, ovvero organizzativa e gestionale, che
siano attivati da soggetti che gia' esercitano un'attivita' economica
al  momento  della  presentazione  della domanda, ovvero di avvio del
programma,  se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza
di    innovazione,   la   quale   puo'   essere   finalizzata   anche
all'ampliamento,  all'ammodernamento  dell'attivita',  deve risultare
attraverso  una  chiara  indicazione,  nella  parte descrittiva della
Scheda  Tecnica  di  cui  al successivo punto 9.1, degli obiettivi da
raggiungere  attraverso  il  programma  medesimo.  Rientrano altresi'
nella  tipologia "progetti aziendali innovativi", purche' rispondenti
alle  suddette  esigenze  di  innovazione,  i programmi relativi alla
realizzazione  di  nuove  unita'  locali da parte di imprese che gia'
esercitano  un'attivita'  economica  al  momento  della presentazione
della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente.
   3.5  I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati
nell'elenco  di  cui  all'Allegato  n. 2. Ai fini dell'ammissibilita'
alle  agevolazioni,  tali  servizi  devono  essere forniti in base ad
appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con:
   -  imprese  e  societa',  anche  in forma cooperativa, iscritte al
Registro delle imprese;
   - enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica;
   -  professionisti  iscritti  ad  un  albo professionale legalmente
riconosciuto.
   I  predetti  soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non
prevalente,  dell'apporto  di  professionalita' esterna, senza alcuna
forma di intermediazione.
   I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le
finalita' delle prestazioni previste.
   4 - SPESE AMMISSIBILI
   4.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA
e di altre imposte e tasse, relative a:
   a) impianti generali;
   b) macchinari e attrezzature;
   c) brevetti;
   d) software;
   e)  opere  murarie  e  relativi oneri di progettazione e direzione
lavori,  nel  limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e
b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare
il 5% dell'importo ammesso per opere murarie;
   f)   studi   di   fattibilita'   e  piani  d'impresa,  comprensivi
dell'analisi  di  mercato,  studi  per  la  valutazione  dell'impatto
ambientale,   nel   limite   del   2%   del  costo  dell'investimento
complessivamente ammesso.
   Gli   investimenti  possono  essere  realizzati  tramite  acquisto
diretto  o  tramite  il  sistema della locazione finanziaria; in tale
ultimo caso il costo ammissibile e' quello fatturato alla societa' di
locazione  finanziaria  dal  fornitore  o  costruttore del bene. Sono
escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel
caso di acquisto di attivita' preesistenti, la domanda puo' riferirsi
anche al costo per l'acquisto dell'attivita' stessa, limitatamente al
valore  relativo  a  macchinari, attrezzature, brevetti e software da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita'.
   Le  spese  relative  all'acquisizione  dei  servizi  reali, di cui
all'Allegato n. 2, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre
imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti di cui
al  precedente punto 3.5 con esclusione del costo di acquisto di beni
materiali  e  immateriali  connessi  alla  fornitura delle consulenze
stesse.
   Riguardo  alle  spese  ammissibili,  definite  dall'articolo 8 del
Regolamento, si precisa che:
   -  tra  gli  impianti  generali vengono comprese le spese relative
all'impianto   elettrico,   antincendio,   antifurto,  riscaldamento,
condizionamento, idraulico, ecc.;
   -  rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti
specifici  di  produzione,  ivi  compresi  gli  arredi  connessi allo
svolgimento   dell'attivita'   e   le   strutture   non  in  muratura
prefabbricate e rimovibili;
   -  le  spese  per  opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle
voci   di   spesa   relative   ad  impianti  generali,  macchinari  e
attrezzature,    sono    quelle    relative    esclusivamente    alla
ristrutturazione    dei    locali    destinati    allo    svolgimento
dell'attivita';  sono  escluse  le spese relative all'acquisto e alla
realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione della
seconda  quota  di  contributo, le imprese devono risultare in regola
con  gli  obblighi  derivanti dalla normativa in relazione alle opere
murarie  previste;  a tal fine e' prevista una apposita dichiarazione
nella predetta richiesta di erogazione;
   -  le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere
contenute  nel  limite  del  5%  dell'importo  delle  opere  murarie,
comprendono   la   progettazione   tecnica  degli  investimenti,  gli
eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge;
   - tra le spese di cui alla lettera f) sono comprese anche le quote
iniziali dei contratti di franchising.
   In  merito all'agevolabilita' delle spese, va precisato che devono
intendersi  comunque  non  ammissibili  le  spese  non  pertinenti al
programma   o   comunque   non   strettamente   connesse   alla   sua
realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, e'
esclusa l'ammissibilita' delle spese per minuterie ed utensili di uso
manuale  comune,  per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni
di  uso  promiscuo  (ad  esempio  telefoni  cellulari,  autovetture e
computer portatili); sono inoltre escluse le scorte di materie prime,
semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese
di  gestione  e funzionamento dell'attivita', l'acquisto di terreni e
fabbricati,   i   beni   usati  ad  eccezione  di  quelli  rientranti
nell'acquisto  di  attivita'  preesistente,  l'avviamento,  nonche' i
servizi reali non compresi nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Sono
esclusi,  altresi' i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di
quelli  indispensabili  allo svolgimento del "ciclo produttivo" e non
riconducibili a fasi "a monte" o "a valle" dello stesso; l'esclusione
dei  mezzi  targati  di  trasporto  e'  in  ogni caso assoluta per le
imprese operanti nel settore del trasporto merci.
   Riguardo  alle iniziative di acquisto di attivita' preesistente si
rammenta  che  il  Regolamento  esclude  l'agevolabilita'  del  costo
sostenuto  per tale acquisto nel caso in cui l'operazione avvenga tra
coniugi  o  tra  parenti entro il secondo grado; a titolo di esempio,
non   sono   ammissibili   le   spese  sostenute  per  l'acquisto  di
un'attivita' preesistente se perfezionato tra coniugi, tra genitori e
figli,  tra  fratelli,  tra  nonni  e  nipoti.  Il  costo agevolabile
dell'acquisto  viene  decurtato qualora la titolare ovvero uno o piu'
soci  dell'impresa  richiedente,  siano  anche soci, ovvero coniugi o
parenti  entro  il  secondo  grado, dei soci dell'impresa cedente. La
decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali
soggetti  nella  stessa  impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in
cui   una   societa'   richieda  le  agevolazioni  per  il  costo  di
acquisizione  di  un'attivita'  preesistente  e  quest'ultima sia una
societa'  nella  quale  uno  dei  soci sia coniuge o parente entro il
secondo  grado di uno dei soci dell'impresa richiedente, detto costo,
ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni, viene decurtato in
proporzione  alla  quota  di  partecipazione di tale secondo soggetto
nella societa' richiedente.
   In  conformita'  alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato e
come precisato anche al punto 16.4, il costo del rilevamento relativo
all'acquisto  di attivita' preesistente non e' agevolabile qualora il
programma   di   investimenti   sia   riferito  allo  svolgimento  di
un'attivita'   rientrante   nel  settore  della  produzione  agricola
primaria.
   I  pagamenti  riguardanti  i  titoli  di spesa nei quali l'importo
complessivo imponibile sia superiore a 516,46 EURO non possono essere
regolati in contanti, pena l'esclusione del relativo importo.
   4.2  Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali
per  i  quali  si  applicano le relative disposizioni derivanti dalla
normativa  civilistica  e  fiscale  -  devono essere capitalizzati e,
quindi,   risultare   iscritti  nelle  immobilizzazioni  di  bilancio
dell'impresa;  i  beni  oggetto  degli  investimenti, inoltre, devono
essere  di  nuova  fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel
costo di rilevamento dell'attivita' preesistente.
   4.3  In  adempimento  agli  orientamenti  comunitari in materia di
aiuti  di  stato  a  finalita' regionale i beni immateriali, quali il
software  e  i  brevetti,  ai  fini dell'ammissibilita' devono essere
acquistati  presso  un  terzo  alle  condizioni  di  mercato,  essere
sfruttati  esclusivamente nell'unita' locale oggetto dell'iniziativa,
restarvi  almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra
le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al
settore  della  produzione agricola primaria (cfr. punto 16 e segg.),
la spesa per l'acquisto di brevetti e' ammissibile fino ad un massimo
del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.
   4.4  I  beni  acquistati  per  la  realizzazione  del programma di
investimenti  non  devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso
per  almeno  cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione,
pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora
cio' avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione
competente  per  le  necessarie  valutazioni.  La revoca parziale del
contributo  e' disposta in proporzione al periodo di mancato utilizzo
dei  beni nella destinazione originaria. La revoca e' totale nel caso
in  cui  la  distrazione  dall'uso  previsto  prima  del  quinquennio
costituisca una variazione sostanziale tale da determinare il mancato
raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato.
   4.5  In  adempimento  agli  orientamenti  comunitari in materia di
aiuti  di  stato  a  finalita'  regionale,  l'articolo 8, comma 8 del
Regolamento  prevede che l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa
per  la  realizzazione  dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il
25%  dell'importo  complessivo  delle  spese ammissibili. Per apporti
dell'impresa   si   intendono   le  fonti  di  copertura  finanziaria
dell'investimento  esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Si
precisa   che   tale  obbligo  deve  essere  comunque  soddisfatto  a
prescindere  dall'ammontare  del contributo ottenibile. Ai fini della
verifica  del  suddetto  limite  minimo  del  25% l'importo dei mezzi
finanziari   apportati  dall'impresa  e  l'importo  dell'investimento
ammissibile  alle  agevolazioni  sono  considerati entrambi in valore
nominale.  Le  fonti  finanziarie da considerare ai fini di cui sopra
sono  quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa nel periodo
intercorrente  dalla data di presentazione della domanda alla data di
ultimazione dell'investimento.
   Le   imprese  richiedenti  rilasciano  apposita  dichiarazione  di
impegno  nel  Modulo  di  domanda  circa  l'apporto  minimo  del  25%
dell'importo  complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione
deve  trovare  riscontro  con  i dati indicati nel piano di copertura
finanziaria  previsto al punto D8 della Scheda tecnica, relativamente
alle  voci  "Mezzi  propri",  "Altri  finanziamenti  a m/l termine" e
"Altre disponibilita'".
   Le  disposizioni  previste  al  presente  punto  non si applicano,
qualora  le  agevolazioni  vengano  richieste  secondo  la regola "de
minimis" di cui al successivo punto 6.4.
   5 - DECORRENZA DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE
   5.1  In  conformita'  alle  disposizioni  dell'Unione  Europea  in
materia  di  aiuti  di stato, i programmi di investimento agevolabili
sono  quelli  avviati  a  partire  dal  giorno successivo a quello di
presentazione  della  domanda.  Si  precisa  che la data di avvio del
programma e' quella relativa al primo dei titoli di
   spesa  ammissibili  e  che  a  tal  fine  si considera la data dei
relativi   titoli   di   spesa   ancorche'   quietanzati   o   pagati
successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la
locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing. Nel
caso  in  cui  le  agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis"
sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute
precedentemente  alla data di presentazione della domanda, purche' in
data  successiva  alla  scadenza  del bando precedente, come previsto
dall'articolo 8 del Regolamento.
   6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
   6.1  Le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto
capitale, calcolati secondo le intensita' massime di aiuto consentite
dalla  normativa  comunitaria  vigente  ed  articolate  in  base alla
localizzazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento, espresse
in  Equivalente  Sovvenzione  Netto e/o Equivalente Sovvenzione Lordo
(punto 6.2).
