IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con il
Ministro  della sanita' del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3
che  dispone  che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il
risanamento  e  tutela  della qualita' dell'aria, possano individuare
zone   particolarmente   inquinate  o  caratterizzate  da  specifiche
esigenze di tutela ambientale;
  Visto  l'art.  47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, recante
"Definizione   e  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,  le  regioni  e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed unificazione, per le materie e i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e nei
comuni,  con  la  Conferenza  Stato - citta' e autonornie locali" che
all'art.  7,  comma  1, allegato A), sopprime il comitato per le aree
naturali  protette  di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;
  Visto  il  decreto  del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente di
concerto  con  i  Ministri  dei  lavori pubblici, della sanita' e dei
trasporti  e della navigazione ed in particolare l'art. 5 che prevede
che  le  regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di
pubblica  utilita'  si dotino di una quota progressivamente crescente
di automezzi a basso impatto ambientale;
  Vista  la deliberazione del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10
febbraio   1999,   n.  33)  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  concernente  l'approvazione  delle
linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
  Visto  l'art.  4,  comma  19,  della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
relativo  agli  interventi a titolo di contributo per i mutui o altre
operazioni  finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e
dai   gestori  di  servizi  per  pubblica  utilita'  per  dotarsi  di
autoveicoli a minimo impatto ambientale;
  Visto  il  decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di
concerto  con  il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro  del  tesoro  del bilancio e della programmazione economica,
(Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174);
  Vista  la  deliberazione n. 993 del 20 luglio 2000 della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano su "approvazione del IIIo aggiornamento
dell'elenco  ufficiale  delle  aree  naturali  protette, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  3, comma 4, lettera c), della legge 6
dicembre  1991,  n.  394,  e  dell'art.  7, comma 1, allegato A), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
  Visto  l'art.  145,  comma  8  della  legge 23 dicembre 2000 n. 388
(Finanziaria 2001) che nel modificare l'art. 4, comma 19, della legge
9  dicembre  1998, n. 426 stabilisce che "all'art. 4, comma 19, primo
periodo,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "tipologie
di  autoveicoli  a  minimo  impatto ambientale" sono sostituite dalle
seguenti:  "tipologie  di veicoli a minimo impatto ambientale" e dopo
le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25
mila abitanti" sono inserite le seguenti: "dei comuni che fanno parte
delle  isole  minori  ove sono presenti aree marine protette, nonche'
dei  comuni  che  fanno  parte  delle aree naturali protette iscritte
nell'elenco   ufficiale   di  cui  alla  deliberazione  del  Ministro
dell'ambiente del 2 dicembre 1996";
  Visto  l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, concernente la popolazione residente;
  Considerato che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.
426,  come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre
2000  n.  388 (Finanziaria 2001), e' diretto a finanziare quota parte
degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con
quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario
determinare  le  categorie  di  soggetti  ammessi a beneficiare della
contribuzione,   la  tipologia  dei  veicoli  oggetto  di  beneficio,
l'entita'   delle  contribuzioni,  che  rappresentano  una  forma  di
cofinanziamento  nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative
modalita' di erogazione;
  Atteso  che  il  predetto  art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998,  n.  426,  dispone  che  i  contributi dovranno essere concessi
prioritariamente  ai  soggetti  operanti  nelle  aree  urbane  di cui
all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'Ambiente del 25
novembre  1994  e  nelle  zone  individuate  nei  piani  regionali di
risanamento  e  tutela  della  qualita'  dell'aria,  approvati  dalle
regioni e che tale priorita' puo' essere rispettata con la fissazione
di  un  arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli
soggetti;
  Preso  atto che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.
426,  fissa un vincolo di finanziamento nella misura non inferiore al
60%  per l'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati
di trazione elettrica/ibrida;
  Ritenuto  che  i  finanzianienti  della  Cassa  depositi e prestiti
rientrano   nelle  attivita'  di  interesse  economico  generale  che
l'Istituto  svolge,  e  che gli stessi costituiscono lo strumento per
rendere  piu'  spedite  le  procedure  connesse  alla concessione dei
benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione
degli interventi programmati;
  Considerato  che  con  il  decreto  del 28 maggio 1999 del Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  dei trasporti e della
navigazione  e  con  il  Ministro  del  tesoro  del  bilancio e della
programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174)
erano   previsti   due   limiti   d'impegno   quindicennali  di  euro
2.788.867,25  (lire  5.400  milioni)  per  ciascuno degli anni 1999 e
2000;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare il decreto interministeriale
28   maggio  1999  per  recepire  le  modifiche  normative  apportate
dall'art.   145,   comma  8  della  legge  23  dicembre  2000  (legge
finanziaria 2001), all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998,
n.  426,  sostituendo  l'inciso  "tipologie  di  autoveicoli a minimo
impatto  ambientale"  con  il  nuovo  inciso  "tipologie di veicoli a
minimo impatto ambientale";
  Considerato che, conseguentemente, occorre ampliare la tipologia di
veicoli  elettrici/ibridi  per  il  cui  acquisto la Cassa Depositi e
prestiti  e'  autorizzata a concedere mutui favore degli enti locali,
nonche'   tenere   conto   delle   disponibilita'   residue  e  della
distribuzione  delle richieste di contributo per le diverse tipologie
di  veicoli,  come risultano dalla nota n. 169 della Cassa Depositi e
Prestiti del 12 dicembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Quote e limiti di finanziamento
  Per  il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19,
della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata  a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui
per  un  importo  complessivo  determinato  dal completo utilizzo dei
previsti due limiti di impegno quindicennali di Euro 2.788.867,25 per
ciascuno  degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno
posti  direttamente  a  carico del bilancio dello Stato, destinati al
parziale  finanziamento  dei  costi  derivanti  dalle  operazioni  di
acquisto  o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli
a minimo impatto ambientale.