IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3 che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il risanamento e tutela della qualita' dell'aria, possano individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale; Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei comuni, con la Conferenza Stato - citta' e autonornie locali" che all'art. 7, comma 1, allegato A), sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza; Visto il decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della navigazione ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale; Vista la deliberazione del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 33) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98); Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita' per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale; Visto il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174); Vista la deliberazione n. 993 del 20 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su "approvazione del IIIo aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; Visto l'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) che nel modificare l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 stabilisce che "all'art. 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale" e dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996"; Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, concernente la popolazione residente; Considerato che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), e' diretto a finanziare quota parte degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entita' delle contribuzioni, che rappresentano una forma di cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative modalita' di erogazione; Atteso che il predetto art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dispone che i contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai soggetti operanti nelle aree urbane di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria, approvati dalle regioni e che tale priorita' puo' essere rispettata con la fissazione di un arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli soggetti; Preso atto che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, fissa un vincolo di finanziamento nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida; Ritenuto che i finanzianienti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attivita' di interesse economico generale che l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere piu' spedite le procedure connesse alla concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati; Considerato che con il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174) erano previsti due limiti d'impegno quindicennali di euro 2.788.867,25 (lire 5.400 milioni) per ciascuno degli anni 1999 e 2000; Ritenuta la necessita' di modificare il decreto interministeriale 28 maggio 1999 per recepire le modifiche normative apportate dall'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituendo l'inciso "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" con il nuovo inciso "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; Considerato che, conseguentemente, occorre ampliare la tipologia di veicoli elettrici/ibridi per il cui acquisto la Cassa Depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui favore degli enti locali, nonche' tenere conto delle disponibilita' residue e della distribuzione delle richieste di contributo per le diverse tipologie di veicoli, come risultano dalla nota n. 169 della Cassa Depositi e Prestiti del 12 dicembre 2001; Decreta: Art. 1. Quote e limiti di finanziamento Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei previsti due limiti di impegno quindicennali di Euro 2.788.867,25 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.