IL DIRIGENTE GENERALE
    della direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali
  Visti  i regi decreti n. 2440 del 1923 e n. 827 del 1924 recanti le
disposizioni  ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente,  ed il relativo regolamento di organizzazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
  Visti i decreti-legge n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998;
  Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante "Disposizioni per lo
svolgimento  e  la qualificazione degli interventi e dell'occupazione
in  campo  ambientale",  che  ha  ampliato  e precisato le competenze
attribuite  al  Ministero  dell'ambiente  con  riferimento ai diversi
settori della tutela ambientale;
  Vista la legge n. 426 del 9 dicembre 1998;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 178/2001,
recante  il  regolamento di organizzazione delle strutture di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;
  Visto  il  D.D.  6  novembre  2000,  n. 18 SIAR, con il quale si e'
provveduto all'organizzazione del Servizio inquinamento atmosferico e
rischi industriali;
  Visto il D.D. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  81  del  6  aprile 2001, che stanziava 40.000 milioni di lire per
promuovere  lo  sviluppo  dei  carburanti  per  autotrazione  a basso
impatto  ambientale  attraverso  la  trasformazione degli autoveicoli
immatricolati fra il 1988 e il 1992;
  Visto l'art. 1, comma 2 del D.D. 22 dicembre 2000 sopra citato, che
prevede  la  costituzione  di  un  unico referente in Convenzione per
garantire  il  coordinamento  per  l'erogazione  degli  incentivi  ai
cittadini  dei  comuni  individuati  dall'art. 1, comma 2 del D.I. 21
aprile 1999, n. 163;
  Considerato  che  in  data  24  settembre  2001 e' stata firmata la
Convenzione  tra  i  comuni  per  la  realizzazione  di  un  progetto
nazionale  per la gestione coordinata ed integrata della promozione e
sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;
  Visto  il  D.D.  21  dicembre  2001,  n.  981 SIAR che impegna Euro
4.758.118,00  per  il rifinanziamento del programma di incentivazione
per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati;
  Visto  l'art.  2,  comma  2  del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR
sopra  citato,  che  prevede  quali  condizioni di ammissibilita' per
l'accesso dei comuni alla Convenzione, l'istituzione dell'ufficio del
mobility  manager  di  area  e  l'approvazione e l'avvio del piano di
spostamento casa-lavoro dei dipendenti comunali;
  Visto il D.D. 17 luglio 2002, n. 852 SIAR che trasferisce al comune
capofila  della  Convenzione  il  finanziamento impegnato con D.D. 21
dicembre 2001, n. 981 SIAR;
  Visto  l'art. 2, comma 3 del D.D. 17 luglio 2002, n. 852 SIAR sopra
citato,  che  attribuisce al comune capofila il compito di verificare
che  i  comuni  della  Convenzione  siano  in  possesso dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR;
  Ritenuto  opportuno semplificare le procedure di accesso dei comuni
alla  Convenzione,  anche  al  fine  di  incentivare  un  piu' rapido
sviluppo  delle  reti di distribuzione di metano o GPL sul territorio
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Soggetti beneficiari - Modifiche
  1. Sono confermati i DD.DD. n. 981/2001/SIAR del 21 dicembre 2001 e
n. 852/2002/SIAR del 17 luglio 2002 con le modifiche apportate con il
presente decreto;
  2. Il comma 2 dell'art. 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR e'
cosi' sostituito:
  "A  precisazione  di quanto previsto dal D.D. del 20 dicembre 2000,
n.  83  SIAR,  il  comune interessato, per aderire alla convenzione e
fare   parte  dei  soggetti  beneficiari  del  provvedimento,  dovra'
presentare    il    piano   degli   interventi   per   la   riduzione
dell'inquinamento atmosferico, previsto dal decreto interministeriale
n.  163/99 e facente parte della relazione sullo stato della qualita'
dell'aria relativo all'anno 2000 o seguenti.
  I  comuni  interessati ad aderire alla Convenzione dovranno inoltre
attestare   l'esistenza   di   un  adeguato  numero  di  impianti  di
distribuzione  di metano e/o GPL per autotrazione ad uso privato, nel
territorio  comunale o nei comuni limitrofi. In quest'ultimo caso gli
impianti  non  dovranno  comunque  distare  piu'  di 20 km dal centro
abitato del comune interessato ad aderire alla Convenzione.".
  3. Il comma 3, dell'art. 2 del D.D. del 17 luglio 2002, n. 852 SIAR
e' abrogato.
    Roma, 28 novembre 2002
                                      Il dirigente generale: Agricola
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 285