L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione del Consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare,
nella sua prosecuzione del 16 aprile;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   «Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», ed, in particolare,
l'art. 3 relativo al servizio universale;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998,
recante  «Finanziamento  del  servizio  universale  nel settore delle
telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE,  in  materia  di  telecomunicazioni»,  ed,  in particolare,
l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;
  Vista    la   propria   delibera   n.   2/CIR/99   concernente   la
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1998»;
  Vista la propria delibera n. 171/99 concernente «Regolamentazione e
controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da
Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  6/00/CIR  concernente  «Piano  di
numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa»;
  Vista    la   propria   delibera   n.   8/00/CIR   concernente   la
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1999»;
  Vista  la  propria  delibera  n. 271/01/CONS recante «modifica alle
condizioni  di  offerta  del  servizio  di  informazione  abbonati di
Telecom Italia S.p.a.»;
  Vista  la propria delibera n. 12/02/CIR recante «Applicabilita' del
meccanismo  di  ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno
2001»;
  Vista  la propria delibera n. 79/02/CONS recante «Rimodulazione del
prezzo del servizio 12 di informazione abbonati, per le comunicazioni
originate da apparati di telefonia pubblica»;
  Vista  la  nota del 18 luglio e del 24 ottobre 2002 con le quali la
societa'   Telecom  Italia  S.p.a.  ha  presentato  all'Autorita'  le
proposte  di variazione del pricing del servizio «12» per le chiamate
originate  da  clientela  Telecom  Italia  da apparecchi privati e di
telefonia   pubblica,   che   intenderebbe   attuare  con  decorrenza
30 dicembre 2002;
  Considerato che per quanto riguarda le chiamate da telefono privato
originate da abbonati di Telecom Italia, la proposta di variazione si
sostanzia  in  un  aumento  dagli attuali 0,43 euro a chiamata a 0,57
euro  a chiamata (al netto di IVA), con un incremento pari a circa il
32,5%;
  Considerato  che,  per  quanto  concerne le chiamate al servizio 12
originate  da  impianti  a  disposizione  del pubblico, la variazione
proposta  prevede  un  incremento del 100% degli scatti alla risposta
(che  passerebbero da 3 a 6) e nessuna variazione degli scatti legati
alla durata;
  Considerato  che,  in  base  alle  analisi  effettuate dagli uffici
dell'Autorita',  focalizzate  sul  confronto  internazionale  e sulla
valutazione   delle   motivazioni   addotte  da  Telecom  Italia  per
giustificare l'aumento richiesto, e' emerso che le tariffe di Telecom
Italia   per   il  servizio  «12»  da  telefono  pubblico  sono  solo
marginalmente   inferiori   (o   uguali)  alla  media  ponderata  dei
principali  paesi  europei  (Francia,  UK, Spagna e Germania), se non
addirittura  superiori  nel  caso  si  escluda la Germania (paese nel
quale  il  servizio  e'  concorrenziale e il prezzo non e' basato sul
criterio  dell'accessibilita'  del  servizio),  e  che  le condizioni
applicate da Telecom Italia per il servizio «12» da telefonia privata
sono  inferiori  alla  media che si ottiene considerando i principali
paesi  europei,  ed  allineate  alla  media  nel  caso  si escluda la
Germania;
  Considerato  che  il  servizio di informazione abbonati, rientrando
nell'ambito  del  servizio universale, e' soggetto ai vincoli dettati
dalla  normativa  di  riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e
dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
77/2001;
  Considerata  l'esigenza  di contenere gli oneri dei servizi inclusi
nel  servizio universale, tenendo conto della necessita' di garantire
l'accessibilita' di tali servizi;
  Considerato  che  le  condizioni  di fornitura del servizio «12» da
telefonia  fissa privata sono state definite dall'Autorita' nell'anno
2001  con  delibera 271/01/CONS, che ha stabilito le nuove condizioni
