IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  la  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il  decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003, n. 184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Viste  le  richieste  presentate  dalle  ditte  Maga Team S.r.l.,
I.T.A.  S.r.l.,  Cigars & Tobacco Ireland Limited, tramite il proprio
rappresentante,  Cigars  &  Tobacco  ltaly S.r.l., Diplomatico Cigars
S.r.l., Pipe Brebbia S.r.l., Diadema S.p.a., British American Tobacco
Italia  S.p.a.  e  Gutab S.a.s. intese ad ottenere l'iscrizione nella
tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
    Considerata   l'opportunita'   di  prevedere  ulteriori  tipi  di
condizionamenti   di   tabacchi   lavorati   di  cui  e'  ammessa  la
circolazione;
    Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B - sigari e
sigaretti  - e nella tabella C - tabacco da fumo trinciato - allegate
al  decreto  direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al
pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;
    Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art. 2 della citata
legge  13 luglio  1965,  n.  825, e successive modificazioni, occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie  marche  di  tabacchi lavorati
esteri  di  provenienza  UE,  in conformita' ai prezzi indicati nelle
citate  richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui
alle  tabelle  B,  C e D allegate al decreto direttoriale 19 dicembre
2001 e successive integrazioni;
    Ritenuto,  infine,  che  occorre  provvedere,  su richiesta delle
ditte  I.T.A. S.r.l. e Maga Team S.r.l. al cambio di denominazione di
alcune  marche  di  tabacco  lavorato nonche', su istanza della ditta
Gallaher  Italia  S.r.l., al cambio di classificazione e di prezzo di
alcune  marche  di tabacco gia' iscritte in tariffa di vendita ma non
ancora commercializzate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le   lettere  b)  e  c)  dell'art.  2  del  decreto  direttoriale
22 febbraio  2002  e  successive  integrazioni  sono sostituite dalle
seguenti:
      b) trinciati scatole, buste o altri involucri da gr 2,5 - 3 - 4
- 5 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 110 - 200;
      c) sigari  e sigaretti: in scatole o involucri da 1 - 2 - 3 - 4
-  5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30 -
32 - 36 - 40 - 42 - 50 e 100 pezzi.