IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  336  del 4 agosto 1999 recante
"Divieto  di  utilizzazione  di  talune  sostanze ad azione ormonica,
tireostatica  e  delle  sostanze  beta  agoniste  nelle produzioni di
animali";
  Visto   il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  320
dell'8 febbraio 1954, e successive modifiche, "Regolamento di Polizia
Veterinaria";
  Visto  il decreto ministeriale del 28 maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 150 del 27 giugno 1992, recante "Approvazione
del  modello  di  dichiarazione  di  scorta  per  animali inviati nei
macelli pubblici e privati";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  495 del
10 dicembre  1997,  regolamento  recante  norme  di  attuazione della
direttiva  92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a
problemi  sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche di volatili da cortile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  559 del
30 dicembre   1992   e   successive   modifiche,   "Regolamento   per
l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari
e  di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni
di coniglio e di selvaggina d'allevamento";
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  532  del  30 dicembre  1992  e
successive  modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/628/CEE
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
  Considerato    necessario    semplificare    la    modulistica   di
accompagnamento  al  macello  dei  volatili  da cortile, dei conigli,
della selvaggina d'allevamento e dei ratiti;

                                Emana
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  Il  documento  di  accompanamento  per i volatili da cortile, i
conigli,  la  selvaggina  d'allevamento  ed  i  ratiti destinati agli
stabilimenti  di  macellazione,  deve essere redatto conformemente al
modello di cui all'allegato 1.
  2.  Il  documento  di  cui  al  comma  1,  deve  essere debitamente
compilato  e firmato dal proprietario o dal detentore degli animali o
dal  responsabile dell'azienda per la parte A e dal trasportatore per
la parte C.
  3.  Nei  casi  previsti  dall'art.  32  del  regolamento di Polizia
veterinaria,   il  veterinario  ufficiale  compila  la  parte  B  del
documento  di  cui  al  comma  1,  e  conserva agli atti del servizio
veterinario competente una copia del documento stesso.
  4.  Nel  caso  siano  stati  effettuati  trattamenti  con  alimenti
medicamentosi  e/o medicinali veterinari, la parte D del documento di
cui   al   comma  1  deve  essere  debitamente  compilata  e  firmata
dall'allevatore  e  dal  veterinario  prescrittore  per le sezioni di
rispettiva competenza.
  5.  Il  documento  di cui al comma 1 deve essere redatto in duplice
copia,  di cui una deve accompagnare gli animali al macello e l'altra
deve  essere  conservata  presso  l'azienda  di spedizione e tenuta a
disposizione  dell'autorita'  competente, che ne fa richiesta, per un
periodo di un anno.
  6.  Nel  caso  in  cui  i  volatili  da  cortile  e  la  selvaggina
d'allevamento  da penna non siano stati oggetto d'ispezione sanitaria
ante  mortem  in allevamento conformemente alla lettera i), punto 25,
capitolo  VI,  allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
n.  495/1997,  deve  essere  compilata  dal detentore, proprietario o
responsabile   dell'azienda   anche   l'autocertificazione   di   cui
all'allegato 2.
  7. L'autocertificazione unitamente ad una terza copia del documento
di accompagnamento compilato relativamente alla parte A ed alla parte
D  nel  caso di trattamento con alimento medicamentoso e/o medicinale
veterinario,  deve  essere  fatta  pervenire al veterinario ufficiale
dello  stabilimento  di  macellazione  cui gli animali sono destinati
entro le 72 ore precedenti l'arrivo degli stessi.