L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 novembre 2002;
  Premesso che:
    in  data  4  settembre  2002,  il Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ha emanato il decreto-legge n. 193, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002 (di
seguito:  decreto-legge n. 193/2002), che dispone che siano stabiliti
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  criteri
generali  integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi
pubblici  di  cui  alla  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:
legge  n.  481/1995) e che, in attesa dell'adozione di tale decreto e
comunque   fino   al  30  novembre  2002,  si  applicano  le  tariffe
determinate anteriormente al 1 agosto 2002;
    l'art.  1  del decreto-legge n. 193/2002 ha protratto l'efficacia
delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorita' anteriormente
al 1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri
generali  integrativi  rispetto  a  quelli  stabiliti  dalla legge n.
481/1995 e, da parte dell'Autorita', delle conseguenti determinazioni
attuative;
    il   decreto-legge   n.   193/2002  e'  stato  convertito,  senza
modificazioni, con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002  recante  criteri  integrativi  per la definizione delle tariffe
dell'elettricita'  e  del  gas  da  parte dell'Autorita' (di seguito:
criteri  integrativi), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002);
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto-legge  n.  193/2002,  convertito con legge 28 ottobre
2002, n. 238;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
  Viste:
    la   deliberazione  dell'Autorita'  22  aprile  1999,  n.  52/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30
aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata dall'Autorita' con: deliberazione 24 giugno 1999, n. 87/99,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1
luglio  1999,  deliberazione  26  agosto  1999, n. 126/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 202 del 28 agosto
1999,  deliberazione  25 ottobre  1999,  n.  161/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 256 del 30 ottobre 1999,
deliberazione  22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  303  del  28 dicembre  1999,
deliberazione  24  febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  49  del  29  febbraio  2000,
deliberazione  21 aprile  2000,  n.  82/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione
22  giugno  2000,  n.  114/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto
2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  203  del  31  agosto  2000,  deliberazione 24 ottobre 2000, n.
199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254
del  30  ottobre  2000,  deliberazione  28 dicembre  2000, n. 245/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 5
gennaio  2001,  supplemento ordinario n. 2, deliberazione 20 febbraio
2001,  n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  55  del  7 marzo 2001, deliberazione 26 aprile 2001, n. 91/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12
maggio  2001,  deliberazione  27  giugno  2001, n. 147/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001,
deliberazione  29  agosto  2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  213  del  13  settembre  2001,
deliberazione  30  ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  260  dell'8  novembre  2001,
deliberazione  27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione
27  febbraio  2002,  n.  25/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  63 del 15 marzo 2002, deliberazione 23 aprile
2002,  n. 70/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 103 del 4 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 70/02) e la
deliberazione  26  giugno  2002, n. 121/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002 (di seguito:
deliberazione n. 121/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 237/00,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;
    la  comunicazione  29 ottobre 2002 recante "Chiarimenti in ordine
all'applicazione  del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193/02", con
la  quale  l'Autorita' ha precisato che l'art. 1 del decreto-legge n.
