IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Tenuto conto delle necessita' manifestate dal Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  in  ordine alla opportunita' di mantenere in
servizio le centrali termo-elettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e
San  Filippo  del  Mela,  al  fine di evitare il pericolo di ripetute
interruzioni nella fornitura di energia elettrica;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale ed evitare soluzioni di
continuita' nella copertura del relativo fabbisogno energetico, anche
mediante   misure  di  carattere  transitorio,  valide  per  superare
l'attuale situazione di emergenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  attivita'  produttive e del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il Ministro della
salute;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Gestore  della rete di trasmissione nazionale definisce, in
relazione  alle  esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di
utilizzazione  delle  centrali  termoelettriche  di "Porto Tolle", in
provincia  di  Rovigo, di "Brindisi Nord", in provincia di Brindisi e
di "San Filippo del Mela", in provincia di Messina.
  2.  I  proprietari  delle centrali di cui al comma 1, limitatamente
agli  impianti  per  i  quali  non  risulta garantito il rispetto dei
limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate
con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  12 luglio 1990,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del  30  luglio  1990,  presentano al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle
attivita' produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, un apposito
piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano
di  utilizzazione  di cui al comma 1, volto a ridurre le quantita' di
inquinanti  emesse  in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto
di  quanto  indicato  nel  decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, dovra' garantire comunque
una   adeguata  protezione  sanitario-ambientale  a  livello  locale,
mediante  una  o  piu'  misure, quali l'uso di combustibile a ridotto
tenore   di   zolfo,   la   riduzione   dell'energia  prodotta  e  la
realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti
nel progetto di adeguamento della centrale.
  3.  Con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive e
con  il  Ministero della salute, d'intesa con le regioni interessate,
entro  trenta  giorni  dalla presentazione, sono approvati i piani di
cui  al  comma 2, con le eventuali prescrizioni ritenute necessarie e
sono  stabilite le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni
alla   normativa   vigente,   le  relative  modalita'  di  ispezione,
misurazione   e   controllo,   nonche'   gli   eventuali   interventi
sostitutivi,  i  cui  oneri sono posti a carico dei proprietari delle
centrali.
  4.  Il  decreto  di  cui  al  comma 3 definisce anche il termine di
ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti
di  cui  al comma 1, che comunque non potra' essere previsto oltre il
31 dicembre 2004, fatti salvi i termini piu' restrittivi contenuti in
eventuali  specifici  accordi  gia' definiti in sede di conferenza di
servizi.
  5.  Dal  1  gennaio 2003 e fino all'approvazione del piano ai sensi
del  comma  2,  gli  impianti  sono eserciti non oltre l'80 per cento
della  potenza  complessiva  installata,  salvo  motivate  specifiche
esigenze di necessita' della rete elettrica o di natura ambientale.
  6.  Qualora il proprietario non presenti il piano di cui al comma 2
nel  termine  previsto,  la centrale potra' essere esercita al 50 per
cento  della  potenza  complessiva  installata  nei successivi trenta
giorni ed al 25 per cento per ulteriori trenta giorni. Trascorso tale
ultimo  periodo  senza che il piano sia stato presentato, il Ministro
delle  attivita'  produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e della salute, procede alla immediata
chiusura  della  centrale,  ovvero  ad  adottare le necessarie misure
urgenti  volte  a  contemperare  le esigenze di tutela ambientale con
quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale.