IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  127  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  il  quale
stabilisce  che  per  i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso 1'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
  Visto   il   decreto   ministeriale   10 ottobre  1985  recante  la
regolamentazione    della    «gestione   per   conto   dello   Stato»
dell'assicurazione   contro  gli  infortuni  dei  dipendenti  statali
attuata  dall'INAIL,  il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che
le  Amministrazioni  dello  Stato  rimborsino all'INAIL, oltre che le
prestazioni  assicurative  erogate  a  norma del citato testo unico e
successive  modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di
amministrazione  e  le spese medico-legali, nonche' le spese generali
di  amministrazione  delle rendite, secondo importi unitari calcolati
in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero
delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto
ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;
  Visto  il  comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che
stabilisce  che  gli  importi  unitari,  come sopra determinati, sono
approvati  dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
  Considerato  che dalle risultanze relative all'esercizio 2001 della
gestione  industria  emerge  che sono imputabili alla gestione di che
trattasi,  quali  spese  generali di amministrazione medico-legali ed
integrative,  Euro 63.791.437,81 (pari a L. 123.517.447.293) a fronte
di  87.469  casi  di infortunio denunciati e, quali spese generali di
amministrazione    delle    rendite,    Euro   761.685,73   (pari   a
L. 1.474.829.235) a fronte di 17.130 rendite gestite;
                              Decreta:
  Gli  importi  unitari  delle  spese  generali  di  amministrazione,
scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL,
che   le   Amministrazioni  statali  interessate  debbono  rimborsare
annualmente  al  predetto  Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale  10 ottobre  1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2001,
nella seguente misura:
    Euro  729,30, pari a L. 1.412.128 per ogni infortunio denunciato,
per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;
    Euro  44,46,  pari  a  L.  86.096 per ogni rendita in vigore, per
spese generali di amministrazione delle rendite.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2003
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
                 Il ragioniere generale dello Stato
                               Grilli
        p. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
        Il direttore generale per le politiche previdenziali
                               Ferraro