IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini "Valtellina" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista   la   domanda   presentata  dal  Consorzio  tutela  vini  di
Valtellina,  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione
di  origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina"
o "Sfursat di Valtellina";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat
di  Valtellina", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 238 del 10 ottobre 2002;
  Visto il ricorso della Federazione nazionale del commercio vinicolo
della Confederazione italiana della vite e del vino - Unione italiana
vini, avverso il contenuto dell'art. 5 della proposta di disciplinare
di  produzione ed in particolare alla previsione che le operazioni di
imbottigliamento  del  vino  in  questione, debbano essere effettuate
nella zona di produzione delimitata;
  Visto  il  parere  negativo  del  comitato  in  merito  al predetto
ricorso, espresso nella riunione del 19 febbraio 2003;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine controllata e garantita per il vino
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e all'approvazione
del  relativo  disciplinare  di  produzione  in conformita' ai pareri
espressi dal sopra citato comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e
garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"
gia'   riconosciuto   come   denominazione   di  origine  controllata
"Valtellina"  "Sforzato" o "Sfursat" con decreto del Presidente della
Repubblica  11  agosto  1968, e successive modifiche ed e' approvato,
nel  testo  annesso  al presente decreto, il relativo disciplinare di
produzione.
  2. La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina"  o  "Sfursat  di  Valtellina"  e'  riservata  al vino che
risponde  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di  produzione  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
  3.  La denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato"
o  "Sfursat"  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto  1968,  e  successive  modifiche  deve  intendersi  revocata a
decorrere  dalla  entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi
tutti gli effetti sino ad ora determinati.