L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del  24 luglio  2003,  in  particolare  nella  sua  prosecuzione  del
25 luglio 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   «Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/ CE, in materia di telecomunicazioni»;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni
in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/19/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio   del  7 marzo  2002  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione    elettronica    e    alle    risorse   correlate,   e
all'interconnessione delle medesime;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
  Vista   la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7 marzo  2002  relativa  al  Servizio universale e ai
diritti   degli   utenti  in  materia  di  comunicazione  elettronica
(«direttiva servizio universale»);
  Vista  la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella  riunione  del  7 settembre 1999, relativa alla «Determinazione
degli   organismi  di  telecomunicazioni  aventi  notevole  forza  di
mercato»;
  Vista   la   delibera   n.   2/00/CIR,  recante  «Linee  guida  per
l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di
rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei
servizi  innovativi»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
28 marzo 2000;
  Vista la delibera n. 148/01/CONS, recante «Adozione del regolamento
concernente  la  risoluzione  delle  controversie  tra  organismi  di
telecomunicazioni»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  85
dell'11 aprile 2001;
  Vista  la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom
Italia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 13 aprile
2002;
  Vista  la  delibera  n.  9/02/CIR,  recante  «Norme  di  attuazione
dell'art.  1,  comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri
di  applicazione  agli  Internet  Service  Provider  delle condizioni
economiche  dell'offerta  di  riferimento», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2009;
  Vista  la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella  telefonia  fissa»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 27 giugno 2002;
  Vista  la  delibera  n.  350/02/  CONS, recante «Identificazione di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno  2000»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  278,  del
27 novembre 2002;
  Vista  la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom
Italia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 56 dell'8 aprile
2003;
  Vista   la   delibera   n.   3/03/CIR,   recante  «Criteri  per  la
predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante
l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe
massime  applicabili»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
22 marzo 2003;
  Vista  la  delibera  n.  160/03/CIR,  recante  «Identificazione  di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno   2001»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  134  del
12 giugno 2003;
  Vista   la   delibera  n.  183/03/CONS,  recante  «Misure  relative
all'offerta  pubblica  di  servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003;
  Vista  la  delibera  n.  289/03/CONS,  recante  «Regolamentazione e
controllo  dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti
da  Telecom  Italia»  del  23 luglio  2003, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
  Vista  l'offerta  di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2003,
pervenuta all'Autorita' in data 11 aprile 2003;
  Vista  la  delibera  n.  7/03/CIR,  recante «Consultazione pubblica
concernente  l'offerta  di  riferimento di Telecom Italia S.p.a., per
l'anno 2003», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio
2003;
  Visti  gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i
commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;
  Visti gli atti del procedimento;
  Sentita in audizione la societa' Telecom Italia;
  Sentiti  in  audizione  gli  operatori Albacom, Atlanet, Edisontel,
Fastweb,  Plug-it,  Telecom  Italia  Mobile, Tiscali, Welcome Italia,
Wind-Infostrada;
  Considerato  che  in data 24 aprile 2003 l'Autorita' ha avviato due
procedimenti   concernenti   rispettivamente   la   «Definizione   di
metodologie  contabili  per la rete di accesso della Societa' Telecom
Italia  S.p.a.»  e  la  «Revisione  del  tasso  di  remunerazione del
capitale della rete fissa della societa' Telecom Italia»;
  Considerato quanto segue:
A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO.
  1.   La   societa'   Telecom  Italia  ha  pubblicato  l'offerta  di
riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003.
  L'Autorita'  ha avviato il procedimento di valutazione dell'offerta
di   riferimento   disponendo,   con  la  delibera  n.  7/03/CIR,  lo
svolgimento  di  una  consultazione pubblica finalizzata ad acquisire
osservazioni,   elementi  di  informazione  e  documentazione,  dagli
organismi  di  telecomunicazioni  ai quali si applicano le condizioni
tecniche e economiche dell'offerta di riferimento 2003.
  Le  risposte  degli  operatori  alla  consultazione  hanno messo in
evidenza la necessita' di esaminare, da un lato, alcuni meccanismi di
applicazione  del network cap e, dall'altro, di definire in modo piu'
completo  alcuni  aspetti tecnici presenti nell'offerta presentata da
Telecom Italia che potrebbero limitare l'offerta di servizi wholesale
e retail da parte degli operatori interconnessi.
  2.   Le   principali   tematiche   sollevate  nelle  risposte  alla
consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli
operatori rispondenti nel corso di un'audizione.
  Successivamente e' stato condotto un puntuale confronto con Telecom
Italia  sui  contenuti  tecnico-economici dell'offerta di riferimento
relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed ai punti
di approfondimenti rilevati dagli uffici dell'Autorita'.
B. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL MECCANISMO DI NETWORK CAP.
  1. Nel corso del procedimento l'Autorita' ha proceduto a verificare
il  rispetto  dei vincoli di cap, nonche' il contenuto dei panieri in
termini  di  servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi. Le
valutazioni dell'Autorita' sono riportate nel seguito.
  2. In merito all'osservanza dei vincoli di cap previsti dall'art. 5
della delibera n. 3/03/CIR e di seguito riportati:
    1) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
    2) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
    3) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
    4) Servizi accessori: IPC-IPC,
l'Autorita'   ha   rilevato   che  la  variazione  percentuale  annua
dell'Indice  dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa
al  mese  di giugno  2002  (calcolata  a  partire  da giugno 2001) ed
adottata  da  Telecom Italia nella definizione dei cap dei panieri e'
pari  al  2,4%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella
verifica  del  meccanismo  di  price  cap,  e'  stato  calcolato come
variazione  percentuale  della  media  su dodici mesi dell'indice dei
prezzi  al  consumo  (senza  tabacchi)  per  famiglie  di  operai  ed
impiegati.
  L'esame  svolto  ha  permesso  di  verificare il rispetto, da parte
delle  condizioni  economiche proposte da Telecom Italia, dei vincoli
imposti dall'art. 5, commi 1 e 6 della delibera n. 3/03/CIR.
  In  allegato  e'  riportato,  per  ognuno dei panieri, un prospetto
riepilogativo  delle  variazioni  di  spesa previste per ciascuno dei
panieri  e  la  relativa  verifica  di  rispetto  dei  vincoli di cap
suesposti.
  3. Telecom Italia ha inserito all'interno dei panieri dei servizi a
traffico  del  network  cap,  il  servizio  di  consegna del traffico
Internet  con protocollo ISDN/DSS1, introdotto con l'art. 1, comma 2,
della delibera n. 2/03/CIR.
  Dall'esame dell'offerta di riferimento 2003 emerge, inoltre, che la
differenza  tra  i  valori  economici  delle  due  tabelle  24  e  25
dell'offerta  di  riferimento  2003, relative entrambe al servizio di
consegna  del  traffico  Internet  con  protocollo  ISDN/DSS1, non e'
consistente  con  il  servizio  di  sola  raccolta. Telecom Italia ha
asserito  che tale differenza e' dovuta alla computazione di costi di
gestione degli operatori che, nel caso di offerta di conversione DSS1
associata con la prestazione di raccolta, non sarebbero valorizzati.
