L'AUTORITA'

  Nella sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare,
l'art. 2;
  Visto   il   decreto-legge   30   gennaio   1999,  n.  15,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n 78;
  Vista la propria delibera n. 26/99, recante "Regolamento in materia
di  costituzione  e  mantenimento  di posizioni dominanti nel settore
delle  comunicazioni",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
  Vista  la propria delibera 365/00/CONS, recante "Accertamento della
sussistenza  di  posizioni  dominanti  ai sensi dell'art. 2, comma 9,
della  legge  n. 247/1997", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;
  Vista  la  propria  delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002, recante
"Analisi  della  distribuzione  delle  risorse economiche del settore
televisivo   nel   triennio  1998-2000",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;
  Considerati  i dati raccolti attraverso l'operato della societa' AC
Nielsen  Italia S.p.a. concernenti la distribuzione delle risorse nel
settore televisivo negli anni 1998 e 1999;
  Considerati i dati raccolti attraverso l'Informativa di Sistema, ai
sensi  dell'art.  1,  comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650,  recante  "Disposizioni  urgenti  per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino
della  RAI  S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per
l'emittenza  televisiva  e  sonora  in  ambito  locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata";
  Viste  le  risposte  delle societa' Telepiu' S.p.a. e Stream S.p.a.
alla  richiesta  di  informazioni  inviata  dall'Autorita' in data 31
ottobre 2002;
  Udite  in  audizione la societa' Centro Europa 7 S.r.l., in data 14
novembre  2002, e le societa' Multithematique Italia S.p.a., Cairo TV
S.p.a., Gruppo Telepiu' e Stream S.p.a., in data 9 dicembre 2002;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
 1. I dati relativi al triennio 1998-2000 e la delibera 212/02/CONS.
  La  competenza  sull'accertamento  della  sussistenza  di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e' attribuita all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  dall'art. 2 della legge 31 luglio
1997,  n. 249, il quale fornisce i criteri per individuare le ipotesi
di  posizioni dominanti vietate ed attribuisce all'Autorita' i poteri
necessari per impedirne la formazione o rimuoverle.
  La prima verifica sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti
vietate  nel  settore  radiotelevisivo  italiano, facente riferimento
alla  situazione  del  mercato  televisivo  nell'anno  1997, e' stata
conclusa dall'Autorita' nel giugno 2000.
  Nel  corso  dell'anno 2001 l'Autorita' ha provveduto ad acquisire i
dati  relativi  alla raccolta delle risorse economiche da parte delle
emittenti  nazionali relativi al 1998 e 1999; nel 2002, inoltre, essa
ha  ottenuto  la disponibilita' definitiva dei dati relativi all'anno
2000, cosi' da essere in grado, come indicato nella relazione annuale
al   Parlamento   per   l'anno  2001,  di  compiere  una  valutazione
sull'eventuale   sussistenza   di   posizioni  dominanti  concernente
l'intero  triennio  1998-2000, maggiormente rappresentativa dei reali
andamenti  di  distribuzione  di tali risorse di quanto possa esserlo
l'analisi condotta sulla base di un singolo anno.
  La  citata  raccolta  dei  dati  sulla  distribuzione delle risorse
economiche  per il triennio 1998-2000, inquadrabile nella complessiva
attivita'  di monitoraggio dell'Autorita' ha reso necessari ulteriori
approfondimenti,  al  fine di addivenire ad una esatta determinazione
delle  quote  di mercato degli operatori. Detti approfondimenti hanno
riguardato,  in particolare, le dinamiche evolutive del settore della
televisione  a  pagamento  con  riferimento  anche alla distribuzione
delle   risorse   all'interno  dei  gruppi  proprietari  d'emittenti.
Un'ulteriore   fase   di   approfondimento   di   tipo  squisitamente
metodologico  appariva  infine  opportuna  rispetto  al  monitoraggio
triennale, allo scopo di effettuare il computo delle quote di mercato
per  il  periodo  1998-2000  con la stessa metodologia adottata nella
istruttoria sui dati 1997.