   In  alternativa,  le  imprese  possono  richiedere  che i suddetti
contributi  siano  concessi  secondo la regola "de minimis" di cui al
punto 6.4
   6.2  Il  sistema di calcolo secondo le intensita' massime espresse
in  Equivalente  Sovvenzione  Netto  (ESN) e Lordo (ESL) tiene conto,
compensandoli,  sia  degli  eventuali  scostamenti  temporali  tra la
realizzazione  degli  investimenti e l'erogazione delle agevolazioni,
sia,  limitatamente  all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle
agevolazioni  erogate.  Le  percentuali  in  ESN  o in ESL esprimono,
quindi,    l'effettivo    beneficio    di    cui    l'impresa   gode,
indipendentemente  dalle  modalita'  temporali di realizzazione degli
investimenti  e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente
dalle  imposte. Le suddette intensita' massime di aiuto articolate in
base     alla     localizzazione     dell'unita'    locale    oggetto
dell'investimento,  fissate  con  D.M.  del  2  febbraio  2001,  sono
riportate nell'Allegato n. 3.
   Per  il  calcolo  del  contributo  da concedere si seguono le fasi
seguenti:
   -  l'impresa  richiedente  indica, nel modulo di domanda, le spese
relative  agli  investimenti  e la suddivisione delle stesse per anno
solare,  con  riferimento  alle  date  presunte  dei relativi titoli,
ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente;
   -  dette  spese,  nella  misura  ritenuta ammissibile dal soggetto
istruttore,   vengono   attualizzate   all'anno  solare  di  avvio  a
realizzazione  del  programma di investimenti (si veda la formula per
l'attualizzazione riportata in Appendice);
   -  l'ammontare  delle spese attualizzate viene moltiplicato per la
misura  agevolativa  massima  spettante, procedendo separatamente nel
caso  detta  misura  sia  espressa  parte  in  ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
   -   detto  ammontare  viene  rivalutato,  sempre  con  riferimento
all'anno  solare,  sulla  base  del  piano  di  disponibilita'  delle
agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento;
   -  limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale,  attualizzata  all'anno  solare  della  disponibilita' della
quota medesima;
   - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL
si  ottiene  la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente
erogabile;
   -   la   somma  delle  due  quote  cosi'  determinate  costituisce
l'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili  che viene indicato nel
decreto di concessione.
   Analogamente   si   procede  per  i  servizi  reali  relativamente
all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il
suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1).
   Ai fini di cui sopra:
   -  per  anno  solare  di  avvio  a  realizzazione del programma di
investimenti  si  intende  quello  relativo  alla  data del primo dei
titoli  di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1,
ivi  compresi,  qualora  vi  siano  beni  acquisiti  con la locazione
finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;
   -    il    tasso    da    applicare    per    le   operazioni   di
attualizzazione/rivalutazione  e'  fissato  con decreto del Ministero
delle  Attivita'  Produttive,  sulla base delle indicazioni formulate
dalla  Commissione Europea che pubblica il predetto tasso su Internet
all'indirizzo
http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat
es.html ed e' quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del
programma  di  investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi
ancora  da  avviare  alla data della formazione delle graduatoria, si
applica  il  tasso  vigente  alla  data  del  termine  ultimo  per la
presentazione delle domande;
   - per la determinazione dell'imposizione fiscale:
   a)   per   quanto   concerne   i  beni  materiali  ed  immateriali
ammortizzabili,   si  conviene  che  ciascuna  delle  due  quote  del
contributo   erogato  concorra  indirettamente  alla  formazione  del
reddito   dell'impresa   beneficiaria  in  parti  uguali,  a  partire
dall'esercizio  in  cui  la  stessa  viene  resa disponibile e per un
numero   di   esercizi   pari   al  periodo  convenzionale  medio  di
ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono;
il  periodo  convenzionale  medio di ammortamento relativo a ciascuna
categoria  di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo
e   quello   minimo  di  ammortamento  fiscale  vigente  per  i  beni
riconducibili  alla  categoria  di  spesa  stessa, e' come di seguito
individuato:
   - progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
   - opere murarie e assimilabili: 21 anni
   - macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
   b)  per  quanto  concerne  i  beni  materiali  ed  immateriali non
ammortizzabili  (tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si
conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra
alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali
nell'esercizio  in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro
successivi;
   c)  per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto
conto  di  quanto  sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di
contributo  erogato  concorra,  direttamente  o  indirettamente, alla
formazione  del  reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio
di esercizi "m" cosi' determinato:
   -  si  moltiplica  l'importo  delle  spese  ammissibili relative a
ciascuna  categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per il
periodo  convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi
individuato;
   -  si  moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni in
leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
   -  si  divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare
delle  spese  complessivamente  ammissibili arrotondando il risultato
per eccesso alla prima cifra decimale.
   Ai  fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene
che  l'impresa  produca,  nei singoli periodi annuali considerati, il
sufficiente  reddito  imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto
il  periodo,  convenzionalmente  quelle  vigenti  per  le societa' di
capitale  alla  data  di  chiusura dei termini di presentazione delle
domande.
   L'ammontare   delle   agevolazioni   come  sopra  calcolato  viene
rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base
delle  spese  ammissibili  effettivamente  sostenute e della relativa
effettiva  suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso
di  attualizzazione  nel  caso  in  cui  lo  stesso, al momento della
concessione,  sia  stato assunto in via presuntiva per le motivazioni
sopra  esposte.  L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente
determinato  non  puo'  in  alcun  modo  essere  superiore  a  quello
individuato in sede di concessione.
   La  formula  per  il  calcolo  del  contributo  secondo  le misure
espresse in ESN ed ESL e' riportata al punto 1) dell'Appendice.
   6.3  Per  le  attivita'  del  settore  della  produzione  agricola
primaria  le agevolazioni sono concesse secondo le intensita' massime
espresse  in  ESL fissate nel decreto di cui al punto 6.2 e riportate
nell'Allegato n. 3 al punto 3) ed in conformita' alle disposizioni di
cui al punto 16 e segg. della presente circolare.
   6.4  Ai  sensi dell'articolo 6 del Regolamento, le imprese possono
richiedere  che  i  contributi  di  cui al precedente punto 6.1 siano
concessi  secondo  la  regola "de minimis", cosi' come definita dalla
Commissione  europea  nel  Regolamento  n.  69/2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee L/10 del 13 gennaio 2001,
che  prevede l'importo massimo di 100.000 EURO di aiuti complessivi a
titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni.
   Con  l'applicazione della regola "de minimis", all'impresa possono
essere  concessi  contributi  calcolati applicando al valore nominale
dell'investimento   ammissibile   le  percentuali  di  aiuto  di  cui
all'articolo  6  del  Regolamento, stabilite con il decreto di cui al
precedente punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 2).
   Il  valore  del contributo concedibile, reso disponibile nelle due
quote secondo il piano di disponibilita' indicato all'articolo 15 del
regolamento   e   attualizzato   all'anno   solare   del  decreto  di
concessione,  non  puo',  in ogni caso, superare il limite di 100.000
EURO.  Nel  caso,  dunque,  l'applicazione delle suddette percentuali
comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni
sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato.
   Al  fine  del controllo del rispetto del suddetto importo massimo,
gli   importi   delle   singole   erogazioni   previste  sono  dunque
attualizzati  alla  data  della  concessione  dell'aiuto. Il tasso di
attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si applicano
i  criteri  indicati  al precedente punto 6.1, e' quello vigente alla
data  di  concessione;  in via presuntiva si applica il tasso vigente
alla  data  del termine ultimo per la presentazione delle domande. La
formula per l'attualizzazione e' riportata in Appendice.
   Con   l'applicazione   della   regola  "de  minimis",  le  imprese
richiedenti  si  impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per
un  periodo  di  tre  anni  dalla  data  di  concessione  della prima
agevolazione  a  titolo  "de  minimis".  Le imprese che, nei tre anni
precedenti  la  data  di  concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a
titolo  "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda
in  modo  che  l'agevolazione  sia  concessa  per  l'importo residuo,
assicurando il rispetto del suddetto limite.
   In  ottemperanza  alle  disposizioni della Commissione europea, il
regime  "de  minimis" non si applica ai settori del trasporto merci e
al  settore della produzione agricola primaria e della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli.
   Nei  casi  in  cui  l'agevolazione  sia  richiesta  a  titolo  "de
minimis":
   a)  sono  ammissibili  anche  i programmi le cui spese siano state
sostenute  precedentemente  alla data di presentazione della domanda,
purche'  in  data  successiva alla scadenza del bando precedente come
previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
   b)  non  si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative
all'obbligo  da  parte  dell'impresa di apportare mezzi finanziari in
misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile.
   6.5  Nel  caso  in  cui  il  programma riguardi diversi settori di
attivita'  per  i  quali  siano  previsti  massimali  di agevolazione
diversi  -  come  nel caso di programmi in cui oltre ad attivita' del
settore  agricolo  primario  siano previste altre attivita' - al fine
del  corretto  calcolo  delle  agevolazioni  si deve fornire separata
indicazione  degli  investimenti  previsti  relativi  a  ciascuno dei
settori  di  attivita'  interessati.  Tale  indicazione  deve  essere
fornita  dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto
9.1.
   Nel  caso in cui l'unita' locale interessata dal programma insista
su  due  o  piu'  territori  comunali,  anche  appartenenti a Regioni
diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o
punteggi  diversi  ai  fini dell'indicatore di priorita' regionale di
cui  al  successivo  punto  11.7, alla stessa intera unita' locale si
applica  la  misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel
quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie)
e   l'iniziativa   viene  inserita  nella  graduatoria  regionale  di
pertinenza  di  detto  comune.  Non  e'  consentito il cambiamento di
ubicazione  al  di  fuori  della Regione (o della Provincia Autonoma)
nella  cui  graduatoria  e' inserita la domanda, pena la revoca delle
agevolazioni.
   7 - INTERVENTO DEI FONDI PUBBLICI DI GARANZIA
   7.1 L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilita' di cumulo
con  altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma
di  investimento.  Fa  eccezione  a  questo  divieto la possibilita',
prevista  dall'articolo  5,  comma  3  del  medesimo  Regolamento, di
richiedere  a  fronte dello stesso programma oggetto della domanda di
contributo  in  conto  capitale  ai  sensi  della  legge  215/92,  la
concessione  della garanzia prevista dal Fondo di cui all'articolo 15
comma  1  della  legge  7  agosto  1997, n. 266 e dal Fondo istituito
presso  l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e
successive  modifiche  e  integrazioni. Al riguardo si precisa che le
imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito
presso  l'Artigiancassa  S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
mentre   le  imprese  dell'industria,  commercio  e  servizi  possono
richiedere  l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della legge
7  agosto  1997,  n.  266  gestito  dal Mediocredito Centrale S.p.A.;
l'intervento  di  tale  Fondo  e'  al momento precluso per le imprese
agricole.
   7.2   Nei   casi  in  cui  a  fronte  del  medesimo  programma  di
investimenti  per  il quale sono concessi i contributi previsti dalla
legge  n.  215/92  sia  richiesto anche l'intervento dei citati Fondi
pubblici   di  garanzia,  l'Amministrazione  competente  provvede  ad
effettuare  le  verifiche  necessarie ad assicurare il rispetto delle
intensita'  massime  di aiuto consentite dalla normativa comunitaria,
espresse  in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione
Netto,  ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo
di   100.000   EURO  derivante  dall'applicazione  della  regola  "de
minimis", riducendo eventualmente il contributo concesso, nell'ambito
dei  controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di cui al punto
13.5.  Qualora  al momento della presentazione della domanda sia gia'
stata  concessa  all'impresa  richiedente  la  suddetta  garanzia, il
contributo  previsto  dalla legge n.215/92 viene ridotto direttamente
in  fase  di concessione in misura tale da consentire che l'ammontare
complessivo degli aiuti non superi i predetti limiti.
