Il  comune  di  Sondalo  (provincia  di  Sondrio)  ha adottato il
14 marzo  2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003.
    (Omissis)
    1.  Di  confermare,  per  l'anno 2003, in attuazione dell'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota
dell'imposta  comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per
mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;
    2.  Di  confermare, per l'anno 2003, la detrazione di Euro 103,29
per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale prevista
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
    3.  Di  confermare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille
l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:
      a) abitazioni non locate;
      b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute
in  aggiunta  all'abitazione  principale  e tenute a disposizione del
proprietario  soggetto  passivo (c.d.seconde case), ad esclusione dei
fabbricati  siti fuori dai centri edificati come perimetrati ai sensi
della legge n. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrati ai
sensi  del  nuovo  codice  della strada ovvero siti in aree rurali di
montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione;
    4. Di dare atto che:
      per  abitazione  non  locata  si  intende  l'unita' immobiliare
classificata  o  classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a
fini  abitativi  non  tenuta  a  disposizione  del possessore per uso
personale  diretto  e,  non locata con contratto d'affitto registrato
ne'  data  in comodato a terzi ne' concessa in uso gratuito ai propri
ascendenti  o  discendenti  in linea retta di primo grado (genitori e
figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale
periodo   di   occupazione   deve   essere   comprovato  da  apposita
dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
      non  e'  considerata abitazione non locata l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitario a
seguito  di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione
che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
      per  le  unita' immobiliari non locate l'aliquota va rapportata
ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulti locata;
      per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende
l'unita'   immobiliare   classificata  o  classificabile  nel  gruppo
catastale A, idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che
il  suo  possessore  a  titolo  di  proprieta'  o di diritto reale di
godimento  tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o
periodico  o  saltuario,  avendo  la propria abitazione principale in
altra unita' immobiliare;
      i  contribuenti  interessati  alla riduzione di aliquota per le
abitazioni  dichiarate  inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1
dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del
vigente   regolamento   per   l'applicazione   dell'I.C.I.,  dovranno
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15;
      le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui
sopra  dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la
presentazione  della  dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di
riferimento.
    (Omissis).