Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto  il  decreto-legge  4  aprile  2002,  n.  51, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 7 giugno 2002, n. 106, ed in particolare
l'art.  1,  recante  modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Considerato che il fenomeno delle imbarcazioni utilizzate per reati
di immigrazione clandestina determina particolari problematiche sotto
il  profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della
pubblica incolumita' e della sicurezza portuale;
  Considerato  che  nella  relazione  sull'analisi  tecnico-normativa
(ATN)  che accompagna il disegno di legge di conversione del predetto
decreto-legge   n.   51   del   2002  si  rileva,  tra  l'altro,  che
"l'esecuzione  delle  nuove  disposizioni determina l'opportunita' di
interventi  organizzativi da parte delle amministrazioni interessate,
dirette   a   completare   le   linee   esecutive  del  provvedimento
legislativo";
  Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi
in ordine alle procedure di distruzione delle imbarcazioni utilizzate
nel  corso  di  operazioni  di  immigrazione  clandestina, nonche' di
fornire  un  concreto  indirizzo  all'azione  amministrativa  per  il
migliore  coordinamento dei diversi interessi pubblici a vario titolo
coinvolti;
  Vista la nota in data 31 maggio 2002 della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con
la  quale  si istituisce un "Tavolo di lavoro" presso il Dipartimento
medesimo,  al  fine di completare le principali linee organizzative e
le  concrete  modalita' di esecuzione dell'art. 1 del decretolegge n.
51 del 2002;
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per  la  protezione  civile, dei Ministeri
dell'interno,  delle  infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e
delle  finanze,  del  Comando  generale  delle Capitanerie di porto e
dell'Agenzia delle dogane, nel corso dell'ultima riunione del "Tavolo
di lavoro", in data 4 dicembre 2002;
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del Ministero della giustizia, in
data 7 gennaio 2003, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, in data 21 gennaio 2003;
                             A d o t t a
                       la seguente circolare:
A) Premesse.
  1.   Il  decreto-legge  4  aprile  2002,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, introduce modifiche
alla  disciplina  dettata  dall'art. 12 del testo unico in materia di
immigrazione  (decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  di  seguito
denominato  testo  unico),  relativamente al trattamento dei mezzi di
trasporto   utilizzati   da   trafficanti  che  operano  nel  settore
dell'immigrazione  clandestina  per  il trasporto di ingenti masse di
clandestini.
  Piu'  in  particolare,  il  comma 8 dell'art. 12 del predetto testo
unico  prevede  l'affidamento  dei  beni  sequestrati nel corso delle
predette  operazioni  agli  organi di polizia o ad altri organi dello
Stato   che   ne   facciano   richiesta   per  le  proprie  finalita'
istituzionali:  attivita'  di  polizia,  di  giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale.
  Prima   della  modifica  legislativa,  i  mezzi  di  trasporto  non
assegnati  o  trasferiti  non  potevano  essere  distrutti  prima del
provvedimento definitivo di confisca.
  Con il recente intervento legislativo e' invece possibile procedere
alla distruzione senza dover attendere il provvedimento definitivo di
confisca. Il nuovo comma 8-bis, attraverso un rinvio all'applicazione
dell'art.  301-bis  del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale  (avente  ad  oggetto  i  beni  mobili  iscritti in
pubblici  registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
areomobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
anticontrabbando),  prevede  infatti  la possibilita', da parte delle
competenti  autorita'  doganali, di procedere, in mancanza di istanze
di  affidamento,  alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di
cessione con apposite convenzioni.
  Dette  convenzioni  possono  essere  stipulate in deroga alle norme
sulla  contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o piu'
ditte del settore.
  Una  ulteriore  importante innovazione e' contenuta nel nuovo comma
8-ter  che  recita: "la distruzione puo' essere direttamente disposta
dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui
delegata,  previo  nullaosta  dell'autorita' giudiziaria procedente".
Con  tale  provvedimento,  dispone  il  comma 8-quater, sono altresi'
fissate le relative modalita' di esecuzione.
  Il   procedimento   di   distruzione  a  seguito  di  provvedimento
definitivo  di confisca di cui al pre-vigente comma 8-bis, e' rimasto
inalterato,  e  con  la  novella  e'  stato  inserito - per motivi di
necessaria coerenza testuale - al comma 8-quinquies.