   7.3 L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso
di  ricorso  alla  garanzia  di  cui  sopra,  a  fronte  del medesimo
programma di investimenti per il quale sono richieste le agevolazioni
previste  dalla  legge n.215/92, la somma delle agevolazioni concesse
non   puo'   superare   il   limite   massimo  del  75%  della  spesa
complessivamente  ammessa.  A  tale  proposito  si  precisa che detto
limite  e'  posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di
ricorso  alla suddetta garanzia, delle disposizioni circa gli apporti
dell'impresa   in   misura   pari  almeno  al  25%  dell'investimento
complessivo  ammissibile,  di  cui  al  punto  4.5.  In  tal senso, a
prescindere  dalla  misura  effettiva delle agevolazioni concesse, il
limite  del  75%  rappresenta  l'ammontare  massimo entro il quale la
somma  del  contributo  previsto  dalla legge n. 215/92 e dell'intero
finanziamento  coperto  dalla  suddetta garanzia pubblica puo' essere
considerata  ai  fini  della copertura finanziaria degli investimenti
previsti  dal  programma.  Tale disposizione non si applica qualora i
contributi  previsti  dalla legge n.215/92 siano richiesti secondo la
regola "de minimis".
   7.4  Nel  caso  in  cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a
valere sul Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della citata legge n.
266/97, tale volonta' puo' essere direttamente espressa nel Modulo di
domanda  per  la  richiesta del contributo in conto capitale ai sensi
della  legge  n. 215/92 tramite apposita dichiarazione. L'impresa che
compila la predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia
del Modulo di domanda e dei prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica di
cui  al  punto  9.1,  contenenti  i dati di bilancio, al Mediocredito
Centrale  S.p.A.,  soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia di cui
trattasi;  sulla base di tale documentazione il Mediocredito Centrale
procede  alla  prenotazione  delle  risorse  finanziarie a valere sul
Fondo   e  attiva  le  procedure  previste  dalla  normativa  per  la
concessione   della   garanzia,  contattando  direttamente  la  banca
interessata, ovvero l'impresa stessa nel caso in cui questa non abbia
indicato alcuna banca nel Modulo di domanda. Il Mediocredito Centrale
informa  il Ministero delle Attivita' Produttive, ovvero la Regione o
Provincia     autonoma     competente,    dell'avvenuta    ammissione
dell'iniziativa  alla  garanzia  del Fondo, affinche' possa tenersene
conto  ai  fini  del  rispetto  delle intensita' massime di aiuto. Si
precisa  che la possibilita' sopra descritta di richiesta contestuale
della  garanzia sussiste esclusivamente per l'accesso al Fondo di cui
alla  legge  n. 266/97 e che l'eventuale estensione di tale procedura
all'intervento  del  Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa
verra'  tempestivamente  comunicata  a  tutti i soggetti interessati,
ferma  restando, al momento, la possibilita' per le imprese artigiane
di  richiedere  l'intervento  di  detto  Fondo  secondo  le procedure
previste dalla specifica normativa di riferimento.
   8 - DIVIETO DI CUMULO
   8.1  Ad  eccezione  delle garanzie di cui al precedente punto 7 si
ricorda  che l'articolo 7 del Regolamento prevede che le agevolazioni
di   cui   alla  legge  n.  215/92  non  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni  statali, regionali, delle Province autonome di Trento e
Bolzano,  comunitarie  o  comunque  concesse  da  Enti  o istituzioni
pubbliche  per  finanziare  lo  stesso  programma di investimenti. Le
imprese  richiedenti  sottoscrivono nel modulo di domanda un'apposita
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  tale  divieto e pertanto a
rinunciare,  in  caso di approvazione della richiesta di agevolazione
di  cui  alla  legge  215/92,  alle  altre agevolazioni eventualmente
richieste  o  ottenute e di non richiederne per il futuro. L'articolo
20  del  Regolamento prevede tra i motivi di revoca totale o parziale
il  mancato  rispetto  di  tale divieto di cumulo. A tal proposito si
precisa  che  detto divieto riguarda quelle normative che, non avendo
carattere  di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il
territorio  nazionale,  siano  qualificabili come "aiuti di stato" ai
sensi  degli  articoli  87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto e'
peraltro  circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto
delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano
espressamente riferibili agli stessi singoli beni per i quali vengono
concesse le agevolazioni della legge 215/92. Cio' premesso, la revoca
delle  agevolazioni  e'  parziale, qualora il cumulo riguardi singoli
beni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi.
   9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
   9.1  Il  sistema  agevolativo funziona attraverso bandi. I termini
per  la  presentazione delle domande di agevolazione sono fissati con
decreto del Ministro delle Attivita' Produttive.
   La  domanda  di agevolazione deve essere presentata esclusivamente
tramite  raccomandata  con  avviso di ricevimento (l'invio telematico
delle   domande   previsto  dall'articolo  9  del  Regolamento  sara'
consentito non appena verranno definite le relative procedure):
   -  alla  Regione  o  Provincia autonoma in cui e' ubicata l'unita'
locale   oggetto   dell'investimento,   o   ad   eventuali   soggetti
convenzionati,  nel  caso  in  cui detta Regione o Provincia autonoma
abbia   provveduto,   ai  sensi  dell'articolo  12  del  Regolamento,
all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate;
nel  caso di un programma relativo ad un'unita' locale che insiste su
due  o  piu'  territori  comunali  appartenenti  a Regioni o Province
autonome  diverse,  la  relativa  domanda deve essere presentata alla
Regione  o  Provincia  autonoma nella quale l'unita' medesima insiste
prevalentemente secondo le disposizioni di cui al punto 6.5;
   -  al Ministero delle Attivita' Produttive o ad eventuali soggetti
convenzionati,   negli  altri  casi;  in  tale  circostanza,  occorre
comunque  inviare per conoscenza una semplice fotocopia della domanda
e  dei documenti allegati alla Regione o Provincia autonoma in cui e'
ubicata  l'unita'  locale  oggetto  dell'investimento, che esprime il
proprio  motivato  parere  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
domanda.
   Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa
fede il timbro postale di spedizione.
   La  domanda, in regola con il bollo, deve essere formulata secondo
gli  schemi  previsti  dai  modelli  appositamente  predisposti,  che
consistono  in un Modulo di richiesta delle agevolazioni, da redigere
nella  forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente
i  principali  dati  ed  informazioni  sull'impresa  proponente e sul
programma  di  investimenti,  e in una Scheda tecnica, riguardante la
descrizione  dettagliata  dell'iniziativa proposta ed i relativi dati
economico-finanziari.  I suddetti modelli, con le relative istruzioni
per  la  compilazione,  sono  riportati  negli Allegati n. 4, 5 e 6 e
possono  essere  reperiti  dal  sito  Internet  del  Ministero  delle
Attivita'  Produttive, www.minindustria.it. La mancanza del Modulo di
richiesta  o  della  Scheda  tecnica  determina  l'invalidita'  della
domanda.
   A   tale   modulistica  deve  essere  allegata  la  documentazione
necessaria  per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al
D.P.R.   252/98;  tale  documentazione  e'  costituita  dall'apposito
certificato  di  iscrizione  presso  il  registro delle imprese della
competente  CCIAA,  corredato  della  dicitura  antimafia, rilasciato
dalla  stessa  CCIAA  ai  sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 (rimane
ferma  la  facolta'  dell'impresa  di  provvedere  direttamente  alla
richiesta  di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva
e    formale   comunicazione   all'Amministrazione   competente   per
l'istruttoria,  come  previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n.
252/98).  Tale  documentazione  non  e' richiesta nel caso di imprese
individuali  non ancora iscritte nel Registro delle imprese alla data
di presentazione della domanda.
   9.2   L'impresa  richiedente  e'  tenuta  a  comunicare  tutte  le
variazioni  riguardanti  i  dati  esposti  nella  domanda  e nei suoi
allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione
della  domanda  stessa.  Le  variazioni riguardanti dati rilevanti ai
fini  del  calcolo degli indicatori per l'attribuzione del punteggio,
di  cui  al  successivo  punto  11  e  segg., che intervengano tra il
termine  ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione
delle graduatorie, non sono prese in considerazione.
   10  -  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI, FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
   10.1  Le  Amministrazioni  competenti  ad  effettuare  l'attivita'
istruttoria sono:
   -  le  Regioni  e  le  Province  autonome,  nel caso in cui queste
abbiano  provveduto  all'integrazione  delle  risorse statali in base
all'articolo 12 del Regolamento;
   - il Ministero delle Attivita' Produttive, negli altri casi.
   Le   predette  Amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
Regolamento,  possono  avvalersi  di  soggetti  convenzionati  per lo
svolgimento dell'attivita' istruttoria.
   L'Amministrazione  competente  provvede  all'esame  delle  domande
attenendosi  alle  modalita'  di  cui  agli  articoli  13  e  14  del
Regolamento.
   Al  fine  di  consentire  al  Ministero delle Attivita' Produttive
un'immediata  percezione  del  flusso  complessivo delle richieste di
agevolazioni,  nella fase immediatamente successiva alla scadenza del
termine  di  presentazione  delle  domande,  le Regioni e le Province
autonome  competenti per l'istruttoria comunicano al Ministero stesso
il  numero  complessivo delle domande pervenute. Entro 30 giorni esse
trasmettono  su  supporto  informatico  un  elenco  nominativo  delle
domande,  articolato  secondo i macrosettori di cui al punto 2.2, con
indicazione  degli  elementi  idonei  a consentire una prima indagine
conoscitiva  del  flusso  stesso  ed articolati secondo le specifiche
tecniche che saranno fornite dal Ministero.
   10.2  Accertata  la  regolarita'  e  la completezza della domanda,
l'Amministrazione competente procede all'esame istruttorio, nel corso
del  quale  puo'  richiedere,  mediante  raccomandata  con  avviso di
ricevimento,  ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti
e   documentazioni   purche'   strettamente   indispensabili  per  il
completamento   dell'esame   istruttorio  stesso.  Nel  caso  in  cui
l'impresa  non  provveda, in modo puntuale e completo e con le stesse
modalita'  previste  per  la trasmissione delle domande, a fornire le
integrazioni entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento
della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.
   L'esame  istruttorio  riguarda  in  particolare  la sussistenza di
tutte    le    condizioni   per   l'ammissione   alle   agevolazioni,
l'ammissibilita'  degli  investimenti  indicati dall'impresa, sia per
quanto  attiene  alla  pertinenza  che  alla  congruita'  delle spese
prospettate,  nonche'  la  compatibilita'  e  la  congruenza  fra gli
obiettivi tecnici ed economico-finanziari che si intendono conseguire
con il programma di investimento e gli elementi indicati nella Scheda
tecnica,  anche  in  relazione ai dati progettuali che determinano il
valore   del   punteggio  dell'iniziativa  di  cui  all'art.  13  del
Regolamento.
   Qualora  l'Amministrazione,  in  seguito al predetto accertamento,
pervenga ad eventuali riduzioni degli investimenti ammissibili, se le
voci  di  spesa escluse non possono essere univocamente ricondotte ad
un  determinato  anno  solare,  devono essere distribuite su tutta la
durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti
in ciascun anno solare.
   L'attivita'  istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo
o  negativo  sull'agevolabilita'  dell'iniziativa  ed  evidenziare il
dettaglio  delle  spese  ammesse  ed  escluse, nonche' i valori degli
indicatori  risultanti  dall'applicazione  dei  criteri  di priorita'
validi su tutto il territorio nazionale di cui al successivo punto 11
e  segg. e di quelli territoriali e settoriali eventualmente indicati
dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome in base all'articolo 12,
comma  2  del Regolamento. I predetti indicatori sono posti alla base
del calcolo, effettuato secondo quando specificato al punto 11.8, per
determinare  il  punteggio  complessivo da attribuire alle iniziative
ammissibili.