  La  delibera  212/02/CONS  del  3  luglio 2002 e' finalizzata, come
recita  il  comma 1  dell'art. 1, "ad una analisi della distribuzione
delle   risorse   economiche  del  settore  televisivo  nel  triennio
1998-2000,  ai  fini  dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di
posizioni  dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997". Cio'
al  fine di acquisire una base dati omogenea allo scopo di accertare,
avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 dell'art. 2 della
legge  n.  249/1997,  l'eventuale  formarsi  di  posizioni  dominanti
vietate ai sensi del comma 7 dell'art. 2.
                      2. Le fonti informative.
  A  partire  dall'anno  del  proprio  insediamento,  l'Autorita'  ha
commissionato alla societa' AC Nielsen Italia S.p.a. gli studi aventi
per  oggetto  la  rilevazione  delle  risorse  economiche del settore
televisivo   italiano.   La  AC  Nielsen  ha  svolto  tre  studi  con
riferimento  agli  anni 1997, 1998 e 1999. Lo studio della AC Nielsen
sulle  entrate  del  "Mercato  televisivo  nel 1997" ha costituito il
presupposto   della  determinazione  delle  quote  di  mercato  nella
delibera  365/00/CONS.  Parimenti,  anche l'analisi triennale oggetto
della presente delibera, si e' avvalsa, per gli anni 1998 e 1999, dei
rapporti  prodotti  dalla  societa' AC Nielsen. Gli studi 1998 e 1999
sono  stati  condotti  con  la  medesima  metodologia:  lo strumento,
predisposto  dall'Autorita' ed adottato da AC Nielsen per compiere la
rilevazione  e'  stato  quello del questionario scritto, veicolato da
lettere   inviate   a   tutte   le   emittenti   televisive  ed  alle
concessionarie di pubblicita' presenti sul territorio nazionale; alle
societa'  oggetto  d'indagine  e' stata chiesta un'autocertificazione
della  corrispondenza  dei  dati  trasmessi  con le poste iscritte in
bilancio.  La  societa'  AC  Nielsen  ha  poi  curato  il processo di
controllo ed elaborazione dei dati producendo gli studi di cui sopra.
  Diversamente,   con   riferimento  all'anno  2000,  l'attivita'  di
rilevazione  delle risorse economiche del settore televisivo e' stata
effettuata  direttamente  dall'Autorita', elaborando i dati trasmessi
dagli operatori attraverso l'Informativa di Sistema di cui alla legge
23  dicembre  1996, n 650. La disciplina dell'Informativa di Sistema,
in  base  alla  quale  sono stati acquisiti i dati del 2000, e' stata
introdotta   dal   decreto  11  febbraio  1997  del  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria,  cosi' come modificato dalla delibera
194/01/CONS  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 115 del 19 maggio 2001. Per quanto attiene ai processi di
controllo  dei  dati  acquisiti,  l'Informativa  di  Sistema e' stata
realizzata  con  modalita'  tali  per  cui i modelli economici devono
rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al
contenuto  dei  prospetti  di  stato  patrimoniale  e conto economico
pubblicati  in bilancio. Rispondenza ai dati di bilancio e quadratura
contabile  sono  stati i principali sistemi di controllo adottati per
verificare  la  correttezza  dei  dati  trasmessi.  Per  i principali
operatori,   al  di  la'  dei  meri  prospetti  contabili,  e'  stata
verificata  la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero
contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.
  Sul  piano  della  coerenza  dei  risultati  espressi nell'arco del
triennio,   si  sottolinea  che  la  fonte  AC  Nielsen  e  la  fonte
Informativa   di  Sistema  dell'Autorita',  per  quanto  diverse,  si
caratterizzano   per   una   sostanziale   analogia   nei  metodi  di
rilevazione.  Tale analogia puo' essere apprezzata prendendo in esame
due profili qualificanti delle rispettive ricerche:
    la tipologia di soggetti rilevati;
    la tipologia di informazioni richieste agli operatori.
  I soggetti rilevati sono stati, in entrambi i casi, l'insieme delle
emittenti   televisive   (concessionarie   o   autorizzate)  e  delle
concessionarie  di  pubblicita'  operanti  sul  territorio nazionale.
