IL DIRIGENTE GENERALE
     del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali

  Visto lo Statuto della Regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  Regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  approvato  con  decreto  legislativo
29 ottobre  1999,  n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.
1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  il  D.D.G.  n.  6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare
l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e
dei  servizi  dell'assessorato  regionale  beni  culturali e pubblica
istruzione   delle   competenze   attribuite  al  dirigente  generale
dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;
  Visto  il  parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso
dalla  presidenza  della  regione  -  Ufficio  legislativo  e  legale
relativo  alla  competenza  in  ordine  all'apposizione  dei  vincoli
paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
  Visto  il  pro-memoria  prot.  n.  895 del 18 marzo 2003 con cui il
dirigente  dell'Unita'  operativa  VI - Tutela ambientale, competente
per  la  proposta,  ha rappresentato l'impossibilita' che il presente
provvedimento  sia  firmato  dal  dirigente  del  servizio  tutela  e
acquisizioni   per   assenza   dello   stesso,   dovuta   a   congedo
straordinario;
  Ritenuto  per  le  superiori considerazioni di dovere esercitare il
potere  di  firma,  gia'  delegato al dirigente del servizio tutela e
acquisizioni con il citato D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001, art.
8;
  Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto  il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001 che ha annullato il
D.A. 5172 del 1° febbraio 1996 di approvazione del Piano territoriale
paesistico delle Isole Egadi;
  Considerato  che  l'annullamento  del Piano territoriale paesistico
delle   Isole  Egadi  risulta  motivato  dall'inadeguato  livello  di
coinvolgimento  del  comune  nelle  procedure  di redazione del Piano
stesso cosi' come da parere n. 826/98 reso dal Consiglio di giustizia
amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;
  Tenuto  conto dell'accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito
fra  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali e i presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome,  che  ha disciplinato i
contenuti  e  i  metodi  della  pianificazione  paesistica regionale,
prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei p.t.p.
gia' redatti;
  Visto  il  D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002 con il quale l'assessore
regionale  per  i  beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione
competente  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 80/77, ha recepito
l'accordo   Stato-regioni   previo  parere  espresso  dalla  speciale
commissione  di  cui  all'art.  23 del regio decreto n. 1357/40 nella
seduta del 3 aprile 2002;
  Visti  il  D.D.S.  n.  5936  del  20 maggio  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  Regione  siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e il
successivo  D.D.S.  n.  7409  del  14 ottobre  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002
con  i  quali,  al fine di garantire le migliori condizioni di tutela
del  patrimonio  paesistico  e  ambientale,  l'arcipelago delle Isole
Egadi,  ricadente  nel  territorio  comunale di Favignana, costituito
dalle  isole  di  Favignana,  Levanzo  e  Marettimo e dagli scogli di
Formica  e  Maraone  ad  esclusione  dei  centri  abitati e dell'area
cimiteriale  esistente  e  in  ampliamento  di  Favignana, cosi' come
delimitato nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F»,
«G»,   «H»,   «I»   ed   «L»,  e'  stato  dichiarato  temporaneamente
immodificabile  in  applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30
aprile  1991,  n.  15,  fino  all'approvazione del piano territoriale
paesistico;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato  che  la  zona  in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Vista  la  nota  prot.  n.  2223 del 13 marzo 2003, con la quale la
Soprintendenza  di  Trapani  ha  chiesto la proroga del vincolo sopra
citato  in  quanto  la  zona in argomento, dotata di altissimi valori
paesistico-ambientali  che  non  risultano  sufficientemente tutelati
dall'art.  140  del testo unico n. 490/99, non e' ancora sottoposta a
pianificazione   paesistica   che,   gia'   avviata  ai  sensi  della
Convenzione  europea  del paesaggio (13 novembre 2000) e dell'Accordo
Stato-regioni  del  19 aprile  2001,  e'  nella fase conclusiva della
concertazione;
  Considerato  che  con  D.A.  n.  2667 del 10 agosto 1991 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Regione  siciliana  n.  53  del
16 novembre   1991,   l'intero   arcipelago   delle  Egadi  e'  stato
interamente  sottoposto  a  vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli
effetti della legge n. 1497/1939;
  Vista  la  nota  assessoriale  prot.  n.  186  del 15 gennaio 1998,
contenente  direttive  alle  Soprintendenze  in  ordine  alle  misure
cautelari  previste  dall'art.  5  della legge regionale n. 15/1991 e
agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione   risolutiva   dell'approvazione   del   P.T.P.  dell'area
suddetta,  dal  disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n.
1187  e  dell'art.  1  della  legge regionale 5 novembre 1973, n. 38,
applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato  per  quanto  sopra  espresso  che,  nelle  more  degli
accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al suddetto D.A. n. 5820
dell'8 maggio   2002,   necessari  per  la  rivisitazione  del  piano
territoriale   paesistico  delle  Isole  Egadi,  sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare  per  tre  mesi  e  comunque  per un periodo
complessivamente  non  superiore  a  un quinquennio dalla data di sua
entrata in vigore, il vincolo di immodificabilita' temporanea vigente
nell'arcipelago  delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale
di  Favignana  compreso  nelle  planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C»,
«D»,  «E»,  «F», «G», «H», «I» ed «L» e meglio individuato nei D.D.S.
n.   5936   del  20 maggio  2002  e  n.  7409  del  14 ottobre  2002,
preservandone  l'aspetto  naturale  e i valori estetico-ambientali ai
fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
  Ritenuto  infatti  che  la  contingente  assenza dello strumento di
pianificazione  del  paesaggio,  alla  quale questo assessorato, come
sopra   indicato,   ha   inteso   rimediare,  attivando  procedimenti
inequivocabilmente  preordinati  alla  redazione  e  approvazione del
P.T.P.  in questione, non puo' tradursi nella lesione degli interessi
pubblici  alla  conservazione  dell'ambiente  naturale  della zona in
questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E' prorogato per un periodo di tre mesi dalla data di sua scadenza,
giusta  D.D.S.  n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e D.D.S.
n.  7409  del  14 ottobre  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Regione  siciliana  n.  49  del  25 ottobre 2002 il vincolo di
immodificabilita'  temporanea  imposto  ai  sensi  e  per gli effetti
dell'art.   5   della   legge   regionale   30 aprile  1991,  n.  15,
nell'arcipelago  delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale
di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo
e  dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati
e  dell'area  cimiteriale  esistente  e  in ampliamento del comune di
Favignana,  cosi'  come  delimitato nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2,
«B»,  «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L» per effetto del D.D.S.
n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e del successivo D.D.S. n.
7409  del  14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 secondo le disposizioni e
le  modalita'  contenute  nei  sopra  citati  provvedimenti,  che  si
intendono tutti richiamati e confermati.