   10.3  In  base  al  suddetto  punteggio  complessivo,  le  domande
ritenute  ammissibili sono inserite in distinte graduatorie regionali
articolate  nei  seguenti macrosettori in base al codice di attivita'
di cui
   alla  Classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 1991 come
specificato al precedente punto 2.2:
   a) "agricoltura";
   b) "manifatturiero e assimilati" ;
   c) "commercio, turismo e servizi".
   Le   domande   ritenute   non   ammissibili  riceveranno  apposita
comunicazione con indicazione degli specifici motivi di esclusione.
   Le  graduatorie  sono  formate  secondo  le  disposizioni previste
dall'articolo  13  commi  6,  7  e 8 del Regolamento. La formazione e
l'approvazione di ciascuna graduatoria e' effettuata, entro 90 giorni
dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande,
dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui questa
abbia  disposto  l'integrazione finanziaria, ovvero dal Ministero nel
caso  contrario.  Entro  lo  stesso  termine le Regioni e le Province
autonome  trasmettono  al  Ministero  le graduatorie da esse formate,
corredate  da  supporto  magnetico  articolato  secondo le specifiche
tecniche  fornite  dal  Ministero stesso. Unitamente alle graduatorie
vengono  comunicate  anche  le  risultanze  relative alle domande non
ammesse  in forma di elenchi, all'interno dei quali sono contenute le
informazioni   principali   sulle   singole  iniziative  ed  indicati
chiaramente  e  compiutamente  i  motivi di esclusione. Sono altresi'
inviate  al  Ministero  tutte  le informazioni contenute nelle banche
dati,  secondo lo schema informatico fornito dal Ministero stesso, al
fine   di   consentire  elaborazioni  statistiche,  analisi  e  studi
sull'impatto degli interventi.
   10.4  Il  Ministero  provvede alla pubblicazione delle graduatorie
sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, entro i termini
previsti  dall'articolo  13  del Regolamento, ad esclusione di quelle
relative  alle  Regioni  e  alle  Province  autonome  che  non  hanno
adempiuto  alle  previste attivita' entro i termini e per le quali si
applica  quanto  previsto  dal  medesimo  articolo  13,  comma 11 del
Regolamento.
   10.5  Le  risorse  assegnate alle Regioni e alle Province autonome
sono  erogate in unica soluzione immediatamente dopo la pubblicazione
delle graduatorie.
   10.6  Ciascuna  Amministrazione  competente  adotta  e  comunica i
provvedimenti  di  concessione  alle  imprese  beneficiarie  entro 30
giorni  dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior
termine  richiesto  per l'acquisizione della certificazione antimafia
nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente.  La concessione delle
agevolazioni   avviene  sulla  base  della  posizione  assunta  dalle
iniziative  nelle  graduatorie,  seguendo l'ordine decrescente, dalla
prima  fino  all'esaurimento  dei  fondi  disponibili per il bando di
riferimento.  L'impresa  collocata  nell'ultima  posizione "utile" e'
eventualmente   agevolata   parzialmente   rispetto  all'agevolazione
teorica  spettante,  in  base  ai  fondi  residui disponibili. Per le
imprese che risultino collocate, a pari merito, nell'ultima posizione
"utile"  della relativa graduatoria, si provvede al riparto dei fondi
residui   disponibili   in  proporzione  alle  agevolazioni  teoriche
spettanti.
   Nei   casi   in  cui  e'  applicata  la  regola  "de  minimis",  i
provvedimenti  di  concessione  devono contenere espressa indicazione
della natura "de minimis" dell'agevolazione concessa.
   10.7   Nel   caso   in   cui,   successivamente  alla  domanda  di
agevolazioni,  al soggetto richiedente subentri un altro a seguito di
fusione,  scissione,  conferimento  o  cessione  d'azienda  o di ramo
d'azienda,  il  nuovo  soggetto  puo'  richiedere di subentrare nella
titolarita'  della  domanda e, qualora gia' emessa, della concessione
delle agevolazioni. A tal fine:
   a)  il  soggetto subentrante aggiorna i dati del modulo di domanda
relativi  al  soggetto  richiedente nonche' i punti D6, D7 e D8 della
Scheda  tecnica  variati in seguito al subentro e sottoscrive, con le
medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi gia'
sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  in  sede  di  domanda delle
agevolazioni;
   b)  l'amministrazione  competente  valuta  l'ammissibilita'  della
richiesta   verificando,   con  riferimento  al  nuovo  soggetto,  la
sussistenza dei requisiti soggettivi e degli elementi oggettivi posti
a  base  della  valutazione  del programma e acquisendo la necessaria
documentazione;
   c)  i  requisiti della prevalente partecipazione femminile e della
dimensione del soggetto subentrante vengono rilevati con i criteri di
cui  ai  precedenti punti 1.2 e 1.3, con riferimento alla data in cui
ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta.
   10.8  Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Regolamento, le somme
versate  alle Regioni e alle Province autonome che dovessero rendersi
eventualmente  disponibili  a  seguito  di  rinunce  o  revoche delle
agevolazioni  concesse,  sono  restituite  per la quota di competenza
statale  alle  entrate  del  Bilancio  dello  Stato.  Tale  quota  e'
determinata   in  proporzione  alla  partecipazione  finanziaria  del
Ministero  sul  totale  delle risorse assegnate complessivamente alla
Regione/Provincia   autonoma.  L'applicazione  di  tale  disposizione
comporta  che  eventuali  fondi  eccedenti  (statali e regionali) non
possono  essere  assegnati  mediante  scorrimento  della  graduatoria
regionale dei programmi ammissibili.
   11 CRITERI DI PRIORITA'
   11.1  La  posizione  di  ciascuna  domanda  nella  graduatoria  di
pertinenza  e'  determinata  in  relazione  al  punteggio complessivo
calcolato  sulla  base  dei  seguenti  criteri  validi  su  tutto  il
territorio nazionale e stabiliti con il DM del 2 febbraio 2001
   1) nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi;
   2) nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi;
   3) nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;
   4) partecipazione femminile nell'impresa;
   5) programmi finalizzati al commercio elettronico;
   6) certificazioni ambientali e di qualita'.
   Ai suddetti criteri si aggiungono i criteri di priorita' regionali
eventualmente  definiti  dalle Regioni e dalle Province autonome che,
ai  sensi  dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, hanno provveduto
all'integrazione  delle risorse statali. Detti criteri sono resi noti
dal Ministero.
   11.2  Il  primo  criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il
numero   degli   occupati   attivati   dal   programma   e  l'importo
dell'investimento complessivamente ammesso.
   Il  numero  di  occupati  attivati  dal programma e' rilevato, con
riferimento  all'unita'  locale  oggetto del programma medesimo, come
differenza,  positiva  o  uguale  a  zero,  tra  il dato previsto a "
regime"  (per  la  definizione  di  anno " a regime" si veda il punto
13.3)  e  quello  riferito  ai  dodici  mesi  precedenti  la  data di
presentazione  della  domanda  (ovvero la data di avvio del programma
per i programmi gia' avviati e solo in caso di agevolazioni richieste
a titolo "de minimis").
   Ai fini di cui sopra:
   -  il numero di occupati e' espresso in U.L.A. e cioe' corrisponde
a  quello  medio  mensile  degli  occupati  durante  i dodici mesi di
riferimento;  esso  e'  determinato sulla base dei dati rilevati alla
fine   di   ciascun  mese  con  riferimento  ai  dipendenti  a  tempo
determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il
personale  in  C.I.G.  e  con  esclusione  di  quello  in  C.I.G.S; i
lavoratori  a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali
in  proporzione  al  rapporto  tra  le  ore  di  lavoro  previste dal
contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal contratto collettivo di
riferimento. Tra gli occupati sono inoltre compresi i soci lavoratori
delle  societa' cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori
familiari,  cosi'  come  definiti  dall'articolo  230  bis del codice
civile, iscritti negli elenchi previdenziali;
   -  il  numero  dei  dipendenti  e'  espresso in unita' intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
   -  nei  casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati,
ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore,  la  relativa  variazione e'
assunta  pari  a  zero,  indipendentemente  dall'effettiva variazione
connessa al programma;
   Il dato "precedente" e':
   - per le iniziative di "avvio di attivita'", sempre pari a zero;
   -  per  le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente",
il  numero di dipendenti dell'impresa, o del ramo d'azienda acquisita
e  relativo ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda,  ovvero  relativo  ai  dodici  mesi  antecedenti  l'avvio  a
realizzazione   per  i  programmi  gia'  avviati  (solo  in  caso  di
agevolazioni  richieste  a  titolo  "de  minimis"),  calcolato  con i
criteri di cui sopra;
   -   per   i   "progetti  innovativi"  e  le  iniziative  di  "sola
acquisizione  di  servizi reali", il numero di dipendenti relativo ai
dodici  mesi  antecedenti  la  data  di  presentazione della domanda,
ovvero  relativo  ai  dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione
per  i programmi gia' avviati (solo in caso di agevolazioni richieste
a titolo "de minimis"), calcolato con i criteri di cui sopra.
   Qualora  l'impresa  abbia  gia'  ottenuto  le  agevolazioni per un
precedente  programma  di  investimenti  il  cui  esercizio  a regime
coincide  in tutto o in parte ovvero e' successivo ai dodici mesi cui
si  riferisce  il dato occupazionale "precedente" del nuovo programma
proposto,  quest'ultimo dato e' assunto pari al numero degli occupati
previsti a regime per il programma precedentemente agevolato.
   11.3  Il secondo criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il
numero   di   donne  occupate  attivate  dal  programma  e  l'importo
dell'investimento complessivamente ammesso. Per il calcolo del numero
di  donne  occupate attivate dal programma (differenza tra il dato "a
regime"  e  il  dato  "precedente") si seguono i criteri indicati con
riferimento agli occupati totali al precedente punto 11.2.
   11.4  Il  terzo  criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il
valore  dei  "nuovi  investimenti"  intesi  come  nuovi  investimenti
previsti  dal  programma  e  ammessi alle agevolazioni della legge n.
215/92  (al  netto dei costi del rilevamento nei casi di acquisizione
di  attivita'  preesistente) ed il valore degli "investimenti totali"
dell'impresa richiedente.
   Il   valore   degli   "investimenti  totali",  da  considerare  al
denominatore del rapporto, e':
   -  per  le  iniziative  di  "avvio  di  attivita'", pari ai "nuovi
investimenti"  come  sopra  definiti;  ne  consegue che il valore del
suddetto rapporto e' sempre pari ad uno;
   -  per  le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente",
pari  alla  somma  delle  spese  ammissibili per il rilevamento (cfr.
punto 4.1) e delle spese successive al rilevamento relative ai "nuovi
investimenti" come sopra definiti;
   -   per   i   "progetti  innovativi"  e  le  iniziative  di  "sola
acquisizione   di   servizi   reali",  pari  alla  somma  dei  "nuovi
investimenti"  come  sopra  definiti e del valore dell' "investimento
netto"  alla data di presentazione della domanda, ovvero alla data di
avvio  del  programma  per  i programmi gia' avviati (solo in caso di
agevolazioni  richieste  a  titolo  "de  minimis"); per "investimento
netto" si intende il totale delle immobilizzazioni materiali al netto
degli  ammortamenti,  cosi'  come  riscontrabile dall'ultimo bilancio
approvato  precedente  la  data  di presentazione della domanda o, se
antecedente,  la data di avvio del programma di investimenti (solo in
caso   di  agevolazioni  richieste  a  titolo  "de  minimis")  ovvero
riscontrabile dal registro dei beni ammortizzabili.
   11.5 Il quarto criterio opera in termini di una maggiorazione pari
al  10%  di  ognuno  dei  primi tre criteri nazionali e del punteggio
derivante  dagli  eventuali  criteri di priorita' regionale di cui al
successivo  punto  11.7,  nel caso in cui l'impresa richiedente sia a
totale  partecipazione  femminile.  A  tal fine si intendono a totale
partecipazione femminile:
   - le imprese individuali il cui titolare sia donna;
   -  le  societa'  di  persone  e le cooperative in cui i soci siano
tutte donne;
   -  le societa' di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto
da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da
donne.