Rispetto  a  questo  insieme,  sono  stati  presi in considerazione i
soggetti  che  nell'ambito  del mercato televisivo raccolgono risorse
economiche,  escludendo  pertanto  quelle  imprese,  per  lo  piu' no
profit,  le quali hanno dichiarato di non produrre ricavi nelle poste
contabili  oggetto  di  rilevazione.  Anche  sotto  il  profilo delle
informazioni  richieste si segnala una sostanziale corrispondenza fra
il  questionario  elaborato da AC Nielsen ed i modelli di Informativa
di  Sistema  per  l'anno 2000. Questa corrispondenza deriva dal fatto
che  entrambi i modelli sono stati costruiti ricalcando fedelmente il
dettato normativo dall'art. 2 della legge n. 249/1997.
  Nei   casi   in   cui  l'analisi  dei  dati  ha  evidenziato  delle
incongruenze, sono stati contattati direttamente gli operatori per un
supplemento  di  informazioni.  Ove  cio' non sia stato possibile, al
fine  di  ottenere i dati sulla raccolta di risorse economiche, si e'
fatto  ricorso  a procedimenti di stima, che comunque hanno inciso in
modo  marginale  sulle  risultanze  finali  delle  analisi.  Si  puo'
pertanto  concludere nel ritenere che le analogie fra le due fonti di
rilevazione  hanno  consentito all'Autorita' di avviare l'analisi dei
dati del triennio partendo da una base omogenea.
             3. Analisi dei dati nel triennio 1998-2000.
  Il  punto  di partenza di questa fase del procedimento istruttorio,
come  gia'  accennato  in  precedenza, sono state le fonti AC Nielsen
(1998-99)  ed  Informativa  di  Sistema  (2000).  Su  tale base dati,
l'Autorita' ha effettuato diverse attivita' di controllo:
    la   prima   verifica  ha  mirato  ad  uniformare  i  criteri  di
valutazione  (stime, classificazione delle risorse, ecc.) delle fonti
AC  Nielsen  ed  Informativa  di  Sistema,  onde rendere possibile la
comparazione dei dati anche in relazione alle tendenze del triennio;
    un  secondo tipo di verifica, di tipo metodologico, ha avuto come
obiettivo   quello  di  uniformare  le  modalita'  di  calcolo  e  di
allocazione  delle  singole  poste  contabili  ai  criteri utilizzati
dall'Autorita'  nella  istruttoria  di cui alla delibera 365/00/CONS.
Tale  attivita'  e'  stata  svolta  al  fine di comparare le quote di
mercato  del  periodo  1998-2000  con le quote di mercato determinate
nell'istruttoria per l'anno 1997;
    la  terza  verifica ha riguardato il confronto delle informazioni
desunte  dagli  studi  AC  Nielsen  ed  Informativa  di Sistema con i
bilanci   d'esercizio   (1)   delle  principali  imprese  oggetto  di
rilevazione;
    l'ultimo   controllo   ha   riguardato   la   conformita'   delle
elaborazioni  rispetto alle fonti originarie di informazione, al fine
di  evitare  che  vi fossero errori materiali nel trasferimento delle
informazioni dalle fonti originarie all'elaborazioni. Detto controllo
ha dato esiti negativi.
  Queste   attivita'   di   analisi  hanno  permesso  di  riscontrare
differenti aspetti rilevanti che si vanno ad esporre di seguito.
  Come  gia'  nel  1997,  anche  nel corso del triennio 1998-2000, le
emittenti  televisive  RAI  S.p.a.  e  RTI  S.p.a hanno effettuato la
raccolta pubblicitaria, rispettivamente, attraverso le concessionarie
Sipra  S.p.a.  e Publitalia `80 S.p.a. I ricavi di tali soggetti sono
stati  pertanto computati con i medesimi criteri di cui alla delibera
365/00/CONS.
  L'emittente  TV  Internazionale  S.p.a.,  oggi  editrice del canale
"LA7",  non  ha conseguito ricavi da vendita di pubblicita' nel corso
del 1998; per l'esercizio 1999 sono iscritti a bilancio 39,9 miliardi
di  lire di raccolta pubblicitaria, intermediati dalla concessionaria
di pubblicita' Cecchi Gori Advertising S.r.l. L'emittente ha ricevuto
29,2  e  21,7 miliardi di lire, rispettivamente negli esercizi 1998 e
1999,  come  contributo  per  il servizio di irradiazione del segnale
della  societa'  monegasca Telemontecarlo S.a.m.; tale rapporto si e'
interrotto  in data 28 luglio 1999. I ricavi da emissione del segnale
non sono stati imputati come proventi all'emittente TV Internazionale
S.p.a.;  viceversa,  i  ricavi di Cecchi Gori Advertising S.r.l. sono
stati  valutati  al  lordo  della  quota di competenza dell'emittente
monegasca.
    (1)  Sul  piano  metodologico  e'  noto  che  lo  schema di conto
economico   del   bilancio   d'esercizio,  dettato  dalla  disciplina
civilistica,  non  consente  di  dare  evidenza ai ricavi secondo una
classificazione  funzionale  al  tipo  di  analisi  in  oggetto.  Pur
tuttavia,  le  principali  imprese  riportatno  nella relazione sulla
gestione  nonche'  nella  nota integrativa un riclassifica del valore
della  produziojne ed altri dati di dettaglio che hanno consentito di
effettuare  i  necessari  controlli  in  merito  alla poste contabili
oggetto  di  rilevazione.  Si  e'  ricorso  all'analisi  dei  bilanci
d'esercizio  e  consolidati anche nei casi in cui fosse necessario un
maggior  grado  di  approfondimento  rispetto  alla  distribuzine dei
flussi economici all'interno dei gruppi.
  Nel triennio in esame la concessionaria Cairo TV S.p.a. ha avuto un
rapporto di sub-concessione con la societa' Cairo Pubblicita' S.p.a.,
appartenente  al  medesimo  gruppo,  in virtu' del quale quest'ultima
societa'  ha  effettuato parte della raccolta pubblicitaria salvo poi
retrocedere  una  quota  di proventi a Cairo TV. Le due societa' sono
state pertanto valutate su base consolidata.
  Un cenno particolare merita la rilevazione delle risorse economiche
delle   televisioni   a   pagamento,  che  ha  richiesto  una  scelta
metodologica diversa da quella adottata per le emittenti terrestri in
chiaro.  In  sintesi, si e' proceduto in base ad un duplice criterio:
la  raccolta  di  ricavi da abbonamento generata dal mercato e' stata
rilevata  solo  in  capo  alle  imprese che gestiscono la piattaforma
(Stream  o  Telepiu).  Poiche'  queste ultime intermediano il 100% di
questa  tipologia  di  ricavi, infatti, imputare i volumi di raccolta
degli   abbonamenti   anche   alle   imprese  che  trasmettono  sulla
piattaforma  (le quali sostanzialmente vendono la loro programmazione
all'emittente)  avrebbe significato duplicare i proventi del mercato.
Viceversa,  la  raccolta  di pubblicita' e' stata rilevata in capo ai
singoli  titolari  di  autorizzazione  poiche'  la  stessa  non viene
intermediata  dall'impresa  che gestisce la piattaforma, ma segue una
logica  commerciale  analoga  a  quella consolidata per la vendita di
pubblicita'   sulle  televisioni  terrestri  in  chiaro.  Entrambi  i
criteri,  come  si  dira'  in seguito, sono stati vagliati in sede di
audizioni ed avallati dagli operatori.