  L'Autorita'  ritiene  opportuno  che  le  condizioni economiche del
servizio  siano  valutate  sulla  base  dei  costi  sottostanti e non
all'interno  del  meccanismo  di  network  cap.  Tale  variazione non
comporta  allo  stato  alcun effetto sui restanti servizi soggetti al
vincolo  di  cap  in  quanto  i  relativi  volumi risultano nulli nel
periodo di riferimento.
  A  tal  proposito, l'Autorita' ritiene opportuno evidenziare che il
servizio  di  consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1
e'  stato  introdotto  come  prestazione  opzionale  del  servizio di
raccolta  e  che  il  prezzo  di tale prestazione, in quanto soggetta
all'obbligo  di  verifica  di orientamento al costo, deve comprendere
tutti i costi pertinenti.
  4.  Relativamente  alle  variazioni  di  prezzo proposte da Telecom
Italia  per i servizi per i quali e' stato registrato un volume nullo
di  vendita  nel  corso  del  periodo  di riferimento, l'Autorita' ha
evidenziato  che  qualsiasi  variazione  di  prezzo  per tali servizi
all'interno  di  uno specifico paniere non influisce sul rispetto del
vincolo  per  il  paniere in esame. Non vi e', infatti, alcun effetto
economico  all'interno  del  paniere in quanto, indipendentemente dal
prezzo  applicato,  il  peso  di tali servizi e' sempre nullo. Appare
quindi  evidente  che  tale  circostanza  consentirebbe all'operatore
notificato di variare il prezzo dei servizi a volume nullo in maniera
arbitraria,  senza alcun riferimento sia ai costi del servizio sia al
rispetto  dei vincoli di cap. L'Autorita' ritiene che la possibilita'
di variare in maniera arbitraria, all'interno di un sistema di cap, i
prezzi  dei  servizi  a  valore nullo sia suscettibile di determinare
distorsioni  sul  mercato dell'interconnessione, e, pertanto, ritiene
opportuno  disciplinare la formazione del prezzo dei servizi a volume
zero nel seguente modo:
    a) servizi  gia' presenti nelle precedenti offerte di riferimento
(le  cui  condizioni  economiche risultano essere gia' state valutate
rispetto  ai  relativi costi): le condizioni economiche sono definite
applicando  al  valore dell'anno precedente la variazione complessiva
del paniere che contiene il servizio stesso;
    b) servizi  di  nuova introduzione: le condizioni economiche sono
definite sulla base del principio di orientamento al costo del prezzo
del servizio.
  5.  L'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  punto 1, della delibera n.
2/03/CIR  dell'Autorita' prevede che Telecom Italia renda disponibili
agli operatori circuiti di interconnessione a 34 Mbps ed a 155 Mbps e
le  relative  porte  di  interconnessione  sulle proprie centrali nel
rispetto del principio di parita' di trattamento.
  Rinviando   al   considerando   C1.2   per  i  flussi  a  34  Mbps,
relativamente  ai  flussi  di  interconnessione  a  155  Mbps Telecom
Italia,  nell'inserire  tali flussi nell'offerta di riferimento 2003,
ha  applicato condizioni economiche che, a parere dell'Autorita', non
sono  rispondenti  a quanto indicato dalla delibera n. 2/03/CIR ed in
particolare  al  considerando  D della medesima delibera. Infatti, in
tale provvedimento e' stato previsto che le condizioni economiche dei
flussi  di  interconnessione  a  34  Mbps e 155 Mbps dovessero essere
determinate   in   maniera   coerente   con   quelle  dei  flussi  di
interconnessione  gia'  inclusi  nell'offerta di riferimento e con le
altre  offerte di linee affittate esistenti relativamente ai rapporti
di prezzo rispetto ai circuiti a 2 Mbps.
  Tale  condizione non appare verificata. Infatti, si puo' verificare
che  per  i CDN retail i prezzi dei circuiti a 155 Mbps sono tra 14 e
17 volte quelli dei circuiti a 2 Mbps di uguale lunghezza e tipologia
di offerta, mentre per i flussi di interconnessione il corrispondente
rapporto  tra  i  prezzi  dei  flussi a 155 Mbps e quelli a 2 Mbps e'
compreso tra 30 e 38.
  Telecom  Italia  giustifica le differenze di costo facendo presente
che le offerte di circuiti di interconnessione a 155 Mbps sono basate
su portanti di trasmissione a 2,5 Gbps, anche al fine di offrire agli
OLO  costi  prospettici  incrementali  minori  in caso di ampliamento
della capacita'.
  L'Autorita'  rileva  che  la scelta di tale catena impiantistica e'
stata  effettuata  autonomamente  da  Telecom Italia ed, inoltre, che
tale  scelta tecnica non consente di utilizzare in maniera efficiente
l'infrastruttura a 2,5 Gbps, considerando, peraltro, che non e' stata
fornita  evidenza  di  sviluppi  della  domanda di capacita' da parte
degli operatori che giustifichino tale scelta.
  Dall'analisi  delle condizioni economiche proposte emerge, inoltre,
un'anomalia  in  quanto  i circuiti di interconnessione a 155 Mbps di
lunghezza  10 Km presentano prezzi superiori a quelli di lunghezza 11
Km.
  Alla  luce  di quanto sopra esposto l'Autorita' ritiene che Telecom
Italia  non possa ribaltare il costo di proprie scelte impiantistiche
sugli  operatori  interconnessi e che pertanto l'offerta dei circuiti
di   interconnessione   a   155  Mbps  debba  essere  riformulata  in
ottemperanza a quanto gia' previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.
  6.  In  merito alle condizioni economiche dei servizi soggetti alla
verifica  di orientamento al costo, gli operatori hanno segnalato una
particolare  criticita'  relativa  alla  valutazione delle condizioni
economiche applicate al servizio di raccolta delle chiamate originate
da  telefonia  pubblica  ed indirizzate a numerazioni non geografiche
degli OLO.
  Per  tale  servizio, infatti, Telecom Italia ha proposto un aumento
rilevante e pari a circa il 36% della quota di surcharge sul servizio
di raccolta.
  Gli  operatori  hanno  richiesto  una  valutazione delle condizioni
economiche  di tale servizio anche dal punto di vista concorrenziale,
tenuto conto della presenza di Telecom Italia nel mercato wholesale e
retail  della  telefonia  pubblica  offerta  su  carte pre-pagate, In
particolare gli operatori alternativi hanno evidenziato la necessita'
di  formulare  le proprie offerte sulla base di condizioni economiche
certe  e che l'adeguamento alle variazioni dei costi dei prezzi delle
proprie  offerte  richiede  tempi  congrui al fine della produzione e
distribuzione  delle  carte  pre-pagate.  Un  rilevante aumento della
quota  di  surcharge  puo'  comportare impatti nella redditivita' del
servizio  offerto  dagli  operatori  alternativi almeno fino a quando
tale  aumento  non  possa  essere  opportunamente  considerato  nella
formulazione della propria offerta.