   11.6 Il quinto criterio opera in termini di una maggiorazione pari
al  5%  di  ognuno  dei  primi  tre criteri nazionali e del punteggio
derivante  dagli  eventuali  criteri di priorita' regionale di cui al
successivo  punto  11.7,  qualora ricorrano entrambe o una sola delle
seguenti condizioni:
   a)  l'impresa  richiedente  ha  aderito  a sistemi riconosciuti di
certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di
aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime;
   b)  il programma, o parte di esso, e' destinato ad investimenti in
hardware,  software  e  servizi  reali  finalizzati  ad  attivare  il
commercio  elettronico  dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa
richiedente,  attraverso la gestione telematica delle transazioni ivi
compresa la fase del pagamento.
   Con   riferimento   alla   lettera  a)  si  precisa  che  ai  fini
dell'applicazione della suddetta maggiorazione del 5%, l'impresa deve
aver  aderito,  ovvero  aderire  entro  l'anno a regime, ad una delle
seguenti tipologie di certificazione:
   -  certificazioni  di  qualita'  secondo le metodologie UNI EN ISO
9000;
   - certificazioni ambientali EMAS e UNI EN ISO 14000;
   - certificazioni del sistema ECOLABEL;
   - certificazioni specifiche di qualita' del prodotto rilasciate da
organismi  accreditati  dal  sistema  SINCERT  (Sistema Nazionale per
l'Accreditamento degli organismi di Certificazione);
   - attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari
(DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG);
   Per  le imprese agricole la suddetta maggiorazione opera, inoltre,
in  caso  di  iscrizione  entro l'anno a regime nell'elenco nazionale
degli  operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 9 del
dlgs.  n.220 del 17 marzo 1995, emanato in attuazione del regolamento
CE 2092/91.
   Sempre con riferimento alla lettera a), l'impresa dovra' indicare,
quand'anche  non  abbia  previsto  nell'ambito  del programma oggetto
delle    agevolazioni    spese    per   servizi   reali   finalizzate
all'acquisizione  delle suddette certificazioni, le modalita' con cui
intenda conseguirle e i costi previsti.
   Con   riferimento   alla  lettera  b),  l'impresa  dovra'  fornire
dettagliata  descrizione  degli  investimenti in hardware, software e
servizi  destinati  ad attivare il commercio elettronico dei prodotti
e/o  servizi offerti e che dovranno essere compresi nel programma per
cui si richiedono le agevolazioni.
   11.7  I criteri di priorita' regionali possono essere individuati,
ai  sensi  dell'articolo  12 comma 2 del Regolamento, dalle Regioni e
dalle  Province  autonome che dispongano l'integrazione delle risorse
statali  con  propri  fondi,  al  fine  di  adeguare  gli  interventi
agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal
fine,  ciascuna  Regione o Provincia autonoma indica particolari aree
del proprio territorio e specifiche attivita' economiche, considerate
prioritarie  per  lo sviluppo, assegnando per ciascuna area e ciascun
settore  di  attivita'  un  punteggio  intero  da  zero  a  dieci  da
attribuire  ai  programmi  inseriti  nelle  graduatorie  regionali di
pertinenza.
   Ai fini di cui sopra:
   -  le  aree  del  territorio  sono  individuate con riferimento ai
codici comune ISTAT;
   -  le  attivita'  economiche sono individuate con riferimento alla
classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91.
   Per  i  programmi  di  investimento  relativi ad unita' locali che
insistono  su comuni diversi si applicano i criteri indicati al punto
6.5.  Ai  programmi  di investimento relativi allo svolgimento, nella
medesima  unita'  locale, di attivita' riconducibili a diversi codici
della  suddetta  classificazione  ISTAT, viene assegnato il punteggio
relativo  all'attivita'  prevalente  individuata  secondo  i  criteri
indicati al precedente punto 2.3.
   Come  gia'  indicato  nelle  premesse  alla  presente circolare, i
criteri  di priorita' eventualmente individuati sono comunicati dalle
Regioni  e  Province  autonome al Ministero entro il 31 marzo di ogni
anno, insieme alla comunicazione degli stanziamenti assegnati, e resi
noti dal Ministero medesimo.
   11.8  Il  punteggio  complessivo  che  determina  la  posizione in
graduatoria di ciascuna domanda e' ottenuto:
   1)  incrementando,  qualora  ricorrano  le  condizioni previste, i
primi  tre  criteri  nazionali  e  gli eventuali criteri di priorita'
regionale  delle  maggiorazioni  percentuali previste ai punti 11.5 e
11.6;
   2)   normalizzando   tramite   la  formula  di  cui  al  punto  3)
dell'Appendice   i  valori,  eventualmente  incrementati  come  sopra
previsto,  assunti  dai primi tre criteri nazionali e dagli eventuali
criteri di priorita' regionale;
   3) sommando algebricamente i suddetti valori normalizzati.
   11.9   L'Amministrazione   competente   sottopone   a  verifica  a
consuntivo  il  valore  dei criteri soggetti a scostamento al fine di
rilevare  gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto ai valori
posti  a  base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore
del singolo criterio subisca uno scostamento in diminuzione superiore
a   30  punti  percentuali  ovvero  la  media  degli  scostamenti  in
diminuzione dei criteri interessati superi i 20 punti percentuali, le
agevolazioni  concesse  vengono  revocate  (si  veda successivo punto
14.1).
   Ai fini della suddetta verifica si precisa che:
   -  gli  scostamenti  da  considerare  sono  quelli  tra  i criteri
rilevati nell'esercizio a regime come definito al punto 13.3 e quelli
posti a base per la formazione delle graduatorie;
   -  i  criteri  soggetti  a scostamento sono i primi tre indicatori
nazionali ed i criteri di priorita' regionale;
   -  i  criteri  di  priorita' regionale sono soggetti a scostamenti
qualora,  in  caso  di programmi relativi allo svolgimento di diverse
attivita'  economiche  per  i quali siano attribuiti diversi punteggi
(si  veda  precedente  punto  11.7), la prevalenza degli investimenti
prevista  e che ha determinato l'assegnazione del relativo punteggio,
non  venga mantenuta ad ultimazione del programma; detti criteri sono
altresi'  soggetti  a  scostamenti qualora l'impresa cambi ubicazione
rispetto  a quella prevista (si veda punto 6.5) e la nuova ubicazione
comporti  un  punteggio  inferiore rispetto a quello assegnato per la
formazione  delle  graduatorie;  si  rammenta a tale proposito che il
cambiamento  dell'ubicazione  al  di  fuori  della  Regione  o  della
Provincia  Autonoma  nella  cui  graduatoria  e'  inserita la domanda
comporta la revoca delle agevolazioni;
   -  qualora  vengano  meno  gli  elementi  che hanno determinato le
maggiorazioni  percentuali  previste  in  base  all'applicazione  dei
criteri  quarto  e  quinto,  lo scostamento e' calcolato in base alla
differenza  tra  il valore iniziale dei criteri incrementati di dette
maggiorazioni   percentuali   ed  il  valore  di  quelli  rilevati  a
consuntivo;
   -  per  il calcolo dello scostamento medio si calcola la somma dei
soli  scostamenti  in  diminuzione e la si divide per quattro (numero
dei  criteri suscettibili di scostamento); in mancanza dei criteri di
priorita' regionale detta somma si divide per tre;
   -  l'investimento  complessivo  da considerare al denominatore dei
primi  due  indicatori  e'  il  minore  tra quello ammesso in fase di
concessione e quello ammesso in via definitiva dopo l'ultimazione del
programma.
   12 RICONFERMA DELLE DOMANDE
   12.1  Le  domande  ritenute  ammissibili  ma non agevolate a causa
dell'insufficienza  delle  disponibilita' finanziarie, possono essere
inserite  per  una  sola volta nel bando immediatamente successivo al
fine  di  mantenere  invariata  la  data  di  decorrenza  delle spese
ammissibili del programma originario purche' non vengano modificati i
dati  tecnici  ed  economico-finanziari  e  gli  elementi  che  hanno
determinato il valore degli indicatori di cui ai punti 11 e seguenti.
A   tal   fine   l'impresa   dovra'  trasmettere  all'Amministrazione
competente,  negli  stessi termini per la presentazione delle domande
fissati  per il bando successivo e mediante raccomandata con ricevuta
di  ritorno,  espressa  richiesta  di  inserimento redatta secondo il
modello  di  cui all'Allegato n. 7, dichiarando di essere in possesso
dei  requisiti  soggettivi previsti dall'articolo 3, comma 1, del DPR
314 del 28 luglio 2000.
   Le  precedenti  modalita'  si  applicano  anche  alle domande che,
sempre  a  causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie,
sono  state  agevolate  parzialmente  rispetto  alle  richieste delle
imprese, a condizione che queste ultime dichiarino di rinunciare o di
aver  rinunciato  formalmente  ai  contributi parziali concessi e non
abbiano   avanzato  alcuna  richiesta  di  erogazione  a  fronte  dei
contributi medesimi.
   13- EROGAZIONI E DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA
   13.1 Le erogazioni dei contributi sono effettuate in due quote dal
soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione, dietro
presentazione  di  richiesta  di  erogazione  da  parte  dell'impresa
beneficiaria   e,  limitatamente  alla  seconda  quota,  anche  della
documentazione  finale  di  spesa di cui al successivo punto 13.3. La
prima  quota  e'  resa  disponibile  a  partire dal trentesimo giorno
successivo  a  quello  di pubblicazione delle graduatorie; la seconda
quota  e'  resa  disponibile  trascorsi 6 mesi dalla suddetta data di
pubblicazione  per  i  programmi di investimento con durata fino a 12
mesi,  ovvero  trascorsi  12 mesi dalla medesima data per i programmi
con durata superiore.
   Ciascuna  quota  e'  erogata  entro  30 giorni dalla presentazione
della   richiesta  di  erogazione  completa  di  tutti  gli  elementi
previsti.
   13.2  L'erogazione  della  prima quota, pari al 30% del contributo
concesso, puo' essere richiesta dall'impresa dopo aver realizzato una
pari  quota  percentuale di investimenti ammessi. Con la richiesta di
erogazione  di  cui  all'Allegato  n.  8 l'impresa dichiara l'importo
delle spese sostenute
   alla  data  cui si riferisce lo stato di avanzamento del programma
di  investimenti  e  allega  il certificato di iscrizione, rilasciato
dalla  competente  CCIAA,  attestante  la  vigenza dell'impresa; tale
ultimo documento non e' richiesto nel caso di impresa individuale non
ancora  iscritta  al  Registro  delle  imprese. Per la determinazione
dell'importo  di  spesa  sostenuto,  si  fa  riferimento alla data di
effettivo  pagamento  dei titoli di spesa. Nel caso di beni acquisiti
tramite  locazione  finanziaria,  tale  quota  si  intende realizzata
quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
   1)  sia  stata fatturata la quota corrispondente al 30% del valore
dei  beni,  al netto di IVA e altre imposte e tasse, alla societa' di
leasing;
   2)  l'impresa  abbia corrisposto canoni per un importo pari al 30%
del contributo concesso in relazione ai beni acquisiti con il sistema
della locazione finanziaria.
   La   prima   quota   puo'   essere   erogata  anche  a  titolo  di
anticipazione;  in  tal  caso  alla  richiesta  deve  essere allegata
apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed
escutibile  a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare,
redatta  secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, sottoscritta con
firma  autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei
contraenti.  Dette  garanzie  possono  essere prestate dalle banche e
dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi
del  decreto  legislativo  n.  385/1993  e del decreto legislativo n.
175/1995,  nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale  tenuto  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi dell'art. 107 del
medesimo decreto legislativo n. 385/1993.
   La  seconda  quota,  pari  al  70%  del contributo concesso, fermo
restando  quanto  indicato  al  successivo  punto  13.5,  e'  erogata
successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa.
   13.3  Si  rammenta  che  gli  investimenti si intendono realizzati
quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
   a)  i  beni  sono  stati  tutti  consegnati  ovvero  completamente
realizzati  e  per i servizi e' stato stipulato apposito contratto di
fornitura e gli stessi sono stati forniti;
   b)  il  relativo  costo agevolabile e' stato interamente fatturato
all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria
nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
   c)  l'impresa  richiedente  abbia effettuato tutti i pagamenti per
l'acquisto  dei  beni  e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione
mediante  locazione  finanziaria,  abbia  corrisposto  canoni  per un
importo  pari  almeno  all'agevolazione  complessiva  concessa  per i
relativi  beni  e  comunque  non  inferiore al 30 per cento del costo
agevolabile dei predetti beni.
   Cio' premesso, si precisa che:
   - la "data di ultimazione" dell'investimento e' quella dell'ultimo
titolo di spesa;
   -  la  data  di  "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il
momento  in  cui  gli  investimenti oggetto del programma e tutti gli
altri  fattori  "produttivi"  sono  in grado di assicurare il normale
svolgimento  dell'attivita'  ed  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti,  soprattutto con riferimento al numero di occupati; la data
di  entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta,
qualora   non   intervenuta  prima,  dodici  mesi  dopo  la  data  di
ultimazione del programma;
   - l'esercizio "a regime" e' il primo anno solare intero successivo
alla data di entrata a regime.
   13.4  Ai  fini  dell'erogazione della seconda quota, entro quattro
mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti o, per i
programmi  gia'  ultimati  alla  data  di  ricevimento del decreto di
concessione,  entro  quattro  mesi  da  quest'ultima  data, l'impresa
presenta  una  richiesta  di  erogazione,  da rendersi nella forma di
dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio, secondo lo schema di cui
all'Allegato  n. 10, contenente l'elenco dettagliato delle fatture ed
attestante in particolare:
   -  la  data  di  ultimazione e di entrata a regime dell'iniziativa
agevolata;
   -  la  conformita'  del  sopracitato elenco e della documentazione
allegata ai documenti originali e la regolarita' da un punto di vista
fiscale di questi ultimi;
   -  che  la  documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute
unicamente  per  la  realizzazione  delle  iniziative  oggetto  della
specifica domanda di agevolazione;
   -  che  tutti  i  materiali,  macchinari,  impianti e attrezzature
relativi  alle  spese  documentate  sono stati acquisiti e installati
nell'unita'   locale  oggetto  dell'investimento  e  sono  di  "nuova
fabbricazione",  ad  eccezione  di  quelli rilevati nell'ambito della
tipologia "acquisto di attivita' preesistente";
   -  che  le  spese  non si riferiscono a spese di consumo, ricambi,
manutenzioni e non riguardano la gestione;
   - che l'impresa risulta in regola con gli obblighi derivanti dalla
normativa in relazione alle eventuali opere murarie previste;
   - che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali
sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture.
   Qualora  l'impresa  non  adempia  entro  il termine sopraindicato,
l'Amministrazione  assegnera'  un  termine  per adempiere, decorso il
quale provvedera' alla revoca delle agevolazioni.
   A  tale richiesta deve essere allegata la documentazione finale di
spesa che consiste in:
   1)  certificato  di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA,
attestante la vigenza dell'impresa;
   2) copia delle fatture;
   3)  dichiarazioni  liberatorie  dei  fornitori  redatte secondo lo
schema  di  cui all'Allegato n. 11 o altra documentazione comprovante
l'avvenuto pagamento;
   4)  in  caso  di acquisizione di attivita' preesistente, copia dei
contratti  di  compravendita  accompagnati da perizia giurata o copia
dei contratti di affitto di azienda (o ramo d'azienda);
   5) copia dei contratti di leasing;
   6) verbale di consegna dei beni in caso di leasing;
   7)  documentazione  attestante  il pagamento dei canoni in caso di
leasing;
   8) copia dei contratti di fornitura di servizi reali;
   9)  copia  dei  contratti,  inclusi  gli  eventuali  contratti  di
franchising,  e/o  lettere di incarico stipulati con riferimento alle
spese  relative  a  studi  di  fattibilita',  piani di impresa, quote
iniziali  dei  contratti  di  franchising  ecc.  di  cui al punto 4.1
lettera f);
   10)  solo  per  i  progetti  innovativi  e  i  programmi  di  sola
acquisizione   di   servizi   reali,   copia  del  bilancio  relativo
all'esercizio  precedente  la  presentazione della domanda (ovvero la
data  di  avvio  del  programma per i programmi gia' avviati); per le
imprese  non  tenute alla redazione del bilancio, tale documento puo'
essere  sostituito dal "prospetto delle attivita' e delle passivita'"
redatto  con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli
art. 2423 e seguenti del codice civile, con dichiarazione sostitutiva
di  atto  notorio  circa la veridicita' dei dati esposti e da cui sia
riscontrabile   il  valore  dell'  "investimento  netto"  cosi'  come
definito al punto 11.4.
   Gli  originali  dei  documenti  di  spesa  e  di quelli attestanti
l'avvenuto  pagamento  devono  comunque  essere tenuti a disposizione
dall'impresa  per  gli  accertamenti,  i  controlli  e  le  ispezioni
previsti dal Regolamento.
   13.5  Dalla  seconda  quota  e'  trattenuto un importo pari al 10%
dell'agevolazione   concessa,  da  erogare  dopo  i  controlli  della
documentazione   finale   di   spesa  da  parte  dell'Amministrazione
competente.  L'erogazione  della  quota  a  saldo del 10% e' comunque
effettuata  entro  nove  mesi  dal  ricevimento  della documentazione
finale di spesa dell'impresa beneficiaria, previa rideterminazione in
relazione   al   tasso  effettivo  di  attualizzazione/rivalutazione,
all'ammontare   degli  investimenti  ammissibili  ed  alla  effettiva
realizzazione  temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni
assunti  con  il  provvedimento  di concessione non possono essere in
alcun modo aumentati.
   Per  le  iniziative  con  investimenti  ammessi  inferiori  a Euro
103.291,38 il predetto termine di nove mesi e' ridotto alla meta'.
   13.6  Si  rammenta, come previsto all'articolo 15 del Regolamento,
che  l'ultimazione  del  programma  di investimenti deve avvenire non
oltre  24  mesi dalla data del decreto di concessione del contributo.
Tale  termine e' perentorio, pertanto, qualora gli investimenti siano
stati   effettuati  solo  in  parte,  il  contributo  e'  erogato  in
proporzione   ai   soli  investimenti  realizzati,  purche'  il  loro
ammontare  complessivo  non  sia  inferiore  al  60% del totale degli
investimenti   ammessi   e   purche'   il  programma  realizzato  sia
funzionalmente equivalente a quello approvato e cioe' non si discosti
sostanzialmente  da quest'ultimo per natura e obiettivi. Le eventuali
variazioni  rispetto  a  quanto  le  imprese  hanno  attestato  nelle
domande,  che intervengono successivamente alla concessione e durante
il  periodo  di  realizzazione  del  programma  di investimenti, sono
tempestivamente  comunicate  all'Amministrazione  competente  per  le
conseguenti valutazioni.
   Qualora  una  Regione  ovvero  una  Provincia  Autonoma,  ai  fini
dell'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate
ai   sensi  dell'articolo  12  del  Regolamento,  attinga  a  risorse
cofinanziate  con  i Fondi Strutturali dell'Unione Europea, per poter
consentire  il  pieno rispetto delle scadenze fissate dalla normativa
comunitaria per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo delle
agevolazioni,  i  termini  e  le condizioni ordinarie stabiliti dalla
presente  circolare  per  l'ultimazione  dei programmi agevolati e la
presentazione  della documentazione finale di spesa potrebbero subire
modifiche  che,  comunque,  la  Regione  stessa  ovvero  la Provincia
Autonoma stessa rendera' note e riportera' nei decreti di concessione
dei programmi interessati.
   14 - REVOCHE
   14.1  Il  soggetto concedente le agevolazioni provvede alla revoca
parziale o totale delle agevolazioni medesime, ai sensi dell'articolo
20 del Regolamento, qualora:
   a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione siano
state   ottenute   altre  agevolazioni  previste  da  norme  statali,
regionali,  comunitarie  o  comunque  concesse  da enti o istituzioni
pubbliche;
   b)   i   controlli  effettuati  evidenzino  l'insussistenza  delle
condizioni previste dalla legge o dal Regolamento e in particolare il
venir  meno  delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  2, comma 1,
lettera   a)   della   legge,   in  ordine  alla  presenza  femminile
nell'impresa;
   c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti,
alienati  o  distratti,  nei  cinque  anni  successivi  alla data del
decreto di concessione dell'agevolazione;
   d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio
per  l'inserimento  in  graduatoria subiscano variazioni superiori ai
limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10,
comma 2 del Regolamento;
   e)  l'ammontare  degli  investimenti  realizzati alla scadenza del
termine  perentorio  di  cui all'articolo 15, comma 5 del Regolamento
risulti inferiore al 60% degli investimenti ammessi;
   Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui
alle  lettere  b),  d),  e);  danno  luogo a revoca totale o parziale
quelle di cui alle lettere a), c).
   In  relazione  a quanto indicato alla lettera a), relativamente al
divieto  di  cumulo  delle  agevolazioni di cui alla legge 215/92 con
altre  agevolazioni,  si  rimanda  a quanto specificato al precedente
punto 8 della presente circolare.
   In  relazione  a quanto indicato alla lettera b), relativamente ai
requisiti  di  partecipazione femminile nell'impresa beneficiaria, si
rimanda a quanto specificato al precedente punto 1.2.
   In  relazione a quanto indicato alla lettera c), nel caso in cui i
beni  oggetto  delle  agevolazioni  risultino  essere  stati  ceduti,
alienati  o  distratti  dall'uso  previsto nei cinque anni successivi
alla  data  del  decreto  di concessione del contributo, la revoca e'
parziale  in  relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella
destinazione  originaria,  fatta  salva ogni ulteriore determinazione
conseguente   alle  verifiche  circa  l'effettivo  completamento  del
programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
   In  relazione  a  quanto  indicato  alla  lettera  d)  i limiti di
scostamento  in  diminuzione  degli  elementi  che  hanno determinato
l'attribuzione  del  punteggio  per l'inserimento in graduatoria sono
quelli riportati al punto 11.9 della presente circolare.
   In  relazione  a  quanto indicato alla lettera e) e fermo restando
quanto  specificato  al  precedente  punto  13.3  relativamente  alla
realizzazione  degli  investimenti,  nel caso in cui il programma non
venga  ultimato  entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del
decreto  di  concessione  del contributo, si precisa che la revoca e'
parziale  e  interessa  le  agevolazioni  afferenti i titoli di spesa
datati  successivamente  a  detti termini, fatta salva ogni ulteriore
determinazione     conseguente    alle    verifiche    sull'effettivo
completamento  dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
   Si  rammenta  inoltre  che, come previsto ai punti 2.3 e 6.5 della
presente  circolare, si procede alla revoca totale delle agevolazioni
quando le variazioni apportate al programma comportino l'assegnazione
dello  stesso  ad  altro  macrosettore  o  ad  altra  divisione della
classificazione  ISTAT,  ovvero  determinino una modifica sostanziale
della  natura  e  degli  obiettivi  del  programma originale, nonche'
quando  l'iniziativa e' realizzata in un'unita' locale ubicata in una
Regione o Provincia autonoma diversa da quella indicata nella domanda
di agevolazioni.
   Il  decreto  di  revoca  dispone  l'eventuale recupero delle somme
erogate, indicandone le modalita'.
