IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2002; Visto il ricorso della Federazione nazionale del commercio vinicolo della Confederazione italiana della vite e del vino - Unione italiana vini, avverso il contenuto dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione ed in particolare alla previsione che le operazioni di imbottigliamento del vino in questione, debbano essere effettuate nella zona di produzione delimitata; Visto il parere negativo del comitato in merito al predetto ricorso, espresso nella riunione del 19 febbraio 2003; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" gia' riconosciuto come denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. 3. La denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati.