Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                              Art. 01.
((  1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e'
inserito il seguente:
  "Art.  6-ter  (Possesso  di  artifizi  pirotecnici  in occasione di
manifestazioni  sportive).  -  1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave  reato,  chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive,  venga  trovato  in  possesso  di  razzi,  bengala,  fuochi
artificiali  e  petardi  ovvero di altri strumenti per l'emissione di
fumo  o  di  gas  visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto
mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.". ))
                               Art. 1.
  1.   All'articolo 8   della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401,  e
successive  modificazioni,  i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai
seguenti:
  "1-bis.  Oltre  che  nel  caso  di reati commessi con violenza alle
persone  o  alle  cose  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni
sportive,  per  i  quali  e'  obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi  degli  articoli 380  e 381  del  codice  di  procedura penale,
l'arresto   e'   altresi'   consentito  nel  caso  di  reati  di  cui
all'articolo  6-bis,  comma 1,  e  all'articolo 6, commi 1 e 6, della
presente legge.
  1-ter.  Nei  casi  di  cui  al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere  immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza o
incolumita'  pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi  dell'articolo 382  del  codice  di  procedura  penale colui il
quale,  sulla  base  di  documentazione  video fotografica o di altri
elementi  ((  oggettivi  dai  quali  emerga  inequivocabilmente )) il
fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre
il  tempo  necessario  alla sua identificazione e, comunque, entro le
trentasei ore dal fatto.
  1-quater.  Quando  l'arresto  e'  stato  eseguito per uno dei reati
indicati  dal  comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta  anche  al  di  fuori  dei  limiti  di  pena  previsti dagli
articoli 274,  comma 1,  lettera c),  e  280  del codice di procedura
penale.".
  2. Sono  soppressi  il  secondo  ed  il  terzo  periodo del comma 6
dell'articolo 6  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni.
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
          13 dicembre  1989,  n. 401, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
          occasione  di  manifestazioni  sportive).  - 1. Nei casi di
          arresto  in  flagranza  o  di  arresto eseguito a norma del
          commi  1-bis  e  1-ter  per  reato  commesso  durante  o in
          occasione  di  manifestazioni  sportive, i provvedimenti di
          remissione  in  liberta' conseguenti a convalida di fermo e
          arresto  o  di  concessione  della sospensione condizionale
          della  pena  a  seguito  di  giudizio  direttissimo possono
          contenere  prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai
          luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
              1-bis.  Oltre  che  nel  caso  di  reati  commessi  con
          violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
          manifestazioni  sportive,  per  i  quali  e' obbligatorio o
          facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
          codice   di   procedura   penale,   l'arresto  e'  altresi'
          consentito  nel  caso  di  reati  di  cui  all'art.  6-bis,
          comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge.
              1-ter.  Nei  casi  di cui al comma 1-bis, quando non e'
          possibile  procedere immediatamente all'arresto per ragioni
          di sicurezza o incolumita', pubblica, si considera comunque
          in  stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di
          procedura   penale   colui   il   quale,   sulla   base  di
          documentazione   video  fotografica  o  di  altri  elementi
          oggettivi  dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne
          risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre
          il  tempo  necessario alla sua identificazione e, comunque,
          entro le trentasei ore dal fatto.
              1-quater.  Quando  l'arresto  e' stato eseguito per uno
          dei  reati  indicati  dal comma 1-bis, l'applicazione delle
          misure  coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti
          di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e
          280 del codice di procedura penale.".
              -  Gli  articoli 274,  280,  380  e  381  del codice di
          procedura penale, cosi' dispongono:
              "Art.   274   (Esigenze  cautelari).  -  1.  Le  misure
          cautelari sono disposte:
                a) quando   sussistono   specifiche  ed  inderogabili
          esigenze  attinenti  alle  indagini relative ai fatti per i
          quali  si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
          attuale  pericolo  per l'acquisizione o la genuinita' della
          prova,   fondate  su  circostanze  di  fatto  espressamente
          indicate  nel  provvedimento  a pena di nullita' rilevabile
          anche  d'ufficio.  Le  situazioni  di  concreto  ed attuale
          pericolo  non  possono essere individuate nel rifiuto della
          persona sottoposte alle indagini o dell'imputato di rendere
          dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
                b) quando  l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
          concreto  pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il
          giudice   ritenga   che  possa  essere  irrogata  una  pena
          superiore a due anni di reclusione;
                c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
          fatto  e  per la personalita' della persona sottoposta alle
          indagini  o  dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
          concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
          pericolo  che questi commetta gravi delitti con uso di armi
          o  di  altri  mezzi  di violenza personale o diretti contro
          l'ordine  costituzionale  ovvero  delitti  di  criminalita'
          organizzata  o  della  stessa  specie  di quello per cui si
          procede.  Se il pericolo riguarda la commissione di delitti
          della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
          di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
          delitti  per  i  quali e' prevista la pena della reclusione
          non inferiore nel massimo a quattro anni.".