  2.  Il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del testo
unico, ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal codice di
procedura   penale   poiche',  intervenendo  nella  fase  in  cui  il
procedimento  e'  ancora in corso, distoglie i beni sequestrati dalla
loro   naturale   definizione  processuale  della  confisca  o  della
restituzione  agli  aventi diritto (art. 262 c.p.p. e art. 240 c.p.),
prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a
cura delle competenti autorita' amministrative.
  Muta  conseguentemente il regime dei beni sequestrati che diventano
inalienabili,  ai sensi del citato art. 12, commi 8 e 8-bis del testo
unico,  mentre  il  regime  ordinario prevede la vendita, anche se in
circostanze   particolari,   quando  la  custodia  dei  beni  diventa
eccessivamente onerosa (art. 264, comma 2 c.p.p.).
  3.   Nella   relazione  sull'analisi  tecnico-normativa  (ATN)  che
accompagna   il   ddl  di  conversione  si  rileva  tra  l'altro  che
"l'esecuzione  delle  nuove  disposizioni determina l'opportunita' di
interventi  organizzativi da parte delle amministrazioni interessate,
dirette   a   completare   le   linee   esecutive  del  provvedimento
legislativo".
  La  presente  circolare si pone quindi l'obiettivo di individuare e
definire  il quadro complessivo di intervento, di fornire un concreto
indirizzo   all'azione  amministrativa  e  di  favorire  il  migliore
coordinamento  dei  diversi interessi pubblici coinvolti nel medesimo
procedimento.
  Essa  e'  stata elaborata e redatta sulla base delle considerazioni
svolte  in seno ad un gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il coordinamento
amministrativo,  al  quale  hanno preso parte l'Ufficio di bilancio e
ragioneria  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri
dell'economia   e   delle   finanze  (Ufficio  legislativo,  finanze,
Dipartimento  per  le  politiche  fiscali e Ragioneria generale dello
Stato),   dell'interno,   della   giustizia,  dell'ambiente  e  delle
infrastrutture (Gabinetto, Dipartimento navigazione marittima interna
e Comando generale Capitanerie di porto), e l'Agenzia delle dogane.
B) Il procedimento.
  1. Si rammenta, in via preliminare e per dovere di completezza, che
il sequestro delle imbarcazioni, oggetto del reato ai sensi dell'art.
253   c.p.p.,   e'   disposto  con  decreto  motivato  dall'autorita'
giudiziaria  ed  effettuato dalla stessa autorita' giudiziaria ovvero
dagli  ufficiali  di  polizia giudiziaria delegati (come identificati
dall'art. 57 c.p.p.).
  Nei  casi  di comprovata urgenza gli organi di polizia giudiziaria,
ai  sensi degli articoli 354 e 355 c.p.p., procedono materialmente al
sequestro  trasmettendo,  non  oltre  quarantotto  ore,  il  relativo
verbale  al  pubblico  ministero  del luogo ove il sequestro e' stato
eseguito.
  Nelle  quarantotto  ore  successive  il  pubblico  ministero, se ne
ricorrono   i  presupposti,  procede  alla  convalida  del  sequestro
probatorio  e  alla  contestuale  nomina  del custode giudiziario, in
grado  di  assicurare  le  opportune  attivita' di conservazione e di
eventuale rimozione del mezzo (articoli 259 c.p.p. e 348 c.p.p.).
  2.  In  presenza  di  una situazione di elevato rischio ambientale,
anche  su  specifica  indicazione dell'ASL competente per territorio,
qualora  le  condizioni  del  mezzo richiedano interventi di bonifica
prima   del   trasferimento   presso  idoneo  sito,  finalizzati,  in
particolare,  ad  evitare la fuoriuscita in mare di idrocarburi, olii
ed  altri liquami eventualmente presenti, potra' trovare applicazione
la  specifica  Convenzione  nazionale  per  la lotta all'inquinamento
marino,  di  cui  all'Atto  di  transazione  e novazione di contratto
sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del
22 dicembre 1999.
