IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive integrazioni e
modificazioni recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale
e della ceramica di qualita»;
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che
attribuisce  al  Ministro  delle  attivita'  produttive  il potere di
determinare  i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse (Euro
1.033.000  per  l'anno  2002  e Euro 2590.000 per ciascuno degli anni
2003 e 2004) indicate al comma 1 dello stesso art. 13;
  Sentito il Consiglio nazionale ceramico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Definizione e finalita' delle iniziative
  1.  Le  risorse  citate nelle premesse sono destinate alla tutela e
allo sviluppo del comparto ceramico, al fine della valorizzazione dei
marchi «Ceramica artistica e tradizionale» e «Ceramica di qualita» di
seguito  denominati  rispettivamente  CAT e CQ, istituiti con decreto
del  Ministro  delle  attivita'  produttive 26 giugno 1999 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997.
  2. Il marchio CAT ha lo scopo di tutelare le ceramiche artistiche e
tradizionali prodotte in conformita' al disciplinare tipo, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 e ai disciplinari
di zona approvati dal Consiglio nazionale ceramico;
  3.  Il  marchio  CQ  ha  lo  scopo  di tutelare le altre produzioni
ceramiche   effettuate   in   conformita'  all'apposito  disciplinare
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997.