              "Art.  280  (Condizioni  di applicabilita' delle misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
          presente  articolo  e  dall'art. 391, le misure previste in
          questo capo possono essere applicate solo quando si procede
          per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena
          dell'ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a
          tre anni.
              2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel
          massimo a quattro anni.
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti   di  chi  abbia  trasgredito  alle  prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.".
              "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
              2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
                a) delitti   contro   la   personalita'  dello  Stato
          previsti  nel titolo I del libro II del codice penale per i
          quali  e'  stabilita la pena della reclusione non inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI  del  libro  II  del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni nel massimo a dieci anni;
                d) delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          e  delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
          della    prostituzione    mirorile    previsto    dall'art.
          600-quinquies del codice penale;
                e) delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.   533,   quella  prevista  dall'art.  625,  primo comma,
          numero 2),  prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
                e-bis)  delitti  di  furto previsti dall'art. 624-bis
          del   codice  penale,  salvo  che  ricorra  la  circostanza
          attenuante  di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
          codice penale;
                f) delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628  del
          codice  penale  e  di estorsione previsto dall'art. 629 del
          codice penale;
                g) delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                h) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
                i) delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                l)  delitti  di promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25 gennaio  1982,  n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge   20 giugno   1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,   movimenti  o  gruppi  di  cui  all'art.  3,
          comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
                m) delitti  di  promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,   commi 1   e 3   del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
              3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.".
              "Art.  381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
              2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
                a) peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
                b) corruzione   per   un  atto  contrario  ai  doveri
          d'ufficio  prevista  dagli  articoli 319, comma 4 e 321 del
          codice penale;
                c) violenza   o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
                d) commercio  e somministrazione di medicinali guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale;
                e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
                f) lesione   personale  prevista  dall'art.  582  del
          codice penale;
                g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
                h) danneggiamento  aggravato  a  norma dell'art. 635,
          comma 2 del codice penale;
                i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
                l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
                m) alterazione  di  armi e fabbricazione di esplosivi
          non  riconosciuti  previste dagli articoli 3 e 24, comma 1,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110.
              3. Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          all'ufficiali  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
              4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente articolo si
          procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
              4-bis.   Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge
          13 dicembre  1989,  n. 401, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
          manifestazioni  sportive). - 1. Nei confronti delle persone
          che  risultano  denunciate  o condannate anche con sentenza
          non  definitiva  nel corso degli ultimi cinque anni per uno
          dei  reati  di  cui all'art. 4, primo e secondo comma della
          legge  18 aprile  1975,  n.  110,  all'art.  5  della legge
          22 maggio   1975,   n.   152,   all'art.  2,  comma 2,  del
          decreto-legge  26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25 giugno  1993,  n.  205,  e
          all'art.  6-bis,  commi 1 e 2, della presente legge, ovvero
          per  aver  preso  parte  attiva  ad  episodi di violenza su
          persone  o  cose  in  occasione o a causa di manifestazioni
          sportive,   o   che   nelle  medesime  circostanze  abbiano
          incitato,  inneggiato  o indotto alla violenza, il questore
          puo'  disporre  il  divieto  di accesso ai luoghi in cui si
          svolgono  manifestazioni  sportive specificamente indicate,
          nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla
          sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano
          o assistono alle manifestazioni medesime.
              2.  Alle  persone  alle  quali e' notificato il divieto
          previsto  dal  comma 1,  il  questore  puo'  prescrivere di
          comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
          indicati,  nell'ufficio  o comando di polizia competente in
          relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1.
              2-bis.  La  notifica  di  cui al comma 2 deve contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente  o  a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento.
              3.  La  prescrizione  di  cui  al  comma 2 ha effetto a
          decorrere   dalla   prima  manifestazione  successiva  alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  o al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale per i
          minorenni,  se  l'interessato  e'  persona  minore di eta',
          competenti   con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha  sede
          l'ufficio  di  questura.  Il pubblico ministero, se ritiene
          che  sussistano  i  presupposti  di  cui  al comma 1, entro
          quarantotto  ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
          la  convalida  al  giudice  per le indagini preliminari. Le
          prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se il
          pubblico  ministero  con  decreto  motivato  non  avanza la
          richiesta  di  convalida  entro il termine predetto e se il
          giudice  non  dispone  la  convalida  nelle quarantotto ore
          successive.
              4.  Contro  l'ordinanza  di convalida e' proponibile il
          ricorso   per   cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza.
              5.   Il   divieto  di  cui  al  comma 1  e  l'ulteriore
          prescrizione  di  cui  al  comma 2 non possono avere durata
          superiore  a tre anni e sono revocati o modificati qualora,
          anche   per   effetto   di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni
          che ne hanno giustificato l'emissione.
              6.  Il  contravventore  alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1  e 2  e' punito con la reclusione da tre a diciotto
          mesi o con la multa fino a lire tre milioni.