  Qualora,  a  seguito  delle  predette  operazioni  di  bonifica, il
rimorchio  del mezzo risulti comunque impossibile (ad esempio a causa
della accertata impossibilita' di mantenimento della galleggiabilita'
dell'unita'  navale), si procedera' con urgenza all'attivazione delle
procedure previste dal decreto-legge n. 51 del 2002.
  3.   Il  soggetto  che  ha  materialmente  proceduto  al  sequestro
dell'unita'   navale  (es.  Guardia  costiera,  Guardia  di  finanza,
Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita
relazione,  tutte  le  informazioni  utili circa il mezzo stesso e le
connesse   problematiche   di   natura   ambientale  alla  competente
Capitaneria di porto, affinche' quest'ultima predisponga la specifica
scheda  tecnica  ed  utilizzando  a tal fine il modello che si allega
alla presente circolare.
  La  scheda  deve  contenere,  relativamente al mezzo sequestrato, i
dati relativi:
    all'arrivo del mezzo;
    alle sue principali caratteristiche tecniche;
    alle condizioni attuali;
    ad  una  sommaria  valutazione economica e/o alle possibilita' di
eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del testo unico;
    alle condizioni di navigabilita';
    ad eventuali problematiche ambientali.
  Completata  la  scheda,  la Capitaneria di porto provvedera' al suo
inoltro,   privilegiando  modalita'  di  carattere  telematico,  alle
seguenti amministrazioni:
    Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento per il
coordinamento amministrativo;
    Ufficio territoriale di Governo competente - UTG;
    Agenzia delle dogane;
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  4.  Ricevuta  la  comunicazione relativa alla scheda tecnica, l'UTG
verifica,  mediante  adeguata  informativa  ai soggetti istituzionali
potenzialmente  interessati  sul  territorio  nazionale (e a tal fine
ricorrendo  anche  all'istituto  della  conferenza  di  servizi),  la
presenza di eventuali istanze di affidamento per attivita' di polizia
o  per  finalita'  di  giustizia,  di  protezione  civile o di tutela
ambientale.
  In  caso  di  esito  positivo,  l'UTG trasmette alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo,  l'elenco  dei soggetti interessati e, su indicazione
della   stessa,  procedera'  all'affidamento  del  bene  al  soggetto
richiedente,   da   disporsi   a   cura   dell'autorita'  giudiziaria
procedente.
  La  redazione  del  verbale di passaggio di consegna rappresenta il
momento  in  cui  i relativi costi di manutenzione e di funzionamento
del mezzo sono trasferiti e conseguentemente sopportati dall'ente che
lo riceve in affidamento.
  Si   rammenta,  inoltre,  che  tale  forma  di  affidamento  e'  da
considerarsi  meramente  provvisoria,  e  che in virtu' dell'art. 12,
comma  8-quinquies,  del  testo  unico,  i  mezzi  di imbarcazione in
oggetto possono essere definitivamente assegnati allo stesso ente che
lo ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca,
ossia nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato.
  5.   In   caso   di  esito  negativo  in  ordine  all'attivita'  di
accertamento  di  cui al punto precedente, l'Ufficio territoriale del
Governo  -  UTG, informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  il  coordinamento amministrativo, presenta istanza
all'autorita'   giudiziaria  procedente,  affinche'  questa,  qualora
ritenga  non  necessario  mantenere  il  sequestro  a fini probatori,
disponga  la  consegna del bene sequestrato all'Agenzia per le dogane
per  la  distruzione,  ai  sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del testo
unico.  E'  in  ogni  caso fatta salva la facolta' del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di ricorrere alla procedura di cui all'art.
12, comma 8-ter, come descritto al successivo paragrafo C.
  6.  L'Agenzia  delle dogane stipula, ai fini della distruzione, una
apposita  convenzione con una ditta del settore, secondo le modalita'
di esecuzione di seguito indicate al paragrafo D.
  Nel  caso  in  cui il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica
rischi  di  rallentare  eccessivamente  i  tempi  della  procedura di
distruzione,  gli  uffici  dell'Agenzia potranno senz'altro avvalersi
della  facolta'  -  prevista  dall'art.  301-bis  del  testo unico in
materia  doganale  -  di  stipulare convenzioni anche "in deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o
piu' ditte del settore".
