IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive integrazioni e modificazioni recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita»; Visto l'art. 13, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il potere di determinare i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse (Euro 1.033.000 per l'anno 2002 e Euro 2590.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004) indicate al comma 1 dello stesso art. 13; Sentito il Consiglio nazionale ceramico; Decreta: Art. 1. Definizione e finalita' delle iniziative 1. Le risorse citate nelle premesse sono destinate alla tutela e allo sviluppo del comparto ceramico, al fine della valorizzazione dei marchi «Ceramica artistica e tradizionale» e «Ceramica di qualita» di seguito denominati rispettivamente CAT e CQ, istituiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 giugno 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997. 2. Il marchio CAT ha lo scopo di tutelare le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte in conformita' al disciplinare tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 e ai disciplinari di zona approvati dal Consiglio nazionale ceramico; 3. Il marchio CQ ha lo scopo di tutelare le altre produzioni ceramiche effettuate in conformita' all'apposito disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997.