              7.  Con  la sentenza di condanna il giudice disporre il
          divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo
          di  presentarsi  in un ufficio o comando di polizia durante
          lo  svolgimento  di  manifestazione sportiva specificamente
          indicate  per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto
          e   l'obbligo   predetti  non  sono  esclusi  nei  casi  di
          sospensione condizionale della pena e di applicazione della
          pena su richiesta.
              8.  Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
          autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
          a  comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
          cui  al  comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
          luogo  nel  quale  lo  stesso  interessato  sia  reperibile
          durante   lo   svolgimento   di  specifiche  manifestazioni
          agonistiche.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 6-bis, comma 1, della
          legge n. 401 del 13 dicembre 1989:
              "1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque  lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi
          gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per
          le  persone,  nei  luoghi in cui si svolgono manifestazioni
          sportive,  ovvero  in  quelli  interessati  alla  sosta, il
          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
          assistono  nelle  manifestazioni  medesime e' punito con la
          reclusione da sei mesi a tre anni.".
              "Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter
          e  1-quater  dell'art.  8  della legge 13 dicembre 1989, n.
          401,  introdotti  dall'art.  1  del presente decreto, hanno
          efficacia fino al 30 giugno 2005.".
              Art.  1-ter. - 1. Dopo l'art. 7 della legge 13 dicembre
          1989, n. 401, e' inserito il seguente:
              "Art.  7-bis  (Differimento o divieto di manifestazioni
          sportive).  -  1.  Per urgenti e gravi necessita' pubbliche
          connesse  allo  svolgimento  di manifestazioni sportive, il
          prefetto,  al  fine  di  tutelare  l'ordine  pubblico  e la
          sicurezza  pubblica,  puo'  disporre,  sentito  il comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato
          per  la  circostanza  da rappresentanti del Ministero per i
          beni  e  le attivita' culturali e del CONI, il differimento
          dello  svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data
          ritenuta  idonea  ovvero,  in  situazioni  connotate  dalla
          permanenza  del  pericolo  di  grave  turbativa, il divieto
          dello  svolgimento  di  manifestazioni sportive per periodi
          ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.".
              Art.  1-quater.  - 1. I titoli di accesso agli impianti
          sportivi  di  capienza  superiore  alle diecimila unita' in
          occasione  di  competizioni riguardanti il gioco del calcio
          sono numerati.
              2.  L'ingresso  agli  impianti  di  cui al comma 1 deve
          avvenire   attraverso  varchi  dotati  di  metal  detector,
          finalizzati  all'individuazione  di  strumenti  di offesa e
          presidiati  da  personale  appositamente  incaricato, ed e'
          subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del
          titolo   di   accesso   mediante   l'utilizzo  di  apposite
          apparecchiature.
              3.  Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
          di  strumenti  che  consentano  la registrazione televisiva
          delle   aree   riservate   al   pubblico   sia  all'interno
          dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
              4.  Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
          di  mezzi  di separazione che impediscano che i sostenitori
          delle  due  squadre  vengano in contatto tra loro o possano
          invadere il campo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
          attuate  dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui
          al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali   e  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,  sentito  il garante per la protezione dei dati
          personali,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          sono   stabilite   le   modalita'  per  l'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 4. Con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per i
          beni  e  le  attivita'  culturali  e  con  il  Ministro per
          l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il garante per la
          protezione  dei  dati  personali,  da emanare entro quattro
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni di cui al
          comma 3.
              7.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2  e 4  si
          applicano  decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
          del  presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si
          applicano a decorrere dal 1 agosto 2004.
              Art. 1-quinquies. - 1. La violazione delle disposizioni
          di  cui  all'art.  1-quater,  comma 1,  e'  punita  con  la
          sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   2.582 euro  a
          10.329 euro.
              2.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'art.
          1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.
              3.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'art.
          1-quater,   commi 3   e 4,   e'   punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
              4.  In  caso di violazione delle disposizioni di cui ai
          commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-quater sono altresi' revocate
          le  concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che
          comunque   non   possono  essere  utilizzati  per  ospitare
          incontri  di  calcio organizzati dalla Federazione italiana
          gioco calcio.
              5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti
          sportivi  di  cui  al  comma 1 dell'art. 1-quater in numero
          superiore  a  quello  stabilito  per  l'impianto  o  per un
          settore  dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un
          numero  di  spettatori superiore al numero dei posti di cui
          dispone  l'impianto  o  il  settore, si applica la sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.
              6.    Chiunque   occupa   indebitamente   percorsi   di
          smistamento  o  altre  aree  di impianti sportivi di cui al
          comma 1  dell'art.  1-quater non accessibili al pubblico e'
          punito   con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          103 euro a 516 euro.
              7.  Chiunque  accede  indebitamente  all'interno  di un
          impianto  sportivo  di  cui  al  comma 1 dell'art. 1-quater
          privo  del  titolo  di  accesso  e'  punito con la sanzione
          amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
              8.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente
          articolo  sono  irrogate  dal  prefetto della provincia del
          luogo in cui insiste l'impianto.
              9.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione
          delle  disposizioni  di cui all'art. 1-quater, comma 3, che
          si applicano a decorrere dal 1 agosto 2004.".