IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

   Vista  la  Legge  8  luglio  1986, n. 349 recante "Istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
   Visto  il  Decreto  Legislativo  5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui rifiuti,
pericolosi  e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
e successive integrazioni e modificazioni;
   Visto  in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997  n.  22  che  disciplina  le  attivita' di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati;
   Vista  la  Legge  9  dicembre  1998,  n.  426  concernente  "Nuovi
interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e
4,  che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di
bonifica    e    ripristino    ambientale    dei    siti   inquinati,
l'identificazione  di  un  primo  elenco di interventi di bonifica di
interesse  nazionale  e la perimetrazione degli ambiti compresi negli
interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente
sentiti i Comuni interessati;
   Visto  il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente
"Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni";
   Visto  il  Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la
legge  di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recente "Modificazioni al
Decreto  Legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 nonche' alla Legge 23
agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";
   Visto   il   Decreto   Ministeriale  18  settembre  2001,  n.  468
"Regolamento  recante:  programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale;
   Visto  l'art.  14 della legge 31 luglio 2002, n, 179 "Disposizioni
in  materia ambientate" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge
n.  426  del  9  dicembre  1998  nove siti da bonificare di interesse
nazionale  tra  cui  quello di "Brescia - Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare)";
   Vista   la   nota  del  6  settembre  2002,  prot.  8351/RIBO/DI/B
indirizzata   alla   Regione  Lombardia  ed  all'ARPA  della  Regione
Lombardia   con   la   quale  vengono  indicati  alcuni  criteri  per
l'individuazione  delle  aree  da  inserire  nel  perimetro  e  viene
richiesto  di  fornire  elementi  conoscitivi  utili  ai  fini  della
definizione   del   perimetro  del  sito  "Brescia  -  Caffaro  (aree
industriali   e  relative  discariche  da  bonificare)"  nonche'  una
cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;
   Vista  la  nota  prot.  n.  92l9/RIBO/DI/P/B  del  4  ottobre 2002
indirizzata al Comune di Brescia con la quale vengono indicati alcuni
criteri  per  l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e
viene  richiesto  di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della
definizione   del  perimetro  del  sito  "Brescia  -  Caffaro,  (aree
industriali   e  relative  discariche  da  bonificare)"  nonche'  una
cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;
   Vista  la  nota prot. n. 9302/RIBO/DI/B dell'8 ottobre 2002 con la
quale il Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  ha  convocato  per  il  giorno  14 ottobre 2002 presso la
Regione  Lombardia  una  riunione  tecnica  di  coordinamento  per la
definizione del perimetro del sito;
   Considerato che nella riunione tecnica tenutasi in data 14 ottobre
2002  presso  gli  Uffici  della Regione Lombardia si e' convenuto di
effettuate  ulteriori  approfondimenti al fine di definire le aree da
inserire  nella  perimetrazione  tenendo  conto  dei criteri indicati
nelle  sopracitate  note del 6 settembre 2002, prot. 8351/RIBO/DI/B e
del 4 ottobre 2002 prot. n. 9219/RIBO/DI/P/B;
   Considerato che in data 17 ottobre 2002 si e' svolta a Brescia una
seconda  riunione  tecnica,  alla quale hanno partecipato il Servizio
RIBO,  la  Regione  Lombardia,  l'ARPA  della  Provincia  di Brescia,
l'Amministrazione  comunale  di  Brescia, l'ASL di Brescia nonche' le
Amministrazioni  comunali di Castegnato e di Passirano nella quale e'
stato  tra  l'altro  concordato,  secondo quanto indicato dal verbale
della  riunione  sottoscritto  dai  partecipanti,  di  inserire nella
perimetrazione  del  sito  le  discariche  di  Pianera e Pianetino in
comune di Castegnato e la discarica di Vallosa in comune di Passirano
e,  per  quanto  riguarda  il  Comune  di Brescia, di comprendere nel
medesimo  perimetro  l'area delimitata dall'ordinanza del Sindaco del
23  febbraio  2002,  le  rogge a valle della stessa, in ragione della
loro    potenziale   contaminazione   derivante   dall'area   oggetto
