Il  comune  di  Castelplanio  (provincia  di Ancona) ha adottato,
l'8 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    2. di  determinare,  giusto  quanto  premesso  ed  illustrato, le
seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno
2003:
      aliquota base 5 per mille;
      aliquota  base  del  5  per  mille  estesa  (con  esibizione di
autocertificazione sia del comodante che del comodatario), anche:
        per   gli  alloggi  posseduti  in  aggiunta  alla  abitazione
principale,   dati   in   uso   gratuito   (anche   senza  formalita'
contrattuali)  a  parenti  in  linea  retta  sino  al  sesto grado di
parentela;
        per  le  abitazioni  principali  concesse  in  uso gratuito a
parenti  in  linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai
sensi  degli  articoli  75  e 76 del codice civile e dell'art. 59 del
decreto legislativo n. 466/1997;
        per  gli  alloggi  dati in uso ad altre persone con contratto
registrato di locazione o di comodato;
      aliquota   elevata   al   6,5   per   mille  per  gli  immobili
classificabili nel gruppo catastale «D»;
      aliquota al 7 per mille per:
        alloggi  non  locati, o per i quali non sia esibito contratto
registrato  di  locazione  o  comodato  posseduti  in  aggiunta  alla
abitazione  principale  o  non  venga  resa  specifica  dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla
cessione  in uso gratuito come abitazione principale del familiare in
linea  retta  o  in  linea collaterale come stabilito da disposizioni
regolamentari dell'ente;
        aree fabbricabili;
      per  le  pertinenze  accatastate  separatamente  si  applica la
medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;
    3. di  confermare,  altresi',  per  l'anno  2003,  in Euro 103,29
l'importo   della  detrazione  sull'ammontare  dell'imposta  comunale
immobili  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale;
    4. di  stabilire  che  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  e'  quella  in  cui  il  soggetto  passivo  ha la propria
residenza;  pertanto,  la  detrazione  e' riconosciuta unicamente nel
caso  di identita' fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la
persona che dimora abitualmente nell'unita' immobiliare.
    Nei  casi  di  immobile  concesso in locazione, comodato o in uso
gratuito  a  parenti  in  linea  retta o collaterale quale abitazione
principale come stabilito da disposizioni regolamentari in materia di
I.C.I.  e'  confermato  che  il proprietario delle unita' immobiliari
potra'  beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al
5 per mille e non anche della detrazione.
    (Omissis).