  La  valutazione  del  prezzo  applicato alla surcharge da telefonia
pubblica  dovrebbe  essere condotta anche alla luce degli impatti sul
costo  netto  per  il  servizio  universale e delle relative quote di
contribuzione.
  Alla   luce   di   tali  considerazioni  l'Autorita'  ritiene  che,
coerentemente  con quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del decreto
ministeriale. Interconnessione (decreto ministeriale 23 aprile 1998),
l'aumento   della   quota   di   surcharge   possa  essere  applicato
dall'operatore  notificato solo dopo centottanta giorni dalla data di
pubblicazione  della proposta da parte di Telecom Italia (avvenuta il
giorno 11 aprile 2003), ossia a partire dall'11 ottobre 2003. Inoltre
l'Autorita'    ritiene    necessario    riservare    uno    specifico
approfondimento  per  la  valutazione  dell'effettivo orientamento al
costo  dello  stesso, con separato procedimento, che valuti i criteri
di definizione dei costi del servizio, anche considerando l'eventuale
impatto  degli  obblighi  di  servizio  universale  in capo a Telecom
Italia   e  del  relativo  fondo  di  remunerazione  a  carico  degli
operatori.
  7.  Infine,  per  cio'  che  riguarda  i prezzi proposti da Telecom
Italia  per i servizi di accesso disaggregato, e' stata effettuata la
seguente valutazione.
  L'art.  4,  comma  2,  della  delibera  n. 3/03/CIR ha richiesto la
formulazione  del  valore  iniziale  di tali servizi nel rispetto dei
seguenti criteri:
    a) della migliore tariffa europea;
    b) della  possibilita' di anticipare i recuperi di efficienza sui
costi  operativi  anche  secondo le previsioni del successivo art. 6,
comma 6;
    c) della  struttura  dei costi dei cespiti che compongono la rete
di accesso;
    d) della  effettiva  applicazione  del  principio  di  parita' di
trattamento.
  A  seguito  di  tale  delibera,  nell'offerta  di  riferimento 2003
Telecom  Italia  ha  ritenuto  di  proporre il medesimo prezzo di 8,3
Euro/mese  per i servizi di accesso disaggregato «solo voce» (POTS) e
«voce+dati» (POTS+ ADSL).
  La proposta di un prezzo uguale per le due tipologie di servizio e'
stata   valutata  dall'Autorita'  anche  alla  luce  della  contenuta
differenza  di  costo tra il servizio POTS ed il servizio POTS+ADSL e
la  ragionevole  previsione  di  sviluppo della domanda di servizi di
accesso ADSL a larga banda. L'Autorita', sentito anche l'orientamento
prevalente  degli operatori alternativi, ritiene adeguata la proposta
di un prezzo unico.
  Inoltre,  l'Autorita',  secondo  quanto  previsto dalla delibera n.
3/03/CIR,   ha   svolto   nel  corso  di  un  separato  procedimento,
finalizzato  alla definizione delle metodologie contabili per la rete
di accesso di Telecom Italia, un'approfondita analisi dei costi della
rete  di  accesso  di  Telecom  Italia,  considerando che, per quanto
concerne   l'approvazione   del   valore   per  l'anno  2003,  rileva
l'indicazione del valore a costi storici pienamente allocati, secondo
quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR.
  Nell'ambito  del  procedimento  relativo all'offerta di riferimento
2003  sono, quindi, stati acquisiti gli approfondimenti relativi, tra
l'altro,  alla  composizione  e  l'uso  delle  risorse  della rete di
accesso,  alla  valorizzazione  dei  cespiti  -  opere  civili, cavi,
apparecchiature  -  della  rete  medesima  ed  ai costi di gestione e
manutenzione,  nonche'  ai  metodi  di formazione dei centri di costo
primari e le allocazioni di tali costi.
  Da   tali  risultanze,  tenuto  anche  conto  della  necessita'  di
valorizzare   in   maniera   efficiente   il   servizio   di  accesso
disaggregato,  emerge che, allo stato, non sussistono motivazioni per
modificare  al  ribasso, come richiesto da alcuni operatori nel corso
del procedimento, il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2003.
  Le  risultanze  del suddetto procedimento relativo alla valutazione
dei  costi  della  rete di accesso, nonche' le risultanze relative al
procedimento  relativo  alla revisione del tasso di remunerazione del
capitale  della  rete fissa di Telecom Italia saranno, inoltre, utili
all'Autorita'  ai  fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento
2004.  Data  l'imminente  predisposizione dell'offerta di riferimento
per l'anno 2004, che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2003,
Telecom  Italia  mantiene  provvisoriamente il valore proposto di 8,3
Euro/mese   anche  in  sede  di  presentazione  di  tale  offerta  di
riferimento.
C.   CONDIZIONI  TECNICHE  DI  OFFERTA  DI  ALCUNI  SERVIZI  PRESENTI
NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO.
  L'Autorita',  nel  corso  del procedimento ha rilevato una serie di
modalita'  applicative  e  restrizioni  alle condizioni di offerta di
taluni  servizi di accesso e di interconnessione che risultano essere
non   rispondenti   alle   disposizioni   regolamentari  vigenti  (in
particolare  la  delibera  n.  2/03/CIR),  ovvero  non  completamente
esplicitate  nell'ambito  dell'offerta  di  riferimento  proposta  da
Telecom Italia.
1.  Modalita' applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di
taluni servizi di accesso e di interconnessione.
1.1.  Applicabilita'  delle  condizioni  economiche  dei  circuiti di
interconnessione e dei circuiti parziali.
  Nel  corso  del  procedimento alcuni operatori hanno segnalato che,
nonostante  le  disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente (da
ultimo  la  delibera  n.  2/03/CIR),  in  sede  di contrattazione con
Telecom  Italia,  sono  emerse  criticita'  in merito alla disciplina
applicata   ai   collegamenti   trasmissivi  necessari  all'operatore
alternativo  per  collegarsi alle reti di Telecom Italia o ai clienti
finali.
  In particolare gli operatori hanno fatto riferimento alla richiesta
di  Telecom Italia di applicare ai flussi trasmissivi tra la sede OLO
e  la centrale di Telecom Italia condizioni economiche differenti per
la  raccolta  del  traffico  fonia  e del traffico dati. Analogamente
Telecom  Italia  applicherebbe  condizioni  economiche  differenti ai
circuiti  trasmissivi  tra  sede  OLO  e  sede  di  cliente finale in
funzione  della  terminazione  del circuito realizzata dall'operatore
(in  particolare  secondo Telecom Italia il circuito parziale sarebbe
utilizzabile  unicamente  per  terminazioni in sede cliente e non per
terminazioni in sede OLO).