  A  tal  fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, di concerto con il Comando generale
delle  Capitanerie  di  porto,  predispone un elenco-albo delle ditte
demolitrici  presenti  sul  territorio  nazionale,  in possesso delle
autorizzazioni necessarie e dei requisiti di impresa richieste per la
categoria di attivita' in questione.
C) Procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a seguito delle
comunicazioni  concernenti  il  sequestro e lo stato di conservazione
del   mezzo,   puo'  intervenire  direttamente,  dietro  segnalazione
dell'UTG, delle Capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente.
  A  tal  fine,  il  Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede all'istruttoria,
facendo  anche  ricorso - ove ritenuto opportuno - all'istituto della
conferenza   di   servizi   di  tipo  "istruttorio",  chiedendo  alle
amministrazioni  competenti  (tra  cui  UTG,  Capitaneria  di  porto,
autorita'  portuale  e ANPAT) di trasmettere, entro e non oltre dieci
giorni, una relazione circa:
    lo stato di immanente alterazione del bene;
    il potenziale pregiudizio per l'operativita' portuale;
    i possibili danni arrecati all'ecosistema;
    lo scarso o nullo valore commerciale del bene;
    la mancanza di istanze di affidamento;
    altre notizie comunque utili.
  2.  Al  termine  dell'istruttoria  di  cui  al punto precedente, la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ove ravvisi la necessita' di
intervenire,   richiede   all'autorita'   giudiziaria  procedente  il
prescritto nulla osta alla distruzione.
  3.  Nel  provvedimento  di  distruzione  emanato dal Presidente del
Consiglio  vengono  indicate  le  relative  modalita'  di esecuzione,
secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.
  4.  Nel  caso  in cui il Presidente del Consiglio ritenga opportuno
delegare  l'emanazione  del  provvedimento  di  distruzione  ad altra
autorita',   nel  relativo  provvedimento  di  delega  sono  altresi'
individuati  i  principi  ed  i  criteri direttivi cui deve attenersi
l'autorita'   delegata,   nonche'   il   reperimento   delle  risorse
finanziarie.
  Anche  in  detta  ipotesi  debbono  essere  indicate  le  opportune
modalita'  di  esecuzione,  nel  rispetto  dei  parametri indicati al
successivo paragrafo D.
D) Modalita' di esecuzione.
  1.   La   realizzazione  dell'intervento  di  distruzione  consiste
principalmente nelle seguenti fasi:
    a) messa in sicurezza;
    b) operazioni di bonifica ambientale;
    c) rimozione del mezzo;
    d) smaltimento.
  In  particolare,  a  solo  titolo esemplificativo, si suggerisce la
seguente procedura:
    allestimento   del   cantiere   utilizzando  solo  la  superficie
necessaria;
    messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla
normativa    vigente,    con   particolare   riguardo   alla   facile
accessibilita' al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;
    messa  in  sicurezza del relitto mediante allontanamento di tutti
gli  elementi  che  possono  diffondere  materiali  inquinanti  nelle
matrici  ambientali,  e  deposizione  di  panne assorbenti intorno al
relitto a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
    asportazione di tutti i materiali infiammabili;
    sezionamento in blocchi della struttura del relitto e trasporto a
trattamento finale di smaltimento;
    svuotamento  del  relitto  dal materiale accumulato ed avvio allo
smaltimento, compreso l'eventuale materiale sabbioso, presumibilmente
depositato nei compartimenti allagati;
    messa  a  secco  del  relitto appena possibile, per concludere le
operazioni nel cantiere allestito;
    bonifica  dell'area  adibita  a cantiere, compresa la cernita del
primo  strato  di  sabbia  - ove presente - e, se contaminato, la sua
asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;
    smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi;
    comunicazione    immediata    del    termine   delle   operazioni
all'autorita'  che  ha  emanato  il  provvedimento  di distruzione, a
quella  che  ha  comunque  stipulato  la  convenzione  ai  fini delle
suddette  operazioni  di  distruzione,  nonche'  alla  Capitaneria di
porto, i quali informeranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Al  termine  delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto
competente  per  territorio  procedera'  alla  verifica  della  buona
esecuzione  dei lavori e, di intesa con l'ARPA, ad attestare, dopo il
positivo  esito  delle  analisi  delle  acque  marine e della sabbia,
l'assenza  di  residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato
dalla bonifica.
