IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  2066/2002  della
Commissione   del   21  novembre  2002,  la  denominazione  "Carciofo
Romanesco del Lazio" riferita ai prodotti ortofrutticoli, e' iscritta
quale    indicazione   geografica   protetta   nel   registro   delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche  protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la   scheda   riepilogativa  della  indicazione  geografica  protetta
"Carciofo  Romanesco  del Lazio", affinche' le disposizioni contenute
nei  predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes
sul territorio italiano;
                              Provvede:
  Alla  pubblicazione  degli  allegati  disciplinare  di produzione e
scheda  riepilogativa della indicazione geografica protetta "Carciofo
Romanesco  del Lazio", registrata in sede comunitaria con Regolamento
(CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
"Carciofo  Romanesco  del  Lazio"  possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione  e  designazione del prodotto, la menzione "Indicazione
geografica  protetta"  solo  sulle produzioni conformi al regolamento
(CEE)  n.  2081/92  e  sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 29 novembre 2002
                                         Il direttore generale: Abate