IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visti:
    gli  articoli 1, comma 3, 5 e 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  11
novembre  1999,  di seguito decreto ministeriale 11 novembre 1999, e,
in particolare, l'art. 6;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   9   maggio   2001,  recante:  "Approvazione  della
disciplina  del  mercato  elettrico  ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999";
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 11
novembre  1999 il Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo n. 79/1999, nell'ambito della gestione economica
del  mercato  elettrico, organizza una sede per la contrattazione dei
certificati  verdi  e,  pertanto, la disciplina del mercato elettrico
contiene disposizioni relative alla organizzazione di tale sede;
  Considerato  che  la  disciplina  del  mercato  elettrico  prevede,
all'art.  3, commi 3.1 e 3.2, che le norme attuative e procedimentali
della  medesima disciplina siano definite anche nelle istruzioni alla
disciplina  del  mercato  elettrico  e  che  il  Gestore  del mercato
elettrico,  predisponga  uno schema di istruzioni alla disciplina del
mercato   elettrico  e  lo  trasmetta  al  Ministro  delle  attivita'
produttive  per  l'approvazione,  sentita  l'Autorita'  per l'energia
elettrica e il gas;
  Visti:
    la  proposta  di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico
trasmessa  per  l'approvazione al Ministro delle attivita' produttive
con lettera del 18 gennaio 2002, prot. n. GME/P2002000023;
    la  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica 23 aprile
2002,   n.  72/02,  recante:  "Parere  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  al  Ministro delle attivita' produttive su uno
schema   di   istruzioni  alla  disciplina  del  mercato  elettrico",
trasmessa  al  Ministro delle attivita' produttive con lettera del 20
maggio 2002, prot. n. PR/M02/1905;
  Considerato  che il Ministro delle attivita' produttive con lettera
del 2 luglio 2002, prot. n. 211826, ha inviato al Gestore del mercato
elettrico  alcune  osservazioni  in  merito allo schema di istruzioni
alla disciplina del mercato elettrico formulate sulla base del parere
espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la sopra
citata delibera n. 72/02;
  Vista  la  successiva  proposta  di  istruzioni alla disciplina del
mercato  elettrico  trasmessa,  per l'approvazione, al Ministro delle
attivita'  produttive  dal  Gestore del mercato elettrico con lettera
del 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260;
  Considerato  che  detta  proposta  recepisce il sopra citato parere
dell'Autorita'   per   l'energia   elettrica  e  il  gas  secondo  le
osservazioni  inviate  dal Ministro delle attivita' produttive con la
gia' richiamata lettera del 2 luglio 2002;
  Ritenuto  che,  in  ordine  al  citato  parere  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, malgrado l'organizzazione e la gestione
del  mercato  dei  certificati  verdi  non  siano da qualificare alla
stregua  di  servizio  di  pubblica  utilita' ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' opportuno prevedere che la soluzione in via
definitiva  delle  controversie  tra operatori ammessi al mercato dei
certificati  verdi,  ovvero  tra  detti  operatori  e  il Gestore del
mercato elettrico, sia assoggettata, su richiesta di uno dei soggetti
interessati, a norme emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11
novembre  1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale emette
a  proprio  favore  e  colloca  sulla  sede per la contrattazione dei
certificati  verdi  organizzata  dal  Gestore del mercato elettrico i
certi ficati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7,
della  legge  14  novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data
successiva al 1 aprile 1999;
  Considerato  che  i  soggetti tenuti all'obbligo di cui all'art. 11
del  decreto  legislativo  n.  79/1999  devono trasmettere al Gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale,  ai  sensi  dell'art. 7 del
decreto  ministeriale  11  novem-bre 1999,  entro il 31 marzo di ogni
anno  e  a  partire  dal  2003, i certificati verdi relativi all'anno
precedente per l'annullamento;
  Tenuto  conto  che  l'offerta  di  certificati  verdi di produttori
privati  non risulta sufficiente a coprire interamente la domanda dei
soggetti tenuti all'obbligo;
  Ritenuto che il Gestore della rete di trasmis sione nazionale possa
soddisfare la domanda residua offrendo i certificati emessi a proprio
favore  solo nella sede di contrattazione organizzata dal Gestore del
mercato  elettrico  ai  sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11
novembre 1999;
  Ritenuto  quindi  che  sia  necessario rendere operativa la sede di
contrattazione  dei  certificati  verdi  organizzata  dal Gestore del
mercato  elettrico  nell'ambito  della gestione economica del mercato
elettrico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Approvazione  delle  istruzioni alla disciplina del mercato elettrico
          con riferimento al mercato dei certificati verdi
  1.  Sono  approvate  le  istruzioni  alla  disciplina  del  mercato
elettrico  limitatamente  alle  disposizioni  relative  alla  sede di
contrattazione  dei  certificati  verdi di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale  11  novembre  1999  riportate  nel  testo  allegato  al
presente decreto (allegato A).