Il  comune  di  Casamassima  (provincia  di  Bari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    A)  di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. gia' fissate
per  il  2002  con  la deliberazione di G.C. n. 24 del 12 marzo 2002,
(Omissis), come di seguito riportate:
      1) aliquota ridotta, da applicare:
        per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  imobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale:
5,20 per mille;
        per  le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad
un  soggetto  che  le  utilizzi  come abitazione principale: 5,20 per
mille;
      2)  aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche soggetti
passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto  che  non  le  utilizza come abitazione principale: 5,75 per
mille;
      3)  aliquota  da  applicare  a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;
      4)  aliquota  da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per
mille;
      5)  aliquota  agevolata  per  gli immobili posseduti da enti ed
organismi  senza  scopo  di  lucro,  che non rientrano nell'esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n.
50, compresi nelle seguenti tipologie:
        5.1  organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla legge 11
agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4
per mille;
        5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
      6)  aliquota  agevolata  in  favore di proprietari che eseguono
interventi volti:
        a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:
5 per mille;
        b) al   recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  od
architettonico  localizzati  nel  centro  storico:  4  per  mille; da
applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi'
come  previsto dall'art. l, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
        c) alla  realizzazione  di  autorimesse  e  posti  auto anche
pertinenziali: 5 per mille;
        d) all'utilizzo  di  sottotetti:  5  per  mille  da applicare
limitattamente  alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
      7)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;
      8)  aliquota  agevolata  speciale  per  le  unita'  immobiliari
concesse   in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni  definite  dagli  accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3,
della legge n. 431/1998: 4 per mille;
      9)  aliquota  speciale, per gli immobili non locati per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni: 6 per mille;
    B)  di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, Euro 103,29, rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  esse
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per  la determinazione dell'imposta dovuta per le predette
unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di Euro 103,29
di  cui  sopra,  sia  elevato  ad  Euro 139,44  e  comunque non oltre
l'importo  dell'imposta  dovuta. Per abitazione principale si intende
quella  nella  quale  il  contribuente  che  la  possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  ed i suoi familiari
dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
    C)   di   stabilire   che,   per  le  abitazioni  principali  dei
contribuenti  che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare
disagio economico-sociale:
      titolari di pensioni sociali;
      titolari  di  pensioni  di  invalidita' totale e privi di altri
redditi  oltre  l'abitazione  principale:  sia applicata l'elevazione
della  detrazione  spettante  a  Euro 258,23  e  comunque  non  oltre
l'importo dell'imposta dovuta;
    D)  di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento
per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  e di fatto non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' puo' essere accertata dal
contribuente  con  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, nella quale
deve  dichiarare  la  data  di  inizio  delle  condizioni che rendono
inabitabile  e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha
l'obbligo  di  comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente,  la  data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il  comune  puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
    (Omissis).