193/2002  ha  protratto  l'efficacia  delle determinazioni tariffarie
adottate  anteriormente al 1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte
del  Governo,  di  criteri  generali  integrativi  rispetto  a quelli
stabiliti  dalla  legge n. 481/1995 e, da parte dell'Autorita', delle
conseguenti determinazioni attuative;
  Considerato che:
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002  nel fissare i criteri integrativi prevede, all'art. 1, comma 1,
lettera   a),  che  l'Autorita'  provveda  a  definire,  calcolare  e
aggiornare   le   tariffe  relative  all'elettricita'  e  gas,  anche
successivamente  all'apertura  dei mercati ai clienti idonei, al fine
di   consentire   un   ordinato   e  graduale  passaggio  al  mercato
liberalizzato  da  parte  degli  utenti  finali  che si trovano nella
condizione di cliente vincolato;
  il  medesimo  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
ottobre 2002 prevede all'art. 1, comma 1, lettera b), che l'Autorita'
definisca  metodologie  di  aggiornamento  delle tariffe in relazione
alla   componente  dei  costi  variabili  che  minimizzino  l'impatto
inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento
congrue  con  l'obiettivo  di ridurre gli impulsi inflazionistici dei
prezzi   dell'energia,   sotto   il  vincolo  di  tutelare  la  piena
economicita'  delle imprese produttrici di energia, nel piu' generale
rispetto degli obiettivi di competitivita' del sistema produttivo;
    quanto  sopra  determina l'urgenza di introdurre, senza dar corso
al  procedimento  di  cui all'art. 5 della delibera dell'Autorita' 30
maggio  1997,  n.  61/97,  tali  metodologie  di  aggiornamento delle
tariffe;
  Considerato inoltre che:
    la diminuzione della frequenza di aggiornamento delle tariffe del
gas  consente  di ridurre il fermento inflazionistico derivante dalle
aspettative di aggiornamento, nonche' di ritardare lo svolgersi degli
effetti inflazionistici derivanti da aumenti dei prezzi della materia
prima;
    l'estensione  del  periodo  di riferimento per la rilevazione dei
prezzi  dei  combustibili  sui  mercati internazionali utilizzati per
l'indice   di   aggiornamento  delle  tariffe  consente  di  smorzare
l'effetto di eventuali picchi nei prezzi delle medesime materie prime
sulle  tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas,
contenendo di conseguenza l'impatto inflativo di tali variazioni;
  Ritenuto che sia opportuno:
    adottare  una periodicita' di aggiornamento trimestrale, anziche'
bimestrale,  delle  tariffe  del  gas, per la parte relativa al costo
della materia prima del gas;
    prevedere  una  cadenza  temporale di aggiornamento delle tariffe
che  coincida  con  l'anno  solare,  con  inizio  dei  trimestri il 1
gennaio;
    mantenere  scadenze  di  aggiornamento identiche a quelle del gas
naturale  anche per l'aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio
liquefatti  e  degli  altri  tipi  di  gas  di  cui  all'art. 2 della
deliberazione n. 52/99 (di seguito: gas di petrolio liquefatti);
    estendere  il  periodo  di  riferimento  per la rilevazione delle
variazioni  dei  prezzi  dei  combustibili sui mercati internazionali
all'arco  temporale  compreso  tra  il  decimo  e  il  penultimo mese
precedente la data di aggiornamento delle tariffe del gas naturale;
    estendere  il  periodo  di  riferimento  per la rilevazione delle
variazioni  dei  prezzi  dei  combustibili sui mercati internazionali
all'arco  temporale  compreso  tra  il  terzultimo  e  l'ultimo  mese
precedente la data di aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio
liquefatti;
  Ritenuto inoltre che:
    le  determinazioni  attuative dei criteri integrativi di cui all'
art.  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 31 ottobre 2002, debbano applicarsi anche con riferimento al
mese di dicembre 2002;
    per   effetto   di   tali   determinazioni,   per   il  trimestre
ottobre-dicembre  2002  non  si abbia alcuna variazione della tariffa
del gas naturale e delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti;
  Ritenuto  che  le  modalita'  adottate  per  l'aggiornamento  delle
tariffe   del  gas  tutelino  la  piena  economicita'  delle  imprese
produttrici,   nel   piu'   generale   rispetto  degli  obiettivi  di
competitivita' del sistema produttivo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modificazioni in materia di indicizzazione delle tariffe di fornitura
   ai  clienti  del  mercato vincolato del gas naturale, per la parte
   relativa al costo della materia prima
  1.1.  L'art.  1,  comma  1,  della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999,
n.  52/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di
seguito: deliberazione n. 52/99), e' sostituito dal seguente comma:
  "Le  tariffe  di  fornitura ai clienti del mercato vincolato di gas
naturale  sono  aggiornate  il primo giorno di ciascun trimestre, con
inizio  dei  trimestri  il  1 gennaio di ciascun anno, al verificarsi
delle condizioni previste nei seguenti commi.".
