Il  comune  di Altopascio (provincia di Lucca) ha adottato, il 21
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
      (Omissis).
    1)   Di   determinare   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, per l'anno 2003 nella misura del 6,8 per mille.
    2)  Di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2
per  mille  in  favore  delle  abitazioni  principali e delle persone
fisiche socie di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti
nel  comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati,
con  contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione
principale,  come  meglio  specificato  nella premessa della presente
deliberazione,  dando  atto  che  il gettito previsto per l'esercizio
2003 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2002).
    3) Di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di
Euro 103,29.
    4) Di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di
Euro 258,23 per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di
scadenza   del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  che
posseggano  contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il
cui  reddito  complessivo  ai  fini  IRPEF,  derivante  unicamente da
pensione,  non  sia  superiore  a  Euro  14.460,79  lordi  annui,  in
possesso,  su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed
eventuali  sue  pertinenze  adibito ad abitazione principale e con un
patrimonio  mobiliare  (bot,  cct,  btp,  fondi  d'investimento, ecc.
compresi  c/c  e  depositi  bancari  e  postali) non superiore a Euro
25.822,00  alla  data del 31 dicembre 2002. Il diritto all'elevazione
della  detrazione  compete  anche se il soggetto passivo possiede dei
terreni  agricoli  condotti  non  in forma imprenditoriale (art. 2135
c.c.)  e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati
occasionalmente   e  senza  struttura  organizzativa.  La  detrazione
compete  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad
abitazione  principale  si  verifica,  come  disposto  dall'art 8 del
decreto  legislativo  n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati
dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 31 maggio 2003,
a  pena  di  esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli
forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  attestante  il  possesso  dei
requisiti  sopra  indicati,  tale  istanza da diritto alla detrazione
sopra indicata solo per l'anno 2003:
      a)  la  detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i
soggetti  passivi  ultra  sessantaduenni,  alla  data di scadenza del
termine   per   la   presentazione   della  domanda,  che  posseggano
contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito
complessivo  ai fini IRPEF, derivante unicamente da pensione, non sia
superiore  a  Euro  8.263,31  lordi  annui,  in possesso, su tutto il
territorio   nazionale,   dell'unico   fabbricato  ed  eventuali  sue
pertinenze  adibito  ad  abitazione  principale  e  con un patrimonio
mobiliare  (bot,  cct, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e
depositi  bancari e postali) non superiore a Euro 25.822,00 alla data
del  31  dicembre  2002.  Tale  diritto  compete anche se il soggetto
passivo   possiede   dei  terreni  agricoli  condotti  non  in  forma
imprenditoriale  (art.  2135  c.c.)  e  piu' specificatamente se sono
piccoli  appezzamenti  coltivati  occasionalmente  e  senza struttura
organizzativa.  I soggetti passivi interessati dovranno presentare al
comune  di  Altopascio, entro il 31 maggio 2003, a pena di esclusione
dalla  detrazione,  istanza  su  appositi  modem forniti dall'ufficio
tributi   del   comune   corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  ettestante il possesso dei requisiti sopra
indicati, tale istanza da diritto alla detrazione sopra indicata solo
per l'anno 2003.
    (Omissis).