IL DIRIGENTE
dell'ufficio autorizzazioni alla produzione - revoche - import export
-  sistema  d'allerta  della Direzione generale della valutazione dei
                 medicinali e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8 marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  D.D.  800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 116 alla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno
2002,   n.   129,   concernente  la  sospensione  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni
e  modificazioni  -  di  alcune  specialita' medicinali, tra le quali
quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
  Vista la domanda, pervenuta il 4 novembre 2002 della ditta Faulding
Farmaceutici  S.r.l.  che  ha  chiesto  la  revoca  della sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
decreto  dirigenziale  sopra indicato, limitatamente alla specialita'
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoindicata  -  il  decreto  direttoriale  800.5/S.L.488-99/D3  del
17 maggio  2002,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178:
    FLUOROURACILE DBL:
      250  mg/5  ml  soluzione  iniettabile  per  uso  endovenoso - 5
flaconi Onco-Tain - A.I.C. n. 034316 012;
      500  mg/10  ml  soluzione  iniettabile  per  uso endovenoso - 5
flaconi Onco-Tan A.I.C. n. 034316 024;
      1  g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso - 1 flacone
Onco-Tan A.I.C. n. 034316 036,
ditta Faulding Farmaceutici S.r.l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 11 dicembre 2002
                                                Il dirigente: Guarino