  L'Autorita'  osserva  in  via preliminare che, valendo il principio
dell'orientamento  al  costo,  al  variare  del  servizio  realizzato
dall'OLO  su  un  circuito  non dovrebbero risultare differenze nelle
condizioni    economiche    applicate   a   parita'   di   componenti
impiantistiche  trasmissive  utilizzate. L'applicazione di condizioni
economiche   differenti   a   parita'  di  componenti  impiantistiche
implicherebbe,  infatti,  la  determinazione  di un diverso valore di
orientamento al costo per medesimi elementi di rete.
  Tale   principio   generale  e'  stato  richiamato  dall'Autorita',
relativamente  ai  flussi  di  interconnessione, nelle premesse della
delibera  n.  2/03/CIR  dove  e'  stato previsto all'art. 1, comma 1,
lettera  a), punto 7, che i flussi di interconnessione possono essere
utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e
terminazione  del  traffico, purche' rileghino la centrale di Telecom
Italia ad una sede dell'operatore (anche se co-locata). La migrazione
di  circuiti  preesistenti  in  circuiti  di interconnessione avviene
senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda.
  Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni l'Autorita' ribadisce
pienamente quanto affermato nella delibera n. 2/03/CIR in merito alla
necessita'  che,  nel  caso  di  rilegamento  tra sede OLO e centrale
Telecom   Italia,   catene   impiantistiche  similari  devono  essere
acquistabili,   in  base  al  principio  di  non  discriminazione,  a
condizioni  economiche  analoghe,  fatte  salve  eventuali componenti
aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.
  Relativamente ai circuiti parziali, l'Autorita' ritiene inoltre che
sia  applicabile il principio generale prima descritto. L'imposizione
di  applicazione  di  condizioni economiche differenti al variare dei
servizi   realizzati   dall'operatore,   a   parita'   di  componenti
impiantistiche,    risulterebbe    incoerente    con   il   principio
sopraenunciato.
  L'Autorita'  ribadisce  che,  pertanto,  i  circuiti  parziali sono
utilizzabili con la finalita' di realizzare linee affittate tra due o
piu'  punti  terminali,  a  prescindere  dalla  tipologia  di  utenza
attestata  a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che
la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia.
  L'Autorita'  ritiene  che  per  le  linee  in  affitto  che possano
configurarsi  come  circuiti parziali o come composizione di circuiti
parziali,  Telecom  Italia  debba  fornire una migrazione senza alcun
onere  secondo quanto gia' disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art.
2,  comma 3,  offrendo  la  possibilita'  di  migrazione  a  circuiti
parziali  anche  nei  casi  in  cui  le  linee in affitto contemplino
prestazioni  aggiuntive,  quali  ad  es. SLA migliorativi o il doppio
instradamento del flusso trasmissivo.
1.2. Flussi di interconnessione.
  Circuiti di interconnessione a 34 Mbps.
  Nonostante quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera a), sub 1),
in  merito  all'introduzione nell'offerta di riferimento del servizio
di  circuiti  di  interconnessione a 34 Mbps, l'Autorita' ha rilevato
l'assenza di tale servizio nell'offerta medesima.
  Nel  corso  del  procedimento,  Telecom  Italia ha affermato che la
mancata  inclusione del servizio in esame all'interno dell'offerta di
riferimento e' dovuta da un lato, all'assenza di interfacce a 34 Mbps
nelle  proprie  centrali  e,  dall'altro,  alla non disponibilita' di
circuiti a 34 Mbps sulle reti SDH.
  Sul  punto  l'Autorita' fa in primo luogo rilevare che l'assenza di
interfacce  di  centrale  non  pregiudica  la  fornitura del servizio
trasmissivo  che  potrebbe  essere  utilizzato  per  il  trasporto di
segnali  associati a porte a 2 Mbps. Inoltre, l'impiego di specifiche
tecnologie   trasmissive  non  appare  ostativo  alla  fornitura  del
servizio,  in  quanto  esso  e'  tecnicamente  realizzabile stante la
disponibilita' di altri sevizi di trasporto offerti da Telecom Italia
con la stessa velocita' sia a livello retail che wholesale.
  L'Autorita',  pertanto,  fatta  salva  l'applicazione  di eventuali
sanzioni per la mancata inclusione del servizio in esame nell'offerta
di  riferimento,  ritiene  necessario  disporre, sulla base di quanto
rilevato  e  nel  rispetto  del  principio di parita' di trattamento,
l'ottemperanza  per  Telecom Italia a quanto previsto con la delibera
n.  2/03/CIR relativamente all'introduzione di un'offerta di circuiti
di interconnessione a 34 Mbps.
  Condizioni di recesso per i circuiti di interconnessione.
  Alcuni  operatori  hanno  segnalato,  nel  corso  del procedimento,
l'eccessiva  onerosita' del meccanismo di recesso previsto da Telecom
Italia  nelle  condizioni di offerta di circuiti di interconnessione.
In  particolare  gli  operatori  hanno  segnalato  che Telecom Italia
richiede  il  versamento  dei  ratei  a  scadere  in  caso di recesso
anticipato  dal  contratto, anche quando il contratto e' in essere da
piu' di un anno.
  L'Autorita',  con  la delibera n. 4/02/CIR al considerato 5.5, gia'
ha  evidenziato  come  il  meccanismo contrattuale imposto da Telecom
Italia  fosse  eccessivamente  rigido e rappresentasse un ostacolo ad
una flessibilita' di programmazione necessaria agli operatori in fase
di sviluppo.
  Gli operatori stessi hanno inoltre evidenziato che il pagamento dei
ratei  a  scadere,  concluso  il  primo  anno di contratto, non viene
richiesto da Telecom Italia nei contratti retail.
  L'Autorita'  alla  luce  del  principio  di  parita' di trattamento
interno-esterno  e  di  non  discriminazione,  ritiene  opportuno che
Telecom  Italia  preveda  che, trascorso un anno di durata minima del
contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale durata
l'operatore possa, con ragionevole preavviso, cessare anticipatamente
i  circuiti  di  interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri
aggiuntivi.
1.3. Servizi di co-locazione: raccordi di centrale.
  L'art.  1,  comma 1, lettera a), punto 6 della delibera n. 2/02/CIR
dispone  che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a
condizioni  trasparenti,  orientate  al costo e non discriminatorie e
che   gli  stessi  raccordi  siano  offerti  indipendentemente  dagli
operatori  rilegati  ed  a  prescindere  dal  servizio  per  cui sono
attivati.  Nel corso del procedimento istruttorio sono state ricevute
numerose  segnalazioni sulla modalita' di impiego di tale servizi. In
particolare  gli  operatori  hanno  segnalato  che,  nonostante  tale
specifica   disposizione,  nel  caso  che  tali  circuiti  commettano
apparati  OLO  con quelli di Telecom Italia, quest'ultima ne consente
l'uso   alle   condizioni   previste   dalla   delibera  n.  2/03/CIR
esclusivamente   in   combinazione   con  i  servizi  di  raccolta  e
terminazione del traffico vocale.