  L'esigenza di imputare tutti i ricavi da raccolta di abbonamenti in
capo  a  due  soli  soggetti,  ha richiesto per il gruppo Telepiu' un
approfondimento  di  analisi  ed  una  serie  di  valutazioni  che si
discostano   dallo   studio   fondato   sui  dati  di  AC  Nielsen  e
dell'Informativa  di  Sistema. Queste fonti, infatti, erano orientate
alla  rilevazione dei proventi raccolti dalle sole emittenti titolari
di  concessione o autorizzazione. Un simile approccio non consentiva,
nel   caso   del  gruppo  Telepiu',  di  pervenire  ad  una  corretta
determinazione  delle  risorse,  dal  momento che i ricavi da offerte
televisive  a  pagamento  vengono  intermediati  da  una societa' del
gruppo  che funge da concessionaria per la vendita di abbonamenti. La
societa'  de qua denominata Atena Servizi S.p.a. (di seguito Atena) e
controllata  al  100%  da  Telepiu'  S.p.a. rappresenta un unicum nel
panorama  televisivo  italiano  e  di  fatto  non svolge attivita' di
emittenza televisiva (ne' e' titolare di concessione o autorizzazione
alle  trasmissioni) e pertanto non e' stata rilevata nel monitoraggio
triennale.  Pur  tuttavia,  allo  scopo  di  addivenire ad una esatta
determinazione  delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8,
lettera   a)   della  legge  n.  249/1997,  l'Autorita'  ha  ritenuto
necessario  approfondire il ruolo di Atena. A tal proposito, e' stata
condotta  un'analisi  sui bilanci delle societa' del gruppo Telepiu',
volta  ad  individuare  come si distribuissero le risorse all'interno
del  gruppo.  La tabella seguente illustra sinteticamente i risultati
di queste analisi.

           ----> vedere tabella a pag. 40 della G.U. <----

    (2) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a
causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.

  Come  si nota dalla tabella, Atena Servizi percepisce l'insieme dei
ricavi da abbonamenti del gruppo Telepiu', salvo poi retrocedere agli
editori  (Europa Tv e Prima Tv) le quote di loro competenza. Il netto
abbonamenti  rappresenta  la quota di competenza di Atena Servizi, la
quale  peraltro  e'  notevolmente  cresciuta  nel  corso del triennio
passando dall'11% al 45% sulla raccolta lorda.
  Questa  allocazione  dei ricavi all'interno del gruppo si spiega in
quanto  Atena  e'  di  fatto,  nei confronti dei clienti, il soggetto
"titolare"  dell'offerta  televisiva a pagamento del gruppo Telepiu',
per   il  quale  conclude  le  transazioni  inerenti  la  vendita  di
abbonamenti.  In  ragione  di  questa  particolare  organizzazione di
gruppo  ed  al fine di pervenire ad una piu' puntuale valutazione dei
proventi  raccolti dal gruppo Telepiu', si e' ritenuto di includere i
ricavi  da raccolta di abbonamenti di Atena Servizi nel computo delle
risorse  afferenti  il  mercato televisivo. In sintesi, il valore dei
proventi  riconducibili al gruppo Telepiu' e' stato determinato dalla
somma  dei  ricavi  da attivita' tipica delle singole societa' Atena,
Prima  ed Europa, al netto delle partite infragruppo e dei ricavi non
afferenti all'attivita' televisiva.
  Anche  per  valutare  il  peso  della  societa' Stream S.p.a. si e'
deciso di procedere con le informazioni contenute nei bilanci. I dati
di  AC  Nielsen  e dell'Informativa di Sistema, infatti, presentavano
delle  leggere  difformita'  riguardanti  il  contenuto dei ricavi da
pay-tv.  E' emersa pertanto un duplice esigenza: da un lato quella di
rendere  omogenei  i  dati  di Stream nel corso del triennio e quindi
consentire  una  valutazione sui trend di mercato; dall'altro, quella
di  rendere  comparabili i dati dei due gestori delle piattaforme. E'
stato  dunque  necessario adottare un criterio univoco di valutazione
che  poteva discendere solo dalla estrazione dal bilancio d'esercizio
delle  medesime  poste  contabili.  Ne  deriva  che, anche per questo
soggetto,  si  e'  ritenuto  corretto  di  considerare  i soli ricavi
dell'attivita'  tipica  (abbonamenti  e  pubblicita),  escludendo dal
computo  delle  risorse  quei ricavi che non derivassero direttamente
dall'offerta di trasmissioni televisive.
