IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la  legge  10 febbraio  1992  n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista   le  legge  27  marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  22 novembre  1995 con il quale e'
stata  riconosciuta  la indicazione geografica tipica «Nettuno» ed e'
stato  approvato  il  relativo  disciplinare di produzione pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 302 del 29 dicembre
1995;
  Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contente disposizioni
interative  dei  disciplinari  di  produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle regioni e nelle province autonome
del territorio nazionale;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Federazione  Provinciale
Coltivatori  Diretti  di  Roma  in  data  22 gennaio  2003, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Nettuno»;
  Visti  il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche  dei  Vini» sulla predetta istanza e la proposta
del  relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione
di  origine  controllata  «Nettuno»  formulati  dal Comitato stesso e
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 40 del
18 febbraio 2003;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata per i vini «Nettuno» e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopracitato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
«Nettuno»  ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di origine controllata «Nettuno» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma l del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
  La indicazione geografica tipica «Nettuno» riconosciuta con decreto
dirigenziale  22 novembre  1995, deve intendersi revocata a decorrere
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, fatti salvi
tutti gli effetti determinatisi.