  3. Atteso che per l'attivita' di distruzione nel suo complesso sono
necessari   diversi   interventi   autorizzatori   sotto  il  profilo
dell'igiene,   della   sicurezza,   dell'ambiente,  dell'operativita'
portuale, ecc., si suggerisce, anche per evitare il prolungarsi della
procedura  e  quindi  il verificarsi di eccessivi ritardi, il ricorso
alla  conferenza  di  servizi  decisoria, da convocarsi su iniziativa
dell'autorita' amministrativa preposta alle operazioni di distruzione
a norma dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.
  4.  E' rimessa all'opportuna valutazione dell'Agenzia delle dogane,
sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la
competente  Capitaneria  di  porto, di procedere, tra le modalita' di
distruzione,  alla  sommersione deliberata dell'unita' navale, previa
verifica  dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi
per l'ecosistema marino ed individuazione di un idoneo fondale.
E) Profili attinenti alla spesa.
  1.  Sotto  il  coordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, gli enti
maggiormente  coinvolti,  tra cui il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  -  Comando  generale  delle  Capitanerie di porto, il
Ministero  dell'economia  -  Dipartimento  delle politiche fiscali, e
della  Ragioneria  generale  dello  Stato, l'Agenzia delle dogane, il
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento
per  le  risorse  idriche, e il Ministero dell'interno, provvederanno
alla  elaborazione  e  alla predisposizione di un Piano di interventi
pluriennale,  che  indichi  il  numero  di  imbarcazioni  attualmente
sequestrate  o  confiscate  nelle  regioni  interessate,  i  tempi di
attuazione  e  i relativi costi. Il piano dovrebbe tenere conto anche
delle   potenziali  istanze  di  affidamento.  A  tal  fine,  occorre
acquisire  i  seguenti  elementi  di  valutazione (tra parentesi sono
indicati  gli  enti  che saranno chiamati in prima persona a svolgere
tale compito di rilevazione):
    numero    e   localizzazione   delle   imbarcazioni   attualmente
sequestrate   o   confiscate  sul  territorio  regionale  di  propria
competenza (Comando generale Capitanerie di porto);
    individuazione  dei  mezzi  suscettibili  o meno, in base al loro
stato  di  conservazione,  di  istanze  di  affidamento  da  parte di
soggetti pubblici (UTG);
    valutazione  in ordine alla possibilita' di attivare la procedura
ordinaria di cui al comma 8-bis (UTG);
    esistenza  sul  territorio  di  imprese  idonee  e  disponibili a
svolgere   le  operazioni  di  distruzione  (operazione  strettamente
collegata  a  quella descritta al quadro B, punto n. 6 - Dipartimento
delle politiche fiscali);
    individuazione   delle  situazioni  di  particolare  gravita'  od
urgenza  tali  da  attivare  immediatamente  il  procedimento  di cui
all'art.  8-ter  (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'ambiente e
UTG), a seguito di:
      a) verifica  circa  le condizioni dei mezzi e, se del caso, del
loro stato di immanente alterazione;
      b) valutazione   in   ordine   al  potenziale  pregiudizio  per
l'operativita'  portuale,  ai possibili danni arrecati all'ecosistema
ed  ai  fattori  ambientali in generale, nonche' verifica complessiva
sullo  stato  di pericolo per la pubblica incolumita', la sicurezza e
l'igiene.
  2.  Per  tutti  i  procedimenti  la  spesa  sara'  ripartita tra il
Ministero  della giustizia (dal sequestro fino all'affidamento o alla
consegna  del  bene ai fini della distruzione) e l'autorita' doganale
incaricata   della   procedura   inerente   la  distruzione,  la  cui
competenza,  dal  punto  di  vista finanziario, si radica nel momento
della consegna materiale del bene.
  3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al paragrafo
B,  punto  6,  l'Agenzia  delle  dogane  applica,  ove  possibile, le
procedure   ordinarie  ad  evidenza  pubblica,  inviando  alle  ditte
ritenute  idonee  e  comprese nell'elenco-albo del Dipartimento delle
politiche  fiscali,  uno  schema  di  atto nel quale inserire, tra le
condizioni  contrattuali,  l'eventuale  trasporto  delle imbarcazioni
medesime.
