IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/1992, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva vergini ed extravergii a denominazione di origine devono essere
accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Vista la richiesta presentata in data 6 aprile 2000 dal laboratorio
Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Nicola Dati n.
4,   volta   ad   ottenere  l'autorizzazione  ad  effettuare  analisi
chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  della predetta circolare e in particolare ha dimostrato
di  avere  ottenuto  in  data  10 luglio  2002  l'accreditamento  per
l'effettuazione  di  singole  prove  o  gruppi  di prove da organismo
conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
il laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via
Nicola  Dati  n.  4,  nella  persona  del responsabile dott. Alfio Di
Domenico,   per   l'intero  territorio  nazionale,  al  rilascio  dei
certificati  di  analisi  nel  settore  oleico,  effettuati presso il
predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio
mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  almeno tre mesi prima della
scadenza.
  Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.