  L'Autorita',  fatta  salva l'applicazione di eventuali sanzioni per
la  mancata  ottemperanza  alla  delibera  n.  2/03/CIR, ribadisce la
necessita'  che,  sulla  base  del principio di non discriminazione e
parita' di trattamento interno-esterno, tali circuiti vengano forniti
alle condizioni disposte dalla delibera n. 2/03/CIR.
1.4. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
  L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 11, della delibera n. 2/03/CIR
dispone  che Telecom Italia fornisca le linee in accesso disaggregato
indipendentemente  dalla  tipologia  di  cliente  di  rete  fissa che
utilizza  la  linea  stessa  ed  indipendentemente dalla tipologia di
servizio per cui e' attivata.
  Tale  principio e' stato ulteriormente ribadito, relativamente agli
accessi  in tecnologia R-LAN, nell'art. 6, comma 2, della delibera n.
183/03/CONS  che  dispone «L'operatore notificato nella fornitura dei
servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o
servizi  wholesale  con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra
richieste  relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale
e  apparecchiature  con  prolungamento  radio  dell'accesso alla rete
fissa di tipo R-LAN».
  L'Autorita'  ritiene  pertanto  che  non  possano  essere applicate
discriminazioni  nell'utilizzo  delle  infrastrutture di accesso alla
rete fissa dell'operatore con significativo potere di mercato.
1.5.  Servizio  di  fatturazione  e rischio insolvenza per accesso di
abbonati  Telecom  Italia  a  numerazioni  non  geografiche  di altro
operatore.
  Telecom Italia, nella pubblicazione dell'offerta di riferimento per
il 2003 relativa al servizio di fatturazione e rischio insolvenza per
accesso  di  abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di
altro  operatore,  ha  omesso di indicare quanto previsto all'art. 1,
comma  1, lettera d), sub 1, relativamente alle condizioni economiche
del  servizio  di  fatturazione  (fissate  al  2,9%  del  fatturato),
rimandando  a  negoziazioni  bilaterali  tra  Telecom  Italia  e  gli
operatori la definizione di un'unica quota percentuale per le voci di
fatturazione  e  rischio di insolvenza, sulla base della specificita'
dei servizi offerti e degli oneri relativi, non ottemperando con cio'
a quanto indicato nella delibera n. 2/03/CIR.
  L'Autorita' ritiene che, fatte salve le conseguenze derivanti dalla
inottemperanza   alle  proprie  disposizioni,  Telecom  Italia  debba
riformulare  la propria offerta del servizio di fatturazione in linea
con  quanto  precedentemente disposto con riferimento all'intero anno
2003.
  In  merito all'applicazione di quanto disposto all'art. 1, comma 1,
lettera  d),  sub  3,  della delibera n. 2/03/CIR, relativamente alle
negoziazioni bilaterali per la copertura di eventuali oneri derivanti
dalle  perdite  su credito tramite un sistema di conguagli periodici,
nel  corso  del  procedimento sono state ricevute alcune segnalazioni
circa   difficolta'   oggettive   riscontrate   da  alcuni  operatori
alternativi   per   avviare   o   concludere  tali  negoziazioni.  In
particolare  e'  stato  segnalato che, anche con riferimento all'anno
2002,  Telecom  Italia  non  avrebbe  ancora  messo a disposizione le
informazioni sui livelli di insolvenza degli operatori necessarie per
portare a temine gli accordi bilaterali.
  Telecom  Italia  in  sede  di audizione ha evidenziato che i tavoli
negoziali  avviati  con  gli  operatori  potrebbero  essere  conclusi
rapidamente  individuando  una  percentuale  unica,  da applicare sul
fatturato,  comprensiva  del 2,9% individuato dall'Autorita' e di una
restante parte legata alle perdite su crediti.
  Al  riguardo  l'Autorita' ritiene necessario da un lato sollecitare
Telecom Italia a procedere senza indugio alle negoziazioni ai sensi e
nei  tempi  previsti  dal  decreto  del  Ministro delle comunicazioni
23 aprile  1998  «Disposizioni  in  materia  di  interconnessione nel
settore   delle  telecomunicazioni»  e  dall'altro,  sulla  base  del
principio di trasparenza, richiedere a Telecom Italia di esporre agli
operatori   valorizzazioni  economiche  disaggregate  che  evidenzino
separatamente  il  servizio di fatturazione dalle perdite su crediti,
rimanendo  fermo in particolare che il valore massimo per la quota di
fatturazione e' quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.
  Relativamente   ai   prezzi   che   gli  operatori  titolari  delle
numerazioni - e quindi, ai sensi della delibera n. 1/00/CIR, titolari
del relativo pricing - possono applicare alle proprie numerazioni non
geografiche,  sono  state ricevute alcune segnalazioni che riguardano
da  una  parte  la  coerenza  del  sistema  a «griglia» introdotto da
Telecom  Italia  nella propria offerta di riferimento e dall'altra le
modalita'  e  le  condizioni  attraverso  le  quali un operatore puo'
richiedere  la  configurazione sulla rete di Telecom Italia di prezzi
non  inclusi  nelle  griglie  proposte.  In  particolare, secondo gli
operatori,  Telecom  Italia  non riterrebbe applicabile il valore del
2,9%  individuato dall'Autorita' ai servizi configurati con prezzi al
pubblico   non   inclusi   nelle   griglie  esposte  nell'offerta  di
riferimento.
  A  tale  riguardo l'Autorita' ritiene che l'introduzione di griglie
di  prezzo rappresenti una modalita' introdotta da Telecom Italia che
non puo' costituire motivo per la disapplicazione della quota massima
di  fatturazione  individuata dalla stessa Autorita'. Qualora Telecom
Italia decidesse di mantenere le griglie di prezzo l'Autorita', sulla
base del principio di parita' di trattamento interno-esterno, ritiene
necessario  che  tale  griglia  dei prezzi includa tutti i prezzi che
Telecom  Italia  configura sulla propria rete, sia per le numerazioni
di  cui lo stesso operatore e' titolare sia per le numerazioni di cui
sono titolari gli operatori alternativi. Pertanto tale griglia dovra'
essere   periodicamente   aggiornata   ed   integrata  con  le  nuove
configurazioni  di  prezzo  realizzate  ad  uso  interno  o per altri
operatori.  Inoltre  le configurazioni di prezzo dovranno essere rese
disponibili  per  tutte  le  numerazioni  alle  quali  si  applica il
servizio  di  fatturazione  e  rischio  di insolvenza in esame, fatti
salvi  i  limiti  di  prezzo  previsti dalla normativa vigente per le
specifiche numerazioni.