  Come  ultima notazione metodologica, si segnala che con riferimento
alla  gestione della piattaforma di Telepiu' non sono stati computati
nelle  risorse  i  ricavi derivanti da attivita' di telecomunicazioni
quali   l'irradiazione   del  segnale  e  la  locazione  satellitare;
adottando cosi' un criterio uniforme rispetto alla citata valutazione
afferente  al  caso  di TV Internazionale S.p.a. La natura atipica di
questi  ricavi  e'  stata  confermata  in  sede di audizione, dove e'
emerso  che  essi  tra  l'altro  vengono  fatturati esclusivamente da
Telepiu'  e  non  da  Stream.  La  computazione  degli stessi avrebbe
pertanto determinato un trattamento asimmetrico nella valutazione dei
proventi dei due gestori di piattaforme.
           4. Elementi emersi nell'attivita' istruttoria.
  Al  fine  di verificare la correttezza delle valutazioni effettuate
nei  confronti  del gruppo Telepiu' e di Stream S.p.a e, al contempo,
determinare con maggior precisione la consistenza dell'intero mercato
della  televisione a pagamento nel triennio in esame, il Dipartimento
vigilanza  e  controllo  ha  inviato,  in  data  31 ottobre 2002, una
dettagliata  richiesta  di  informazioni  ad entrambi i gestori delle
piattaforme  per  la  televisione  a  pagamento;  le risposte dei due
operatori, pervenute rispettivamente in data 20 novembre e 4 dicembre
corrente  anno,  pur  dimostrandosi  non  del  tutto esaustive, hanno
fornito  all'Autorita'  un  quadro  piu' preciso tanto dell'attivita'
svolta  da ciascuno di essi quanto dell'identita' degli operatori che
durante il triennio 1998-2000 ne hanno utilizzato le piattaforme ed i
servizi per la trasmissione e la ricezione del segnale via satellite.
  Nell'intento  di  verificare  in  contraddittorio  ed  approfondire
ulteriormente  i  dati  e  le  informazioni acquisite, l'Autorita' ha
convocato   in   audizione   alcuni   soggetti   attivi  nel  mercato
satellitare:  Multithematique  Italia  S.p.a.,  Cairo  TV  S.p.a., il
gruppo  Telepiu',  Stream S.p.a. Le audizioni hanno avuto per oggetto
le seguenti tematiche:
    la  gestione dei rapporti tra le emittenti di canali a diffusione
satellitare  che trasmettono ad accesso condizionato ed i due gestori
delle  piattaforme  per  la  tv  a  pagamento Stream S.p.a e Telepiu'
S.p.a;  in particolare, per quanto concerne quest'ultima piattaforma,
e'  stato chiarito che i rapporti contrattuali tra le emittenti ed il
gruppo Telepiu' sono gestiti interamente dalla societa' Atena Servizi
S.p.a.,  la  quale remunera la maggior parte dei canali eteroprodotti
sulla base di un minimo garantito, variabile secondo la rilevanza del
canale, oppure di un fee per subscriber (abbonato), determinato sulla
base  della contrattazione privata. Modalita' di remunerazione simili
sono anche adottate da parte di Stream S.p.a nei confronti dei canali
eteroprodotti  della  sua  piattaforma.  A  differenza  di  Telepiu',
tuttavia, Stream gestisce in proprio i rapporti con le emittenti;
    le  modalita'  di  raccolta  della  pubblicita' nel mercato della
televisione  ad  accesso condizionato. A tal fine sono stati chiariti
il  ruolo  delle  concessionarie di pubblicita' nonche' la rilevanza,
nel  computo  delle risorse economiche del mercato, delle commissioni
attribuite  alle  agenzie  di  intermediazione  (il  cd.  "sconto  di
agenzia");
    la  natura  dei  servizi strumentali all'irradiazione del segnale
quali   il  multiplexing,  l'uplink,  la  compressione  digitale  del
segnale,  lo  scrumbling  e  la  modulazione del segnale, offerti dai
gestori   delle   piattaforme   ai  canali  dei  loro  bouquet.  Tale
approfondimento  e' stato decisivo al fine di definire se tali ricavi
fossero  da computare nelle risorse del mercato ai sensi dell'art. 2,
comma 8, lettera a);
    l'opportunita'   di  includere  i  ricavi  da  abbonamenti  e  da
pubblicita'  e  di  escludere  i  ricavi per i servizi accessori alla
trasmissione del segnale.