dell'Ordinanza, nonche' le discariche dette di via Caprera;
   Vista  la  nota del 4 novembre 2002, prot. n. Q1.2002.00 35211 con
la  quale  la Regione Lombardia, ad integrazione di quanto concordato
nella  riunione  del  17  ottobre 2002, chiede di ricomprendere nella
perimetrazione del sito anche le aree sulle quali siano state avviate
le procedure previste dall'art. 9, comma 1, del D.M. 25 ottobre 1999,
n. 471;
   Vista  la  nota  prot.  n.  Q1.2002.00 38351 del 25.11.2002 con la
quale  la  Regione  Lombardia  trasmette al Ministero dell'Ambiente e
della  Tutela del Territorio il verbale della riunione tenutasi tra i
rappresentanti  degli  Enti  Locali  interessati  il 25 novembre 2002
presso  gli  Uffici  della  Regione  Lombardia  nella  quale e' stata
concordata la nuova proposta di perimetrazione del sito comprendente,
per  i  suoli:  l'area  oggetto  dell'Ordinanza sindacale, il sistema
delle  rogge  a  sud  dell'area oggetto dell'Ordinanza, le discariche
dette  di  via  Caprera,  le  discariche dette Pianera e Pianetino in
Comune di Castegnato e Vallosa in Comune di Passirano nonche' le aree
Comparto  Milano,  Bruschi  &  Muller,  CarnPetroli, Pietra e Spedali
Riuniti  di  Brescia  (pozzo P78/1) oggetto di autodenuncia ex art. 9
del  D.M.  471/99  e, per il comparto acque sotterranee, un'area piu'
vasta   delimitata   sulla   base   delle  evidenze  analitiche  gia'
disponibili di contaminazione della falda;
   Vista la nota prot. 829 del 24 gennaio 2003 con la quale il Comune
di  Castegnato  ha  trasmesso  documentazione  tecnica  relativa alle
attivita'   di   caratterizzazione   effettuate  sull'area  della  ex
discarica  RSU  sita  in  localita' Pianera ivi compresa la copia dei
certificati  delle  analisi chimiche effettuate da istituto privato e
dall'ARPA  nonche'  il verbale della Conferenza dei Servizi convocata
dal   Comune   medesimo   in  seguito  alle  summenzionate  indagini,
sottoscritto  dall'ARPA,  dalla  Provincia di Brescia, dall'ASL e dal
Comune   di   Castegnato,   dal  quale  risulta  che  il  livello  di
inquinamento    riscontrato    nel    sito    interessato    presenta
caratteristiche  analoghe  ad altri siti utilizzati come discarica di
RSU  e  non  risultano,  in  base  alle indagini effettuate, elementi
conoscitivi  che possano ricondurre ad avvenuti conferimenti nella ex
discarica di cui trattasi rifiuti di industrie chimiche significativi
per quantita' e pericolosita' in termini di inquinamenti;
   Considerato  che con la stessa nota il Comune di Castegnato chiede
di  voler  prendere  in considerazione l'opportunita' di non inserire
nel  decreto  di  perimetrazione  del  Sito  "Brescia - Caffaro (aree
industriali  e  relative  discariche  da  bonificare)" l'area dell'ex
discarica RSU in localita' Pianera;
   Considerato   che   i  dati  trasmessi  non  indicano  assenza  di
contaminazione bensi' contaminazione analoga a quella riscontrata nei
siti  utilizzati come discariche di RSU e non consentono di escludere
totalmente  la  presenza  di rifiuti industriali e che non sussistono
pertanto condizioni per escludere la discarica Pianera dal perimetro;
   Considerato  che  sulle  aree  perimetrale dei suoli e della falda
saranno  effettuate  attivita'  di caratterizzazione per accertare le
effettive  condizioni  di  inquinamento  al  fine  di  pervenire alla
individuazione del perimetro definitivo;

                               DECRETA
                             Articolo 1

   Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa
in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attivita'
di   monitoraggio,   sono   individuate   all'interno  del  perimetro
provvisorio  indicato  nelle cartografie in scala 1: 35.000, allegate
al presente Decreto.
   Le  cartografie  ufficiali  sono conservate in originale presso il
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela del Territorio ed in copia
conforme presso la Regione Lombardia.
   L'attuale   perimetrazione   non  esclude  l'obbligo  di  bonifica
rispetto   ad  eventuali,  ulteriori  aree  che  dovessero  risultare
inquinate  o che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti
locali. non sono state individuate con il presente Decreto.
   La   perimetrazione  potra'  essere  modificata  con  Decreto  del
Ministro  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui
dovessero  emergere  altre  aree  con  una  possibile  situazione  di
inquinamento,   tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti
analitici e/o interventi di bonifica.