Il  comune  di  Carmignano  (provincia  di  Prato) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  per  l'anno  2003 nella misura del 7 per mille
l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare sulla base imponibile
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    2)  di  stabilire  per  l'anno  2003 nella misura del 5 per mille
l'aliquota I.C.I. da applicare, sulla base imponibile di cui all'art.
5  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, alle unita'
immobiliari  direttamente  adibite ad abitazione principale, da parte
delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune
e  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
anch'essi residenti nel comune;
    3)  di  dare  atto  che  il trattamento fiscale riservato ai fini
I.C.I. all'abitazione principale si applica anche:
      a) alle   eventuali   ulteriori   fattispecie   stabilite   dal
regolamento comunale in materia;
      b) ad  una  pertinenza dell'abitazione principale, nel rispetto
delle   condizioni  e  delle  modalita'  stabilite  dell'art.  6  del
regolamento comunale in materia;
    4)  di  stabilire  per  l'anno 2003 la detrazione nella misura di
Euro 104,00   complessive   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione   principale,   come   previsto  dal  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 504, art. 8 comma 2, salvo quanto stabilito al
punto successivo;
    5)  di  stabilire  per  l'anno  2003 la detrazione per abitazione
principale  nella  misura  complessiva  di  Euro 208,00  (anziche' di
Euro 104,00) a favore dei seguenti soggetti:
      A.  contribuenti  il  cui  nucleo  familiare,  come  risultante
all'anagrafe,  sia  composto esclusivamente da pensionati che abbiano
compiuto  il  sessantesimo  anno  di  eta'  al  1° gennaio 2003, e da
eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF;
      B. contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone
portatrici  di  handicap,  ai  sensi  della  legge n. 104/1992, o con
invalidita'  al  100%  o  persone  a  cui  sia  stata riconosciuta la
condizione di non autosufficienza ai sensi della legge n. 18/1980.
    Per  usufruire  della  maggiore detrazione, i contribuenti di cui
alle  lettere  A  e  B  devono  presentare contemporaneamente tutti i
seguenti requisiti:
      I.  il nucleo familiare presenti un indicatore della situazione
economica  equivalente  (ISEE),  valutato  e  rettificato  secondo  i
criteri   stabiliti   al   successivo  punto  III,  non  superiore  a
Euro 10.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2002;
      II.  l'abitazione  per  la  quale  si richiede la detrazione di
Euro 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle
categorie A/1, A/8, A/9;
      III.  ai  fini  del  riconoscimento  della  maggiore detrazione
I.C.I.,  l'indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE)
viene valutato e rettificato mediante il seguente procedimento:
        a) vengono   calcolati   il   valore   dell'indicatore  della
situazione  reddituale,  il  valore  dell'indicatore della situazione
patrimoniale,   ed   il   conseguente  valore  dell'indicatore  della
situazione  economica  (ISE)  del  nucleo  familiare,  secondo quanto
stabilito   dal   regolamento  comunale  vigente  e  dalla  normativa
nazionale in materia di ISE;
        b) qualora    il    valore    imponibile   ai   fini   I.C.I.
dell'abitazione  principale  sommato  a  quella della eventuale prima
pertinenza   dell'abitazione   (individuata   in   base   al  vigente
regolamento   comunale   in   materia  di  I.C.I.)  sia  superiore  a
Euro 51.645,69, dal valore dell'indicatore della situazione economica
(ISE) viene sottratto un importo pari al 10% di tale eccedenza;
        c) il  valore  ISEE  (indicatore  della  situazione economica
equivalente)  ai  fini  della  maggiore detrazione I.C.I., da porre a
confronto  con  il limite di 10.000 euro indicato al punto (I), viene
determinato  utilizzando  il  valore dell'indicatore della situazione
economica   (ISE),   eventualmente   rettificato   come  indicato  al
precedente  punto (b).  Per quanto riguarda la scala di equivalenza e
le  eventuali  maggiorazioni dei parametri relativi alla composizione
del nucleo familiare, si applicano le norme stabilite dal regolamento
comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla data del 1° gennaio
2003;   qualora   il  contribuente  acquisisca  nel  corso  del  2003
l'immobile  adibito  ad  abitazione  principale, i requisiti dovranno
essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile.
    Quando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE (di cui all'art. 6
del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,
n.  221)  del  contribuente  non  fa riferimento ai redditi percepiti
nell'anno   2002,   il   comune  richiede  la  presentazione  di  una
dichiarazione  aggiornata  (recante  i  redditi  percepiti  nell'anno
2002), che sostituisce integralmente quella precedente.
    6)  Le  domande  relative alla detrazione di Euro 208,00 dovranno
essere  presentate  all'Ufficio tributi entro il 31 luglio 2003 o, se
il   contribuente   acquisisce   l'immobile   adibito  ad  abitazione
principale dopo detto termine, entro il 22 dicembre 2003.
    Qualora  non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il
competente  ufficio  comunale  respinge  la domanda con provvedimento
motivato  e  richiede  al  contribuente  il  pagamento della maggiore
imposta  dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il
comportamento  del  contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di
incertezza,   o   comunque  si  verifichi  una  delle  cause  di  non
punibilita'  previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
    (Omissis).