5  -  Computo  delle  quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8,
                             lettera a).
  Ai fini della determinazione delle quote di mercato, si e' agito in
piena  conformita'  rispetto  alla  metodologia  applicata  nel corso
dell'istruttoria  conclusa con la delibera n. 365/00/CONS. Sono stati
pertanto  calcolati  i  proventi  di  ciascun soggetto in rapporto al
complesso delle risorse del mercato.
  Con  riferimento  all'interpretazione  dei concetti di proventi, si
richiama  la definizione dell'art. 2, comma 8, lettera a) della legge
n.  249/1997,  secondo  cui  "i proventi di cui al precedente periodo
sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto
dei  diritti  dell'erario, nonche' da pubblicita' nazionale e locale,
da  spettanze  per  televendite  e  da  sponsorizzazioni, proventi da
convenzioni  con  soggetti  pubblici,  ricavi da offerta televisiva a
pagamento,    al    netto    delle   spettanze   delle   agenzie   di
intermediazione".
  Per   quanto   riguarda   la  definizione  del  termine  "risorse",
l'Autorita',  nella  delibera  n.  365/00/CONS,  ha  considerato  due
diverse  ipotesi  interpretative  di  tale concetto: nella prima (per
comodita'  indicata  come  ipotesi  A), le risorse sono definite come
l'insieme dei proventi delle imprese esercenti l'attivita' televisiva
e  dai  ricavi  delle  concessionarie di pubblicita', con riferimento
alla  raccolta  effettuata  per  il settore televisivo; nella seconda
(per  comodita'  indicata come ipotesi B) sono incluse nelle risorse,
oltre  ai  ricavi  delle  emittenti  e delle concessionarie, anche le
commissioni  d'agenzia.  Al  fine di evitare soluzioni di continuita'
rispetto all'interpretazione formulata dalla delibera n. 365/00/CONS,
dunque,  anche  nell'analisi avviata dalla delibera n. 212/02/CONS la
determinazione  delle quote di mercato e' stata effettuata calcolando
il  volume  delle risorse sia al netto che al lordo delle commissioni
di  agenzia. Anche il metodo adottato per stimare tali commissioni e'
stato    quello    utilizzato    nella   delibera   n.   365/00/CONS.
Parallelamente,  e' stato adottato il criterio dell'unita' economica,
gia' utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS.
  In  allegato  sono  presentate  sei tabelle di sintesi che indicano
rispettivamente:
    i ricavi delle imprese esercenti l'attivita' televisiva;
    i ricavi delle imprese esercenti l'attivita' di concessionaria di
pubblicita';
    le risorse del mercato televisivo;
    le   quote   di   mercato  delle  imprese  esercenti  l'attivita'
televisiva;
    le  quote  di  mercato  delle  imprese  esercenti  l'attivita' di
concessionaria di pubblicita';
    le  quote  di  mercato  raccolte  dalle unita' economiche formate
dalle emittenti televisive e dalle concessionarie di pubblicita'.
  Considerati   i   dati  complessivamente  raccolti  nella  presente
istruttoria relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000;
  Considerati,  altresi',  i  risultati  delle  analisi  svolte, come
evidenziato   nelle   tabelle  allegate,  ai  fini  dell'accertamento
dell'eventuale  sussistenza  di posizioni dominanti di cui all'art. 2
della legge n. 249/1997;
  Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Conclusione dell'analisi
  1.   L'attivita'  di  analisi  sulla  distribuzione  delle  risorse
economiche  nel settore televisivo nel triennio 1998-2000 avviata con
la  delibera  212/02/CONS, si conclude con i risultati indicati nelle
tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato.
  La  presente  delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel
sito  Web  dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 9 gennaio 2003

                        Il presidente: Cheli

                   Il commissario relatore: Monaci

                    Il segretario generale: Botto