  Relativamente  alle  configurazioni di prezzi non disponibili nella
griglia  al momento della richiesta, Telecom Italia potra' prevedere,
laddove   giustificato,   un   eventuale  contributo  una  tantum  di
configurazione  fornendo  evidenza  dei  relativi  costi.  Infine, in
merito  alla  configurazione  di  prezzi  al  di fuori della griglia,
appare  opportuno  chiarire  che  le nuove configurazioni che Telecom
Italia  realizzera'  dovranno essere riportate nelle griglie presenti
nell'offerta   di  riferimento  e  comunicate  agli  operatori  entro
quindici giorni dalla configurazione e, quindi, disponibili per tutti
gli  operatori  e  per  tutte  le  numerazioni.  Resta  inteso che il
servizio  di  fatturazione per le numerazioni di nuova configurazione
e'  offerto alle medesime condizioni previste per le numerazioni ed i
prezzi gia' configurati.
1.6. Circuiti parziali.
  Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato che il
manuale  delle procedure presente nell'offerta di riferimento prevede
uno  studio  di  fattibilita'  al  fine  di  «... individuare i costi
necessari  per  la  predisposizione del sito» non previsto negli anni
scorsi.
  La  delibera  n.  4/02/CIR,  all'art.  1, comma 1, lettera i) ed al
considerato   14.1,   ha   previsto  che  Telecom  Italia  potesse  o
riformulare   l'offerta  di  circuiti  parziali  includendo  i  costi
aggiuntivi  dei  sistemi  di  attestazione,  o eliminare i sistemi di
attestazione stessi rendendoli opzionali.
  L'Autorita'  ritiene che Telecom Italia, avendo scelto di rimuovere
i  sistemi  di  attestazione, non possa richiedere ulteriori oneri in
aggiunta  al  costo dei circuiti parziali, quali ad esempio spese per
studi di fattibilita' o costi di predisposizione del sito.
  L'Autorita'   ritiene   pertanto   che   tali  prestazioni  debbano
intendersi come opzionali, fornibili a richiesta dell'operatore e che
Telecom  Italia debba prevedere l'opzione «base» di circuiti parziali
che esponga soltanto i costi dovuti per il circuito stesso.
2.  Chiarimenti relativi alle condizioni di offerta di taluni servizi
di accesso e di interconnessione.
2.1. Servizi di co-locazione.
  Service Level Agreement per i servizi di co-locazione.
  Nel  corso  del  procedimento  alcuni operatori hanno segnalato che
Telecom  Italia  non  offre  nella  propria  offerta  di  riferimento
adeguate   garanzie   per   la  gestione  dei  servizi  accessori  di
co-locazione,   con  riferimento,  in  particolare,  al  servizio  di
fornitura di raccordi interni di centrale.
  Tali   raccordi   quando   connettono   due   operatori  co-locati,
costituiscono  un  elemento  chiave  ai fini della predisposizione di
offerte  di  trasporto  di  capacita' alternative a quelle di Telecom
Italia.  L'assenza  di  una  procedura  gestionale  codificata  per i
raccordi  interni di centrale impedisce agli operatori una efficiente
richiesta  di  assistenza in caso insorgano problemi, anche per cause
accidentali.
  Telecom  Italia,  nel  corso  del  procedimento,  ha  dichiarato di
ritenere applicabili ai raccordi realizzati per conto degli operatori
i  livelli  di servizio generali applicati agli interventi effettuati
all'interno del sito co-locato.
  L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia includa
esplicitamente  i  raccordi interni di centrale nello SLA applicabile
agli  «ampliamenti di raccordi su sito gia' adeguato con materiali da
approvvigionare».
  L'Autorita'  ravvisa  inoltre l'esigenza che Telecom Italia integri
il  Service Level Agreement per i servizi di co-locazione, prevedendo
tempi  certi  di  consegna  degli  studi  di fattibilita', analoghi a
quelli   previsti  per  la  fattibilita'  dei  siti  di  co-locazione
dall'art.  7,  della  delibera  n.  13/00/CIR, introducendo procedure
gestionali   con   tempi  massimi  di  intervento  che  prevedano  le
principali cause di intervento.
  Relativamente   alla   predisposizione  dei  siti  in  co-locazione
l'Autorita',  con  l'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  punto 4 della
delibera  n.  2/03/CIR,  ha  ribadito che le penali nel Service Level
Agreement per i servizi di co-locazione siano corrispondenti a quelle
disposte dalla delibera n. 13/00/CIR.
  Gli   operatori  hanno  segnalato  che  tale  disposizione  risulta
disattesa nell'attuale offerta di riferimento.
  Telecom Italia, a tal proposito, ha dichiarato di non ritenere tali
penali   applicabili   ai   tempi   di  provisioning  dei  moduli  di
co-locazione,  indicando  che  garantisce  agli  operatori  lo stesso
livello  di  penali utilizzato con le ditte fornitrici delle opere di
adeguamento dei siti.
  Telecom  Italia  ha  precisato  che  nei  contratti  con  i  propri
fornitori,   al   raggiungimento   della   penale   massima  del  10%
dell'importo  contrattuale  come  somma  di  tutte  le penali emesse,
Telecom  Italia  si  riserva  il  diritto  di risolvere il contratto.
Pertanto,  a  parere  di Telecom Italia, il livello massimo di penali
dovrebbe   essere  pari  al  10%  dell'importo  contrattuale,  valore
peraltro gia' oltrepassato nell'attuale SLA.
  L'Autorita'  ritiene  che  l'obiezione  di  Telecom  Italia non sia
accoglibile  in  quanto le condizioni contrattuali che Telecom Italia
ha  adottato  verso  i  propri  fornitori sono stabilite in un ambito
differente  da  quello  che  vige  tra operatori e Telecom Italia. In
particolare,  la  possibilita'  di recesso dal contratto citata dalla
stessa  Telecom  Italia  presuppone  la  possibilita' di scelta di un
fornitore   alternativo   nel   caso   in  cui  il  primo  si  riveli
inadempiente.   Tale   possibilita'   e'  chiaramente  preclusa  agli
operatori  che  si  rivolgono  a  Telecom  Italia  per  i  servizi di
co-locazione   che,   a   fronte   di   un   notevole  ritardo  nella
predisposizione  dei  siti,  sono  obbligati  a ritardare l'avvio dei
propri servizi commerciali nelle aree servite dai siti in questione.
  A  tale  considerazione  si  aggiunga  che  Telecom Italia non solo
fornisce  servizi  di  co-locazione, ma compete con gli operatori nei
servizi  all'utenza  finale.  Eventuali  ritardi nella consegna delle
risorse di co-locazione potrebbero risolversi in vantaggi competitivi
per l'operatore notificato.
  Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che
Telecom  Italia,  a  partire dall'offerta di riferimento 2004, adotti
livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di
fornitura  dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato
nella successiva tabella 1.
