IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale
sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 aprile  2003 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
citata legge n. 264;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  in  data  8 maggio  2003  che  regolano la
immatricolazione  degli  studenti  stranieri a corsi universitari per
l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al
contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
  Vista  l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle  singole
Universita'  con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b), c), della richiamata legge n. 264;
  Vista  la  nota  in  data  16 maggio 2003 con la quale il Ministero
della  salute  ha  fornito  indicazioni  sul fabbisogno professionale
dell'area sanitaria;
  Vista  la  nota  in  data  24 giugno  2003 con la quale il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il
proprio parere;
  Ritenuto  inopportuno, per le considerazioni espresse dal Ministero
della  salute  con la su riferita nota, l'incremento del numero delle
immatricolazioni  per  il  corso  di laurea specialistica in medicina
chirurgia, rispetto all'anno accademico precedente;
  Considerata,  peraltro,  la  impossibilita'  di contenere il numero
delle stesse immatricolazioni nel limite indicato dal Ministero della
salute  in  quanto  le  Universita' hanno gia' pianificato le proprie
attivita'  in  base  alle  strutture  a  disposizione  e  una diversa
determinazione  dei posti comporterebbe una nuova programmazione che,
allo stato attuale, risulterebbe per loro impossibile;
  Ritenuto,   alla   luce  delle  suindicate  motivazioni,  di  dover
confermare  per  l'anno  accademico  2003/2004  il  numero  dei posti
determinati  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  degli studenti
comunitari  e  non  comunitari residenti in Italia al corso di laurea
specialistica  in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S per
l'anno accademico 2002/2003;
  Ritenuto  di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le
Universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni al corso di
laurea  specialistica  in  medicina e chirurgia afferente alla classe
46/S  e'  determinato  in  7.482  per  gli  studenti comunitari e non
comunitari  residenti  in  Italia  di  cui  all'art.  26  della legge
30 luglio  2002,  n.  189,  e  in 430 per gli studenti non comunitari
residenti  all'estero  e  ripartito  fra  le  Universita'  secondo la
tabella  allegata  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  2.  Le  Universita'  che  insistono  nella  stessa  regione possono
concordare  una  diversa ripartizione dei posti, previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.