   14.2  Nei  casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione
dell'ammontare  delle  agevolazioni si procede alla distribuzione per
anno solare delle spese ammesse.
   Nel  caso  in  cui alla data della revoca parziale le agevolazioni
non siano state ancora interamente erogate, l'ammontare da recuperare
puo' essere detratto a valere sulla quota ancora da erogare.
   In  caso  di  recupero  conseguente a provvedimenti di revoca, sia
attraverso  detrazione  dalle  quote ancora da erogare che attraverso
restituzione   da   parte  dell'impresa,  il  relativo  ammontare  e'
restituito  maggiorato  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di
sconto  vigente alla data della restituzione del contributo, ai sensi
dell'articolo  20, comma 2 del Regolamento. Nei casi di revoca di cui
alla  lettera  c)  del  precedente  punto 13.1 la misura del predetto
tasso e' maggiorata di cinque punti percentuali.
   15- ISPEZIONI
   15.1 L'Amministrazione competente per l'attivita' istruttoria puo'
effettuare   verifiche,   anche   a   campione,   presso  le  imprese
richiedenti,  in  qualsiasi  fase  dell'iter  procedurale, al fine di
verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
   16.  DISPOSIZIONI  APPLICABILI  AI  PROGRAMMI  DI  INVESTIMENTO DA
REALIZZARE NELL'AMBITO DEI SETTORI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA
E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.
   16.1   La   concessione   delle  agevolazioni  nei  settori  della
produzione    agricola    primaria    e    della   trasformazione   e
commercializzazione  dei prodotti agricoli e' subordinata al rispetto
di   talune  disposizioni,  limitazioni  e  divieti  derivanti  dalla
normativa  comunitaria  (Regolamento  CE  n.1257/1999 e "Orientamenti
comunitari  per  gli  aiuti  di  stato  nel settore agricolo" (2000/C
28/02).
   16.2   Con   riferimento   alle  attivita'  ed  agli  investimenti
ammissibili  gli specifici divieti e i limiti sono quelli individuati
dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito dei Programmi operativi
regionali  (POR) e nei relativi complementi di programmazione, per le
Regioni  del  Mezzogiorno,  o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per
tutte  le  altre  Regioni;  su  tale  argomento  si  rinvia  a quanto
precisato al precedente punto 2.1.
   16.3 Con riferimento ai soggetti beneficiari degli aiuti:
   -  nel  settore della produzione primaria, nonche' in quello della
trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  le
imprese  sono obbligate a rispettare i requisiti minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali;
   -   nel   solo  settore  della  produzione  primaria,  i  soggetti
richiedenti devono possedere le conoscenze e competenze professionali
adeguate  che sono fissate nel piano di sviluppo rurale della Regione
o della Provincia autonoma;
   Al fine di assicurare il rispetto di dette disposizioni le imprese
richiedenti  rendono apposite dichiarazioni sostitutive di notorieta'
nel modulo di domanda.
   16.4 Con riferimento alle spese ammissibili:
   -  il  costo  del  rilevamento  relativo all'acquisto di attivita'
preesistente,  come  indicato  anche al punto 4.1, non e' agevolabile
qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di
un'attivita'   rientrante   nel  settore  della  produzione  agricola
primaria;
   -  nell'ambito  di  programmi  relativi  al medesimo settore della
produzione  agricola  primaria,  l'acquisto di brevetti e' consentito
fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.
   16.5 Relativamente alla misura delle agevolazioni concedibili:
   -  nel  settore  della  trasformazione  e  commercializzazione dei
prodotti  agricoli,  i  contributi sono concessi secondo le misure in
ESN  ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto
1),  previste  per  i  settori  diversi  da  quello  della produzione
agricola  primaria  e  secondo  l'articolazione  nelle  medesime aree
svantaggiate;
   -  nel  settore  della  produzione agricola primaria, i contributi
sono calcolati secondo le misure massime espresse in ESL previste dai
citati  "Orientamenti  comunitari  per gli aiuti di stato nel settore
agricolo".  Tali  misure  massime, riportate anche nell'Allegato n. 3
punto  3), sono pari al 50% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al
40%  ESL  nelle  altre  zone;  a  tal riguardo si precisa che le zone
agricole   svantaggiate  non  coincidono  con  le  aree  svantaggiate
individuate  ai fini della concessione degli aiuti in tutti gli altri
settori.  Nei casi in cui l'impresa richiedente risponda ai requisiti
di  "giovane  agricoltore"  e  qualora  l'investimento sia effettuato
entro cinque anni dall'insediamento, tali misure sono rispettivamente
elevate  al  55%  ESL  nelle  zone agricole svantaggiate e al 45% ESL
nelle  altre zone. I criteri per l'ottenimento di dette maggiorazioni
sono quelli fissati dal Regolamento CE n.1257/1999 e dagli articoli 1
e  2  della  legge  n.441  del  15  dicembre  1998;  in  base a dette
normative, rispondono ai requisiti di "giovane agricoltore":
   a)  le  ditte  individuali le cui titolari siano in possesso della
qualifica  di  imprenditore  agricolo e non abbiano ancora compiuto i
quaranta anni di eta';
   b)  le  societa' semplici, in nome collettivo e cooperative in cui
almeno  i  due  terzi  dei soci abbiano un'eta' inferiore ai quaranta
anni  ed  esercitino  l'attivita'  agricola, rivestendone la relativa
qualifica,  a  titolo  principale  o  parziale;  per  le  societa' in
accomandita  semplice le suddette qualifiche possono essere possedute
anche  solo  dal  socio  accomandatario,  mentre in caso di piu' soci
accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi;
   c)   le  societa'  di  capitali  aventi  per  oggetto  sociale  la
conduzione  di  aziende  agricole  ove  i  conferimenti  dei  giovani
agricoltori  costituiscano  oltre  il  50%  del  capitale  sociale  e
l'organo  di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani
agricoltori.
   16.6  Si  rammenta  che la regola "de minimis" di cui al punto 6.4
non  e'  applicabile  ai settori della produzione agricola primaria e
della  trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti agricoli.
Tale   limitazione   non  riguarda  gli  investimenti  relativi  allo
svolgimento  di  attivita' di agriturismo (codice 55.23.5, lettera H,
della  classificazione  ISTAT 91) da parte di imprese agricole. A tal
proposito si chiarisce, inoltre, che:
   -  le  agevolazioni per gli investimenti relativi all'attivita' di
agriturismo  sono concesse secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al
punto  6.1  e  riportate  nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i
settori  diversi  da  quello  della  produzione  agricola  primaria e
secondo  l'articolazione  nelle  medesime  aree svantaggiate, ovvero,
qualora  le  agevolazioni  siano  richieste  secondo  la  regola  "de
minimis",  secondo le misure percentuali riportate nell'Allegato n. 3
punto 2);
   -  le  domande  relative  a  programmi  di  investimento destinati
esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' di agriturismo, ovvero
nei quali l'attivita' di agriturismo sia prevalente secondo i criteri
indicati  al  punto 2.3 della presente circolare, sono inserite nella
graduatoria relativa al macrosettore "commercio, turismo e servizi".
   E'   inoltre   opportuno   precisare   che   l'appartenenza   alla
sottosezione  DA della classificazione ISTAT e' condizione necessaria
ma   non   sufficiente   affinche'  un'attivita'  manifatturiera  sia
considerata tra quelle rientranti nel settore della trasformazione di
prodotti  agricoli,  intendendosi  come  tali le attivita' volte alla
produzione  e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato
I  al Trattato CE.. In tal senso alcune attivita', ancorche' comprese
nella  sezione  DA,  non  sono  inquadrabili  nella trasformazione di
prodotti  agricoli quando il prodotto finale della trasformazione non
e' a sua volta compreso nell'elenco dell'allegato I al Trattato CE (a
mero  titolo esemplificativo si possono citare le produzioni di paste
alimentari,  gelati, prodotti di panetteria e pasticceria) e pertanto
in tali casi e' applicabile il regime "de minimis".
   PARTE  II:  Agevolazioni  per i programmi regionali per i corsi di
formazione  imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza
e contributi alle Regioni.
   17 - PREMESSE GENERALI
   17.1  Ai  sensi  dell'articolo  2 del Regolamento, una quota delle
risorse finanziarie e' destinata alla concessione di agevolazioni per
la  promozione  delle  iniziative previste dagli articoli 2, comma 1,
lettera b) e 12 della legge n. 215/92.
   Tali  agevolazioni  consistono  in un contributo da concedere alle
Regioni  e alle Province autonome che presentano i programmi previsti
dall'articolo 21 del Regolamento, diretti a:
   a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
   b)  sviluppare  servizi  di  assistenza  e  consulenza  tecnica  e
manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile;
   c) attuare iniziative di informazione e supporto per la diffusione
della cultura d'impresa tra le donne.
   I  programmi  regionali  rappresentano  il  quadro  di riferimento
generale al quale si riconducono le seguenti iniziative:
   a) le iniziative a favore di soggetti di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera b) della legge (di seguito denominati soggetti terzi) che
promuovono   corsi   di   formazione  imprenditoriale  o  servizi  di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale;
   b)  le iniziative regionali, di cui all'articolo 12 della legge n.
215/92,  che prevedano la diffusione di informazione mirate, nonche',
la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione    organizzativa   e   di   supporto   alle   attivita'
imprenditoriali.
   Tutti  i servizi previsti nei programmi regionali devono prevedere
come destinatari finali almeno il 70% di donne.
   I  soggetti  terzi,  di  cui  alla precedente lettera a), potranno
accedere  ai  benefici  previsti  dalla  legge  presentando  apposita
domanda direttamente alle Regioni e alle Province autonome competenti
nell'ambito  degli  obiettivi  e  dei  criteri  da queste fissati nei
propri programmi.
   Per l'attuazione delle iniziative regionali di cui alla precedente
lettera b), le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo
12,   comma  2  della  legge  n.215/92,  possono  stipulare  apposite
convenzioni    con   enti   pubblici   e   privati   che   presentino
caratteristiche  di affidabilita' e consolidata esperienza in materia
e che siano presenti sull'intero territorio regionale.
   18 - CONTENUTI DEI PROGRAMMI REGIONALI
   18.1   L'articolo  22  del  Regolamento  indica  i  contenuti  dei
programmi  che  le  Regioni  e  le Province autonome predispongono in
coerenza  con  i  propri  obiettivi  e  strumenti  di  programmazione
regionale e con le proprie normative generali e di settore, ovvero:
   1)   gli   obiettivi   generali   e  specifici  che  si  intendono
raggiungere;
   2)  la  descrizione  degli  interventi  proposti,  articolati  per
tipologia di iniziativa;
   3)  l'indicazione  dei  soggetti beneficiari, qualora il programma
preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi;
   4) le eventuali priorita' per l'accesso alle agevolazioni;
   5)  l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura
dell'agevolazione;
   6) le modalita' di realizzazione degli interventi;
   7) l'indicazione delle spese ammissibili;
   8)  gli  eventuali  limiti,  massimo  e  minimo, dell'investimento
ammissibile;
   9) i tempi previsti per l'attuazione del programma;
   10)  gli  aspetti  finanziari,  con  l'indicazione  del  piano  di
copertura   del  programma  proposto,  articolato  per  tipologia  di
intervento,   e   della  quota  di  risorse  regionali  destinata  al
cofinanziamento del programma;
   11) il regime delle revoche;
   12)  i  risultati  attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei
criteri utilizzati per la verifica.
   18.2  In  relazione  a  tali contenuti e' opportuno fornire alcune
precisazioni,  al  fine  di  consentire una formulazione omogenea dei
programmi,  fermo  restando  che  gli  stessi  devono comunque essere
ispirati  ad  un'esigenza generale di coerenza ed equilibrio di tutti
gli interventi proposti.