  I  valori  indicati  in  tale  tabella  sono  definiti assumendo il
rapporto  tra  i  tempi  di  ritardo  per la fornitura dei moduli e i
relativi  tempi  massimi  proporzionale  al  rapporto  tra i tempi di
ritardo  e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL,
previsto dall'art. 7 della delibera n. 13/00/CIR. Le penali indicate,
pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale
dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale.
  Tabella  1:  Livelli  progressivi  di  penale  giornaliera  per  il
provisioning dei moduli di co-locazione.

=====================================================================
                             |Penale giornaliera espressa rispetto al
Ritardo nei tempi di consegna|   totale dell'importo contrattuale
=====================================================================
Al di sotto di 18 giorni     |                 1,67%
---------------------------------------------------------------------
tra i 19 e 63 giorni         |                 0,44%
---------------------------------------------------------------------
tra 64 e 135 giorni          |                 0,69%
---------------------------------------------------------------------
oltre 135 giorni             |                 0,74%

  Disponibilita' di coppie al permutatore.
  Alcuni  operatori,  nel corso del procedimento, hanno segnalato che
Telecom Italia, a fronte di una richiesta di ampliamento delle coppie
disponibili  per  il servizio di unbundling ha manifestato, in alcuni
casi,    l'impossibilita'   di   adempiere   adducendo   ragioni   di
indisponibilita'  di  spazio ai permutatori, ovvero ha subordinato la
realizzazione  di  ogni  richiesta  di  ampliamento  ad uno studio di
fattibilita'  ed  a  condizioni  economiche  che gli operatori stessi
ritengono   particolarmente   onerose.  Tali  operatori  hanno  anche
segnalato  di  trovarsi  nella  condizione  di richiedere ampliamenti
poiche'  avevano  accettato,  nelle  fasi iniziali delle procedure di
co-locazione,  un  numero  di  coppie  inferiore  al  numero previsto
dall'art.   9  della  delibera  n.  13/00/CIR,  dato  che  il  numero
complessivo  di  coppie  non  era sufficiente per tutti gli operatori
richiedenti.  A  seguito  del  rilascio  di  spazi  da parte di altri
operatori,   e'   stata   quindi   richiesta   a  Telecom  Italia  la
disponibilita'  di  ulteriori  coppie  rispetto a quelle inizialmente
accettate.
  In merito alla problematica, Telecom Italia ha fatto in primo luogo
presente che esiste una cospicua quota di risorse di co-locazione che
sono  state  predisposte  e  mai  prese  in  gestione dagli operatori
assegnatari  e  che  tali risorse comprendono anche quote di spazi ai
permutatori. L'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR fissa a
sei  mesi  il  limite temporale entro cui gli operatori sono tenuti a
prendere   possesso  dei  moduli  standard  di  co-locazione  per  la
fornitura  di  servizio  agli  utenti.  In  caso contrario, il modulo
potra'  essere  dichiarato  disponibile  secondo quanto stabilito dal
citato articolo.
  Telecom  Italia  ha  inoltre  dichiarato  che,  anche  nel  caso di
disponibilita'  teoriche,  gli  spazi  al  permutatore potrebbero non
essere  agevolmente  ceduti  agli  operatori  in  quanto, a causa del
normale  processo  di  attivazione  disattivazione  delle  utenze, le
posizioni  libere  non  costituiscono blocchi contigui e, dunque, non
possono  essere  rese  disponibili.  Telecom  Italia ha segnalato che
eventuali  operazioni  di  riordino,  oltre  ad  essere  estremamente
onerose,  se  fatte  in  modo  sistematico,  porterebbero  disservizi
all'utenza (Telecom Italia garantisce comunque tale operazione almeno
nel caso di rinnovo degli armadi dei permutatori).
  L'Autorita'  ritiene  che l'esigenza degli operatori di ampliamento
degli  spazi  di  co-locazione  debba  essere  soddisfatta da Telecom
Italia  in  tempi  ragionevoli  e  certi,  al  fine di consentire una
corretta  pianificazione  delle  azioni  commerciali  da  parte degli
operatori alternativi.
  L'Autorita'   ritiene   pertanto   necessario  che  Telecom  Italia
predisponga  una  procedura  che  gli operatori possano utilizzare in
caso  di  richieste  di  ampliamenti  degli spazi di co-locazione che
includa  una  completa  casistica  di  eventi  possibili (ad esempio,
permutatore saturo con spazi liberabili, permutatore saturo con spazi
non liberabili che necessita di ampliamenti, permutatore disordinato,
...), nonche' i relativi tempi e modalita' di risoluzione previsti.
  Ai  fini  dell'ampliamento  dei  siti  e  della  pianificazione del
proprio  sviluppo  di  offerta  di  servizi  sul  territorio,  alcuni
operatori,  nell'ambito  della  consultazione  pubblica,  hanno anche
segnalato  la  necessita' di poter conoscere lo stato di assegnazione
delle  risorse  di  co-locazione  con  riferimento  anche al grado di
riempimento dei permutatori nonche' dei cavi ai fini dell'utilizzo di
servizi xDSL.
  A  tal  proposito,  Telecom Italia ha fatto presente che, in base a
quanto  disposto dall'art. 2 della delibera n. 13/00/CIR, con cadenza
semestrale  comunica  un  aggiornamento del database delle risorse di
co-locazione  sia  all'Autorita'  sia  agli  operatori  stessi.  Tale
database  e'  stato  tuttavia definito senza tenere pero' conto delle
risorse  che  si  rendono disponibili a seguito del ritiro parziale o
totale di alcuni operatori dai siti originariamente acquisiti.
  L'Autorita'  ritiene  necessario  che  Telecom Italia pubblichi con
cadenza  almeno  bimestrale il database delle risorse di co-locazione
disponibili,   aggiornandolo  con  l'indicazione  sia  delle  risorse
disponibili  a  seguito  di  rinunce degli operatori, sia degli spazi
cedibili  perche' non presi in gestione, ai sensi dell'art. 10, comma
10, della delibera n. 13/00/CIR.
  Inoltre,  poiche'  le  informazioni relative alla disponibilita' al
permutatore  ed  al tasso di riempimento dei cavi sono necessarie per
gli   operatori   per  la  pianificazione  delle  proprie  attivita',
l'Autorita'   ritiene   opportuno   che  tale  database,  oltre  alle
informazioni  sugli  spazi fisici, includa anche quelle relative alla
disponibilita'  al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi ai
fini dell'utilizzo per servizi xDSL.
  Subentro  in  spazi  di  co-locazione  parzialmente cedute da altri
operatori.
  Gli  operatori,  nel  corso  del  procedimento, hanno segnalato che
l'offerta   di  riferimento  richiede,  in  merito  alle  «condizioni
generali  per il subentro di un operatore negli spazi di co-locazione
gia' assegnati ad un altro operatore», che tale subentro avvenga solo
a   seguito   della   cessione   integrale   del  contratto  di  sito
precedentemente    sottoscritto   con   Telecom   Italia   da   parte
dell'operatore  cedente  all'operatore  cessionario. Un operatore che
volesse dunque acquisire risorse di co-locazione resesi disponibili a
seguito del rilascio da parte di un altro operatore sarebbe vincolato
alla acquisizione integrale del lotto.