  Di  conseguenza,  sarebbe  necessario  fissare  anche  un contenuto
minimo  dell'offerta,  tale  da avere a disposizione un piano tecnico
(tempi   e   modalita'   di  rimozione,  verifica  anti-inquinamento,
eventuale  bonifica,  trasporto e distruzione) e un piano finanziario
dell'intera operazione.
  Ove possibile, deve essere privilegiata la cessione contestuale, ai
fini della distruzione, di piu' mezzi riuniti "per lotti", in modo da
assicurare  un  introito  per lo Stato ovvero il massimo risparmio di
spesa.
  A  tal  fine,  nella determinazione del corrispettivo si suggerisce
altresi'  di prevedere l'inserimento, nella fissazione dei criteri di
formulazione   dell'offerta   ed  a  scomputo,  quindi,  della  somma
complessivamente  da  corrispondere  alla ditta aggiudicataria, della
voce   relativa   alla   cessione   dei  materiali  risultanti  dalla
distruzione.
  Pertanto,  ove  lo  si  ritenga economicamente vantaggioso, si puo'
procedere alla vendita dei materiali di risulta della distruzione dei
mezzi  sequestrati,  previa  immissione  in  consumo  nel  territorio
comunitario, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del Reg. CEE 2913/1992,
codice  doganale  comunitario,  previo pagamento dei diritti doganali
afferenti.
  Resta  ferma  la  facolta' per l'Agenzia delle dogane, prevista per
legge,  di potere derogare alle norme sulla contabilita' di stato. In
tal caso:
    ai  fini  della  scelta  del  contraente, si dovra' assicurare il
giusto  contemperamento  tra  i principi generali della trasparenza e
del  buon  andamento  con  l'esigenza  di garantire la celerita' e la
sicurezza  delle  azioni  procedurali  di  distruzione  del mezzo. Si
suggerisce,  in  proposito,  di  esperire una indagine esplorativa di
mercato;
    dovranno  comunque essere rispettati, nei limiti del possibile, i
parametri sopra menzionati in ordine al raggiungimento dell'obiettivo
dell'operazione "a costo zero" per l'erario.
  4.   Premessa   la   necessita'   di  prefigurare,  ai  fini  della
distruzione,  una  "operazione (tendenzialmente) a costo zero" per lo
Stato,  si  ravvisa tuttavia l'esigenza e l'opportunita' di procedere
alla individuazione di relativi capitoli di spesa nei seguenti casi:
    fase di avvio dell'intero intervento;
    ipotesi  in  cui  la  distruzione non comporta utili, ma soltanto
oneri,  per  lo  Stato  (impossibilita' di ottenere un introito dalla
vendita  dei materiali di risulta, distruzione mediante affondamento,
ecc.);
    ipotesi di eventuali indennizzi a seguito di dissequestro.
  5. Per le ipotesi di cui all'art. 12, comma 8-bis, del testo unico,
le  spese  per  la  distruzione dei mezzi sequestrati saranno poste a
carico  dell'Agenzia  delle  dogane,  attraverso  l'attribuzione  dei
relativi  fondi  necessari  e  secondo  modalita'  successivamente da
indicare.
  Per  le  ipotesi  di cui al comma 8-ter, relativamente agli impegni
sostenuti  nell'anno  2002  si provvede, nel rispetto delle procedure
individuate  nel precedente punto n. 1 e nel paragrafo C, punto n. 1,
ad  individuare,  di  intesa  con  il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio, gli interventi di rimozione piu' urgenti, con
particolare  riferimento  all'aspetto  ambientale;  i relativi oneri,
compatibilmente  con  le  disponibilita' di bilancio, potranno essere
imputati  su  specifici  capitoli  di  spesa  all'uopo  indicati  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  La  presente circolare opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Le  amministrazioni direttamente interessate sono comunque tenute a
garantire,  anche  tramite l'utilizzo di idonei mezzi informatici, la
massima diffusione della presente circolare.
    Roma, 13 febbraio 2003
                                              p. Il Presidente: Letta