IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le altre, della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta
Fromadzo"   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  7 dicembre 1999 con il quale
l'organismo   "Certidop   Valle  d'Aosta"  e'  stato  autorizzato  al
controllo  della  denominazione  di  origine  protetta "Valle d'Aosta
Fromadzo";
  Vista  la  decisione  dell'organo  assembleare  di  "Certidop Valle
d'Aosta"   in  data  27 settembre  2001,  di  porre  in  liquidazione
l'organismo stesso con efficacia dal 1 gennaio 2002;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla regione autonoma della
Valle  d'Aosta con nota del 15 ottobre 2001, all'indicazione da parte
dei   soggetti   promotori  della  DOP  in  parola,  di  "C.S.Q.A.  -
Certificazione  qualita' agroalimentare S.r.l." quale nuovo organismo
al quale affidare il controllo della DOP "Valle d'Aosta Fromadzo";
  Visto  il  decreto  27 dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 2001, con il
quale  l'organismo  di  controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita'
agroalimentare  S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano
n.   74,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo";
  Considerato  che  la  predetta  autorizzazione  avra'  efficacia  a
partire dal 1 gennaio 2002 fino al 16 dicembre 2002, data di scadenza
dell'autorizzazione   concessa   mediante   il  decreto  ministeriale
7 dicembre 1999;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  27 dicembre  2001  per  la  denominazione di origine
protetta  "Valle d'Aosta Fromadzo" venga adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato  che  la  regione  autonoma  Valle d'Aosta con nota del
10 aprile  2002  ha  comunicato  di  aver deliberato il rinnovo della
designazione  di  "C.S.Q.A.  - Certificazione qualita' agroalimentare
S.r.l.",  con  sede  in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine "Valle d'Aosta
Fromadzo"  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede
in  Thiene  (Vicenza),  via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 dicembre
2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1263/96  del  1  luglio  1996, e' prorogata di
centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2002.