economiche  di  offerta  del  servizio,  passate dalle 635 lire + Iva
fissate  nel marzo  del  1992,  alle  attuali  840 lire + Iva, con un
incremento pari a circa il 32%;
  Considerato  che  la  misura di tale incremento e' stata effettuata
sulla  base  della  variazione  percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo  per  le famiglie di operai ed impiegati per il periodo marzo
1992-aprile 2001;
  Considerato che con tale delibera l'Autorita' ha definito modalita'
di  offerta  del servizio atte a consentire un contenimento dei costi
di esercizio dello stesso;
  Considerato   che   il  prezzo  delle  chiamate  al  servizio  «12»
effettuate  da  telefonia  pubblica  e'  stato riadeguato il 5 aprile
2002,  con  delibera  79/02/CONS, secondo le condizioni in precedenza
esposte;
  Considerato  che si assiste, nel coso degli anni, ad un progressivo
contenimento  del  costo  netto del servizio «12», ascrivibile ad una
pluralita'  di  cause,  tra  cui,  l'introduzione  di nuove modalita'
tecniche   di   fornitura   del   servizio  definite  dalla  delibera
271/01/CONS,  gli  effetti  prodotti  dagli  aumenti riconosciuti nel
corso  degli anni 2001 e 2002, la crescita delle chiamate al servizio
«12» originate da reti mobili;
  Considerato che, a partire dal 2001 Telecom Italia offre, in regime
di  prezzo,  un nuovo servizio informazioni abbonati, accessibile sia
ai   propri   clienti   che   ai  clienti  di  altri  operatori,  con
caratteristiche   qualitative   diverse   da   quelle   del  servizio
accessibile  attraverso  la  numerazione  12,  e  che  tale  servizio
dovrebbe consentire una condivisione dei costi attualmente attribuiti
al  servizio  12  attraverso  la verifica della specifica separazione
contabile richiesta dall'Autorita';
  Considerata   l'attivita'   svolta   al   fine  di  procedere  alla
determinazione  del  livello economico di accessibilita' del servizio
«12» nell'ambito del servizio universale;
  Considerato  l'esito  della  consultazione delle associazioni degli
utenti   e   dei  consumatori  tenutasi  in  data  19 novembre  2002,
relativamente  alla  variazione  dei  prezzi  di  alcuni  servizi  di
telefonia vocale;
  Considerato  che  la numerazione «12», utilizzata da Telecom Italia
per  l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, e' una
numerazione  per  servizi  speciali  nazionali, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;
  Considerato  che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali
nazionali  e' giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel
servizio universale;
  Considerato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo  per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo maggio
2001-ottobre 2002 e' stato pari al 3,13%;
  Ritenuto di non consentire la proposta di variazione del prezzo del
servizio   «12»   da  telefonia  pubblica,  sulla  base  dell'analisi
effettuata  con  riferimento ai prezzi praticati nei principali paesi
europei,  nonche'  in  considerazione  del  fatto  che la proposta di
Telecom Italia non appare supportata da motivazioni diverse da quelle
gia'   valutate   dall'Autorita'   con   riferimento   alla  delibera
79/02/CONS;
  Udita  la  relazione  conclusiva  del  commissario  dott.ssa  Paola
Manacorda,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  prezzo  del  servizio  «12» di informazione abbonati per le
comunicazioni   originate  da  apparecchi  privati  e'  pari  a  44,3
centesimi di euro + IVA.
  2.  Le  condizioni  economiche  di  offerta del servizio, di cui al
precedente  comma  1,  sono  comunicate  al  pubblico, secondo quanto
previsto   dall'art.  16,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318/97.
  3.  Telecom  Italia  S.p.a. e' tenuta a predispone entro la data di
vigenza  delle nuove condizioni economiche di cui al precedente comma
1  e  per  la  durata  di  almeno novanta giorni un avviso telefonico
registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche
di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.
  4.   I  prezzi  per  il  servizio  «12»  erogato  da  apparecchi  a
disposizione del pubblico rimangono invariati.