  1.2.  L'art. 1, comma 2, della deliberazione n. 52/99 e' sostituito
dal seguente comma:
  "Ai  fini  dell'aggiornamento  di  cui  al  precedente comma, viene
calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I in base t composto da:
I  in  base t = a GASOLIO in base t/GASOLIO in base o + b BTZ in base
t/BTZ in base 0 + c GREGGIO in base t /GREGGIO in base o dove:
    a) a  e'  il  peso  attribuito all'indice del prezzo del gasolio,
pari a 0,49;
    b) GASOLIO   in   base  t,  e'  la  media,  riferita  al  periodo
intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di
aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF
Med  Basis  del  gasolio  0.2,  pubblicate  da  Platt's Oilgram Price
Report,  espresse  in dollari per tonnellata metrica e trasformate in
euro/kg   considerando   la  media  mensile  dei  valori  del  cambio
euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
    c) GASOLIO  in  base  o e' il valore base di GASOLIO, relativo al
periodo  compreso  tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a
21,9137 centesimi di euro/kg;
    d) b  e'  il  peso  attribuito  all'indice  del  prezzo dell'olio
combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,38;
    e) BTZ  in  base t e' la media, riferita al periodo intercorrente
tra   il   decimo   ed  il  penultimo  mese  precedente  la  data  di
aggiornamento,  delle  medie  mensili  delle quotazioni CIF Med Basis
dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's
Oilgram  Price  Report,  espresse in dollari per tonnellata metrica e
trasformate  in euro/kg, considerando la media mensile dei valori del
cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
    f)  BTZ  in  base  o e' il valore base di BTZ relativo al periodo
compreso  tra  i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070
centesimi di euro/kg;
    g) c  e'  il  peso  attribuito all'indice del prezzo del greggio,
pari a 0,13;
    h) GREGGIO   in   base   t  e'  la  media,  riferita  al  periodo
intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di
aggiornamento,  delle  medie  mensili  delle quotazioni FOB breakeven
prices  dei greggi Arab Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban,
Saharan  Blend,  Zuetina  e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram
Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in euro/kg
sulla  base  di  un  coefficiente  pari  a  7,4 barili per tonnellata
metrica,   considerando  la  media  mensile  dei  valori  del  cambio
euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi. Le quotazioni dei
greggi  denominati  Kirkuk,  Murban,  Saharan  Blend, Zuetina e Brass
Blend  sono rappresentate dalla media aritmetica delle quotazioni dei
tre greggi denominati Arabian Light, Iranian Light e Kuwait e quotati
Fob   Breakeven  Price,  in  US$/barile,  a  Rotterdam,  moltiplicata
rispettivamente per i seguenti fattori:
      Kirkuk: 1,035;
      Murban: 1,045;
      Saharan Blend: 1,112;
      Zuetina: 1,115;
      Brass Blend: 1,138;
    i) GREGGIO  in  base  o  e' il valore base di GREGGIO relativo al
periodo  compreso  tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a
18,4792 centesimi di euro/kg".
  1.3.  L'art. 1, comma 3, della deliberazione n. 52/99 e' sostituito
dal seguente comma:
  "Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I in base t ,
in  aumento  o  diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso
precedentemente a riferimento (I in base t-1), ossia se:


     |I in base t - I in base t-1|
     |---------------------------| > 0,05
     |        I in base t-1      |

le  tariffe  sono  aggiornate  apportando  una  variazione  delta  T,
positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula:
delta  T=QE  in  base  0 x (I in base t - I in base t-1) centesimi di
euro/MJ  dove  QE  in  base  0  e'  la quota a copertura dei costi di
approvvigionamento  del  gas  naturale riconosciuta nell'ambito della
tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'art.
9,  comma  3, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n.
237/00,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  2 alla Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito:
deliberazione  n.  237/00), pari a 0,3151 centesimi di euro/MJ per il
quarto bimestre (luglio-agosto) 2002".