IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista le legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Nettuno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995; Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contente disposizioni interative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale; Vista la domanda presentata dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Roma in data 22 gennaio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno»; Visti il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini» sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Nettuno» formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2003; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Nettuno» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopracitato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Nettuno» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata «Nettuno» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma l del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. La indicazione geografica tipica «Nettuno» riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.