IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  16  luglio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  "Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l." con decreto 27 luglio 1999 e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria", allo schema
tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo
2002, protocollo n. 613481;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione  geografica  protetta  "Clementine  di
Calabria";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto  27  luglio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta "Clementine di Calabria" registrata
con  il  regolamento  della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre
1997,  gia'  prorogata  con  decreto 16 luglio 2002, e' ulteriormente
prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.