   A) INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
   Il   programma   descrive  le  motivazioni  degli  interventi  con
particolare    riferimento    alla    promozione   della   formazione
imprenditoriale  e  della  cultura  d'impresa  tra  le donne. Indica,
inoltre,  in  maniera dettagliata il contesto territoriale e tematico
(in  considerazione  delle  peculiarita'  e delle potenzialita' della
forza   lavoro  e  del  tessuto  imprenditoriale  femminile  e  delle
opportunita'  di sviluppo dello stesso) e programmatico (con evidenza
delle   compatibilita'  e  sinergie  con  altri  programmi  regionali
attuati,  in  corso  di  realizzazione o previsti) entro il quale gli
interventi verranno realizzati.
   Sono  descritti  gli  obiettivi  generali del programma sulla base
delle seguenti finalita':
   a) promozione della formazione imprenditoriale delle donne;
   b)  sviluppo  di  servizi  di  assistenza  e  consulenza tecnica e
manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile;
   c)  attuazione  di iniziative di informazione e di supporto per la
diffusione della cultura d'impresa tra le donne.
   Nell'ambito degli obiettivi generali fissati, il programma indica,
infine,   gli   obiettivi  specifici  che  si  intendono  raggiungere
attraverso i singoli interventi che lo compongono.
   B) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
   Il   programma   descrive   gli   interventi   proposti   per   il
raggiungimento degli obiettivi specifici fissati. In relazione a tali
obiettivi,   viene   indicata   l'articolazione   degli   interventi,
distinguendo  tra  iniziative  regionali  e  iniziative  a favore dei
soggetti   terzi.   Il  programma  descrive,  inoltre,  le  modalita'
operative prescelte per l'attuazione di ciascun intervento previsto.
   Si  ribadisce  che  gli  interventi  previsti  devono  avere  come
destinatari finali dei servizi almeno il 70% di donne.
   C) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
   Il  contributo  sui programmi regionali e' concesso alle Regioni e
alle   Province   autonome   come   previsto   dall'articolo  21  del
Regolamento.  Tuttavia,  si  rammenta  che,  nell'ambito dei predetti
programmi,  le  iniziative  a favore dei soggetti terzi devono essere
destinate  alla  concessione  di  contributi  alle categorie previste
dall'articolo  2, comma 1, lettera b) della legge n.215/92, ovvero le
imprese,  i  loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato,
i centri di formazione e gli ordini professionale.
   D) DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI PRIORITA' DI ACCESSO
   In  relazione  alle  iniziative  a  favore di soggetti terzi, sono
indicate  le  eventuali  priorita'  di accesso alle agevolazioni, che
potranno essere definite, anche attraverso la previsione di eventuali
riserve  di fondi, con riferimento alle tipologie dei programmi, alle
modalita'  di  realizzazione degli stessi, al settore merceologico di
riferimento,  a  particolari  categorie  di  beneficiari  o  ad altri
elementi ritenuti opportuni dalle Regioni e Province autonome.
   Sono,  inoltre,  indicate  le  eventuali  limitazioni  o  cause di
esclusione in ragione della specificita' degli interventi.
   E)  INDICAZIONE  DELLA  MISURA  DELLE  AGEVOLAZIONI  A  FAVORE DEI
SOGGETTI TERZI
   Per  le  iniziative  a favore dei soggetti terzi, sono indicate le
intensita'  di aiuto concedibile, nel limite massimo previsto del 50%
della  spesa  sostenuta;  qualora detti soggetti terzi siano imprese,
l'agevolazione  deve  essere  concessa  nei  limiti  della regola "de
minimis".   Vanno   evidenziate,   inoltre,   eventuali   limitazioni
all'ammontare  di aiuto concedibile per ciascun soggetto beneficiario
ed eventuali vincoli di cumulabilita'.
   F) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
   Per  ciascun  intervento  il  programma  descrive  le modalita' di
gestione  e di attuazione, mettendo in evidenza, con riferimento alle
iniziative   regionali   previste,   eventuali   altri  soggetti  che
intervengono  nel  procedimento.  Inoltre,  in  relazione  ai singoli
interventi  sono indicate le modalita' che saranno utilizzate al fine
della promozione e pubblicita' degli interventi stessi.
   G) SPESE AMMISSIBILI
   Il  programma indica le tipologie di spese ammissibili, sulla base
delle  indicazioni contenute nel punto 2 della presente circolare. Il
programma  puo'  determinare dei limiti massimi di ammissibilita' per
alcune  tipologie  di  spesa,  espressi  in valore assoluto oppure in
misura percentuale rispetto ad altre voci di spesa, nonche' eventuali
limiti minimo e massimo di investimento ammissibile.
   H) TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE
   Sono  indicati  i  tempi  di realizzazione del programma regionale
(evidenziando  la  tempistica  per  ciascun  intervento),  nel limite
massimo  di  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del programma
stesso.
   I) ASPETTI FINANZIARI CON L'INDICAZIONE DEL PIANO DI COPERTURA DEL
PROGRAMMA  PROPOSTO,  ARTICOLATO  PER  INTERVENTO,  E  DELLA QUOTA DI
RISORSE REGIONALI DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
   E'   illustrato   il   piano  di  copertura  finanziaria  relativo
all'intero  periodo di realizzazione del programma, in considerazione
del  fatto  che  la  legge  puo'  finanziare i programmi regionali in
misura  non  superiore  al 50% della spesa complessivamente prevista.
Tale    piano   finanziario   indichera',   quindi,   la   quota   di
cofinanziamento  regionale  e/o  delle  altre fonti di finanziamento,
quali  fondi  comunitari  o  fondi  di altri soggetti pubblici, ed il
riferimento agli strumenti normativi che assicurano tale copertura.
   Al  fine  dell'indicazione  degli aspetti finanziari devono essere
predisposti  i  seguenti  prospetti,  sia  per  il  programma nel suo
complesso sia per ciascun intervento:
   L) PROGRAMMA REGIONALE - PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA


Programma complessivo  2001  2002    TOTALE    %
Contributo Stato
Contributo Regione / Prov. auton.
Altri contributi pubblici

Iniziative regionali   Contributi pubblici
                       Totale   Stato    Regione   Altri
                                        / Prov. auton.
Intervento n.1
Intervento n. 2
Intervento...
TOTALE

Interventi a favore dei soggetti di cui Contributi pubblici
all'art. 2, c. 1, lett. b) della legge  Totale  Stato  Regione Altri
                                        / Prov. auton.
Intervento n.1
Intervento n. 2
Intervento...
TOTALE

   M) REGIME DELLE REVOCHE
   Il  programma  indica  il  regime delle revoche delle agevolazioni
concesse  con  gli  interventi  proposti,  indicando gli elementi che
verranno  presi  in  considerazione  per  determinare  le  condizioni
necessarie per la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.
   N) RISULTATI ATTESI
   Saranno   indicati   i   risultati  attesi  dall'attuazione  degli
interventi  proposti,  in  termini  di  benefici  economici e sociali
ottenibili.   L'indicazione   dei   risultati   attesi   e'  espressa
prevalentemente   in   termini   quantitativi.   In  particolare,  va
evidenziata  la  ricaduta  degli  interventi sul territorio, anche in
termini  di  soggetti formati e imprenditrici assistite. Il programma
descrive,  inoltre,  il  sistema  di  monitoraggio  delle iniziative,
specificando   strumenti   e  criteri  per  verificare  lo  stato  di
attuazione  delle  stesse, anche da un punto di vista finanziario, ed
il conseguimento degli obiettivi fissati.
   19 - SPESE AMMISSIBILI
   19.1 Le spese ammissibili sono quelle strettamente pertinenti alle
iniziative    previste    dal   programma   regionale   e   sostenute
successivamente  alla sua presentazione. In relazione alle iniziative
a  favore di soggetti terzi, tali spese sono definite dalle Regioni e
dalle  Province  autonome  nei  rispettivi  programmi  e  la  data di
decorrenza  e'  quella di presentazione della domanda di agevolazione
da parte dei soggetti richiedenti.
   19.2  Le  prestazioni  di  consulenza  sono  ammissibili  solo  se
prestate  da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte
al  registro  delle  imprese  della  Camera di commercio, industria e
artigianato,  e  da  enti  pubblici  o  privati  aventi  personalita'
giuridica,   nonche'   da   professionisti   iscritti   ad   un  albo
professionale legalmente riconosciuto.
   19.3  I  beni  acquistati  devono  essere  di nuova fabbricazione.
L'acquisto  di  beni ammortizzabili e' ammesso solo in relazione alla
quota  di  ammortamento  degli  stessi  di  competenza del periodo di
realizzazione delle iniziative agevolate delle Regioni e dei soggetti
terzi.
   20 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI
   20.1  Una  volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del
Ministro  delle  Attivita' Produttive, le Regioni presentano i propri
programmi  per l'approvazione. Al programma, qualora sia previsto che
per   l'attuazione   delle  iniziative  regionali  vengano  stipulate
convenzioni con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge
n. 215/92, sono allegate copia delle convenzioni gia' stipulate.
   20.2 Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine
per  la  presentazione  dei programmi, previo parere del Comitato per
l'Imprenditoria Femminile, approva i programmi medesimi tenendo conto
degli obiettivi perseguiti e della relativa copertura finanziaria.
   21 - MISURA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI
   21.1 Per la realizzazione dei programmi regionali e' concesso alle
Regioni  e alle Province autonome un contributo pari al cinquanta per
cento dell'importo complessivo previsto dai programmi, entro i limiti
delle risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 21 del
Regolamento.
   21.2  Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle Attivita'
Produttive  ripartisce  tra  le  Regioni  e  le  Province autonome le
risorse  finanziarie  destinate ai predetti programmi, sulla base dei
criteri fissati dall'articolo 11 del Regolamento.
   22 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
   22.1  Il  contributo e' erogato in due quote di cui la prima, pari
al  cinquanta  per  cento  del  contributo spettante, contestualmente
all'approvazione  del  programma  da  parte  del  Ministero; l'altra,
successivamente alla presentazione da parte della Regione o Provincia
autonoma della relazione finale di cui al successivo punto 3.
   22.2  I  programmi  regionali  sono realizzati entro diciotto mesi
dalla  data del provvedimento di approvazione da parte del Ministero.
A tal fine si precisa che per la determinazione della data di avvio e
di  quella di ultimazione del programma, si considera rispettivamente
la  data  del  primo titolo di spesa ammissibile e quella dell'ultimo
titolo di spesa ammissibile.
   Sulla  base  degli interventi effettivamente realizzati le Regioni
procedono   alla  verifica  finale  del  programma  e  presentano  al
Ministero   una   relazione   finale,  di  cui  all'articolo  22  del
Regolamento, che evidenzia, in coerenza con il programma approvato, i
risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari
e   i  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  fissati  dal
programma.   Alla   relazione   finale  sara'  allegata  copia  delle
convenzioni  eventualmente stipulate con gli enti di cui all'articolo
12, comma 2, della legge n. 215/92 successivamente alla presentazione
del programma.
   22.3  Il  Ministero,  esaminata  la  relazione e la documentazione
allegata, accredita il saldo finale del contributo.
   23 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
   23.1  Il regime delle revoche relativo agli interventi attuati dai
soggetti  terzi,  viene  definito  da  ciascuna  Regione  o Provincia
autonoma  nell'ambito  dei  programmi  presentati. Se dalla relazione
finale  risulta  che l'anticipo versato alla Regione o alla Provincia
autonoma  sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la
differenza  e'  restituita  all'entrata  del bilancio dello Stato, ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  6,  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del
Ministero  dell'Economia  e delle Finanze al fondo per gli interventi
agevolativi  alle  imprese  istituito  presso  il Ministero, ai sensi
dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo.
   23.2  Il Ministero si riserva la facolta' di procedere a verifiche
sull'attuazione  dei  programmi  presentati  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome.
   La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 22 novembre 2002
                                                 Il Ministro: MARZANO