Il  comune  di  Rio  Saliceto  (provincia  di  Reggio  Emilia) ha
adottato  il  16  dicembre  2002  e  il 21 dicembre 2002, le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.
    (Omissis).
    1)  di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2003,
ai   fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.):
      a)  nella  misura  del 5,9 per mille come aliquota ordinaria di
tutti  gli  immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi
nel successivo punto b);
      b)  nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di
immobili:
        unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, cioe'
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano  abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista
dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili;
        l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da anziano o disabile, lasciata per acquisire la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
e a condizione che la stessa non risulti locata;
        l'abitazione  posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  un  altro  comune  per  ragioni  di  servizio, qualora
l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai
familiari del possessore;
        le  unita'  immobiliari e le relative pertinenze nella misura
prevista dall'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
        gli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari (IACP);
        l'abitazione   e   le  relative  pertinenze  nelle  modalita'
previste  dal  successivo  art.  18,  concesse  dal  possessore anche
parziale  dei  suddetti  immobili, in uso gratuito a parenti in linea
retta  e  collaterale  fino  al  secondo  grado  (genitori  e  figli,
fratelli,  nonni  e  nipoti)  che  le  occupano quale loro abitazione
principale;
        al coniuge ancorche' separato o divorziato;
        le   unita'   immobiliari  e  le  relative  pertinenze  nelle
modalita'   previste   dall'art.  18  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  miste  assegnate in locazione a canone agevolato, a seguito
di  convenzione  con  il  comune, a condizione che tale attivita' sia
espressamente    prevista   nello   statuto   della   cooperativa   e
limitatamente al tempo di durata della convenzione.
    (Omissis).
    1.  di  stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992  in  Euro 109,00, rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  la  detrazione  per l'unita'
principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a:
      a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari;
      b)  gli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari (IACP);
      c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e/o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquistano  la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  un  altro  comune  per  ragioni  di  servizio, qualora
l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai
familiari del possessore;
    2.  di  riconoscere  per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, terzo
comma  della  legge n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle
condizioni  sotto  specificate, un'ulteriore detrazione di Euro 31,00
di  imposta  I.C.I. da aggiungersi alla detrazione minima vigente per
l'abitazione principale a:
    a) Pensionati:
      1)  il  nucleo  familiare  (come individuato ai fini ISEE) deve
essere  titolare  del  diritto  di  proprieta',  o  usufrutto o uso o
abitazione  del  solo  immobile adibito ad abitazione principale piu'
eventuali  pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e
locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
      2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari
di  diritto  di proprieta', o usufrutto, o uso, o abitazione su altri
immobili.
      3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito ai fini
ISEE non superiore a Euro 11.550,00.
    Si  interpreta  in  "condizione non lavorativa" il pensionato che
pur  essendo  tale  non  fa  piu' di 26 giornate lavorative nel corso
dell'anno  in  agricoltura precisando che il reddito percepito andra'
comunque   conteggiato  nei  limiti  di  reddito  per  avere  diritto
all'ulteriore detrazione.
    b) Famiglie numerose:
      1)  il  nucleo  familiare  (come individuato ai fini ISEE) deve
essere  titolare  del  diritto  di  proprieta',  o  usufrutto o uso o
abitazione  del  solo  immobile adibito ad abitazione principale piu'
eventuali  pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e
locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte);
      2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari
del  diritto di proprieta', o usufrutto, o uso, o abitazione su altri
immobili;
      3)  nucleo  familiare  (definito  ai  fini ISEE) con tre o piu'
figli minori alla data di presentazione della domanda;
      4) reddito ai fini ISEE non superiore a Euro 13.650,00.
    2. Di determinare i seguenti criteri applicativi:
    a)  i  soggetti  in  possesso  dei  necessari  requisiti dovranno
obbligatoriamente far pervenire all'ufficio tributi del comune di Rio
Saliceto  entro  e  non  oltre  il  15 maggio 2003 apposita richiesta
redatta sui moduli predisposti dal comune;
    b)  i  contribuenti  che hanno inviato la richiesta nei termini e
che  rientrano  nei  limiti  sopra  indicati potranno, al momento del
pagamento  della  prima  rata  I.C.I.  2003  gia'  tenere conto della
detrazione richiesta.
    (Omissis).