LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
   PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visti  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  lo  schema  di  decreto  interministeriale  recante:  «Piani
triennali di sorveglianza sanitaria e ambientale sugli effetti dovuti
all'uso  di prodotti fitosanitari», trasmesso dal Dipartimento affari
giuridici  e  legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
il 5 ottobre 2001;
  Considerato   che,   in   sede   tecnica  il  15 novembre  2001,  i
rappresentanti  regionali  hanno  presentato  alcune  osservazioni  e
proposte  di  emendamenti,  tenuto conto delle modifiche intervenute,
nel  contempo,  al Titolo V della Costituzione e che nella successiva
riunione  tecnica  del  25 febbraio  2003, i rappresentanti regionali
chiedevano  che  i  contenuti  dello  schema  di  decreto divenissero
oggetto di un accordo da sancire in questa Conferenza;
  Visto  lo  schema  di  accordo  in oggetto, trasmesso dal Ministero
della  salute con nota dell'8 aprile 2003 nel testo convenuto in sede
tecnica  sul  quale  la  regione  Veneto,  a  nome  del coordinamento
interregionale,  con  nota  del  22 aprile  2003,  ha  comunicato  di
convenire;
  Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
i  presidenti  delle regioni e delle province autonome hanno espresso
avviso favorevole all'accordo;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sancisce   il  seguente  accordo  tra  il  Ministro  della  salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati:
                               Art. 1.
                    Adozione dei piani triennali
  1. Si conviene di adottare i seguenti piani nazionali triennali:
    a) piano  per  il controllo e la valutazione di eventuali effetti
derivanti  dall'utilizzazione  dei prodotti fitosanitari sulla salute
degli  operatori  e  della  popolazione esposta a residui di sostanze
attive  dei  prodotti  fitosanitari  negli  alimenti, nelle bevande e
nell'ambiente;
    b) piano  per  il controllo e la valutazione di eventuali effetti
derivanti  dall'utilizzazione  dei prodotti fitosanitari sui comparti
ambientali vulnerabili;
    c) piano  per  il controllo e la valutazione di eventuali effetti
dovuti  alla  presenza  simultanea di residui di piu' sostanze attive
nello  stesso  alimento  o  bevanda  con particolare riferimento agli
alimenti per la prima infanzia.
  2.  I piani nazionali triennali di cui al comma 1 sono attuati, con
inizio   dall'anno   2003,   con  specifici  programmi  di  cui  agli
articoli 2, 3 e 4 del presente accordo.