IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  "Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza della sig.ra Ramos Atencio Manuela Alejandra, nata
a Cordoba (Argentina) il 24 agosto 1968, cittadina argentina, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
ai   fini   dell'accesso   all'albo  e  l'esercizio  in  Itaia  della
professione di psicologo.
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
licenciada  en  psicologia presso l'"Universidad Nacional di Cordoba"
il 24 novembre 2000;
  Considerato che l'istante e' iscritta nel "Colegio de Psicologos de
la Provincia de Cordoba" dal 28 febbraio 2002;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 25 ottobre 2002;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Roma  in  data  19  giugno  2002 con
validita' fino al 25 marzo 2003 per motivi di studio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Ramos  Atencio  Manuela  Alejandra,  nata  a  Cordoba
(Argentina),  il 24 agosto 1968, cittadina argentina, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi,  sez. A e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso   di  soggiorno  ed  il  rispetto  delle  quote  dei  flussi
migratori.