  La  delibera  n.  13/00/CIR  fissa,  all'art.  9, la definizione di
modulo  minimo  di  risorse  assegnabili, identificando, tra l'altro,
come  spazio  minimo  allocabile  quello  di  due telai di dimensioni
600x300x2200  mm. Tale spazio e' associato allo spazio al permutatore
per  almeno  2000  coppie  oppure  a 1800 coppie e 32 cavi coassiali,
nonche'  allo  spazio al permutatore ottico per almeno 20 fibre. Tale
definizione dello spazio minimo e' stata adottata dall'Autorita', nel
rispetto  delle  modularita'  di spazi previste da Telecom Italia, al
fine di garantire la massima flessibilita' per gli operatori.
  L'Autorita'  ritiene  che  il  limite,  posto da Telecom Italia, di
cessione  integrale degli spazi rilasciati da un operatore all'altro,
contrasti  con gli obiettivi di flessibilita' che hanno condotto alla
suddetta scelta delle dimensioni dei moduli minimi.
  L'Autorita' ritiene, pertanto, possibile anche la cessione parziale
di  spazi  e  risorse, ove la dimensione minima di spazio cedibile e'
quella  del  singolo  telaio  e  la  dimensione minima dei blocchi di
posizioni  cedibili in ciascun permutatore e' individuata in funzione
delle specifiche tecniche del permutatore stesso.
2.2. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
  Qualificazione ADSL: vincoli sulla velocita'.
  Nel  corso  del  procedimento  alcuni operatori hanno segnalato che
Telecom  Italia,  a  partire  dall'offerta  di  riferimento  2003, ha
introdotto  la  richiesta  di  qualificazione  della linea di accesso
disaggregato  anche  nel  caso  in cui l'operatore utilizzi, sotto la
propria  responsabilita',  la linea ADSL con una velocita' differente
da  quella  gia'  qualificata  in  fase  di  attivazione della linea,
sottolineando  che  tale  richiesta non era prevista nelle precedenti
offerte di riferimento.
  Telecom   Italia   ha   precisato  la  metodologia  utilizzata  per
determinare  se,  a  seguito  di  una richiesta da parte OLO, un dato
rilegamento  in  rame  e'  idoneo alla trasmissione ADSL ad una certa
velocita'  (cosiddetta qualificazione ADSL); tale metodologia prevede
due fasi:
    1)  fissazione  di uno «scenario di rumore di riferimento» che e'
costituito  da  un  prefissato insieme di sistemi tradizionali e xDSL
(n1  sistemi POTS, n2 sistemi ISDN, n3 sistemi ADSL, n4 sistemi SDSL,
ecc.) attivi all'interno di un certo cavo. Lo scenario di riferimento
stabilisce,  per ogni tecnologia xDSL un limite sul numero massimo di
sistemi  dello  stesso  tipo  installabili  nel  settore  di cavo. Lo
scenario  di  rumore  non  dipende  dalle  velocita'  trasmissive dei
sistemi  ADSL  ma  solo dal numero massimo di sistemi ADSL ipotizzato
(n3).  Un nuovo sistema ADSL puo' essere inserito in rete se la somma
del  numero  di  sistemi  ADSL  gia'  presenti  all'interno del cavo,
aumentata  di  una  unita',  e'  minore o uguale al numero massimo di
sistemi  ADSL  ipotizzati  nello scenario di riferimento suddetto (ad
es.  se  il  numero  massimo  di  ADSL  ipotizzato  e'  n3=20  e sono
attualmente  attivi 16 sistemi ADSL, possono essere accettati altri 4
sistemi ADSL);
    2) una volta che un nuovo sistema ADSL viene ritenuto ammissibile
all'interno  del  cavo,  Telecom  Italia  effettua  una  simulazione,
utilizzando  lo  scenario  di rumore di riferimento di cui al sub 1),
per  determinare, in funzione della distanza dell'utente dallo stadio
di   linea,   se   e'   possibile   offrire  la  velocita'  richiesta
dall'operatore.
  Dall'analisi  del  processo  di  qualificazione emerge che, qualora
l'operatore  avesse la necessita' di variare la velocita' trasmissiva
di  una  linea  su cui ha precedentemente ottenuto la qualificazione,
nella  maggior  parte  dei  casi  il margine di rumore reale nel cavo
dovrebbe  consentire  tale variazione. Dal punto di vista dei servizi
offerti  sulle altre coppie, l'aumento di velocita' trasmissiva sulla
coppia  ADSL  non  appare generare alcun problema di degradazione dei
servizi gia' attivati, in quanto ciascuna coppia e' stata qualificata
utilizzando   lo   «scenario   di  riferimento»  in  cui  sono  stati
considerati sistemi ADSL alla massima velocita' trasmissiva.
  In  conclusione  l'Autorita'  ritiene  che  una  volta ottenuta una
qualificazione  iniziale,  in  cui  l'operatore  specifica il tipo di
apparato  xDSL e la velocita' trasmissiva, non e' piu' necessaria, in
linea  di  principio  un'ulteriore qualificazione qualora l'operatore
decidesse  (su  base  non  interferenziale) di aumentare la velocita'
trasmissiva.  Resta  inteso  che, in assenza di una qualificazione di
Telecom  Italia,  e'  l'operatore  alternativo ad essere responsabile
delle  eventuali interferenze causate. L'Autorita' ritiene necessario
che  Telecom  Italia  sia  informata  delle  eventuali  variazioni di
velocita'  apportate  al  fine di consentire il continuo monitoraggio
del livello interferenziale. Le attivita' di qualificazione svolte da
Telecom  Italia  per  poter compiere le azioni di spectrum management
saranno  oggetto  di ulteriori approfondimenti nell'ambito del tavolo
tecnico che coinvolge operatori e Autorita' finalizzato, tra l'altro,
all'introduzione del servizio ADSL su linea ISDN.
  Service  Level  Agreement  per  il servizio di accesso disaggregato
condiviso.
  La   delibera   n.   2/03/CIR  stabilisce,  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), punto 2, che:
  «Telecom  Italia  riformula  il  Service  Level  Agreement  per  il
servizio  di  accesso  disaggregato  condiviso  riducendo  i tempi di
attivazione  e  ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei
casi».
  Diversi  operatori, nel corso del procedimento; hanno segnalato che
Telecom  Italia  non  ha ne' ridotto i propri tempi di assurance, ne'
previsto penali che coprano il 100%.
  Telecom  Italia  ha motivato la mancata riformulazione con il fatto
che,  essendo  attualmente  il  servizio  scarsamente diffuso, non e'
ancora  in  grado  di  garantire  in  modo  affidabile tempi certi di
assistenza  in  quanto,  allo stato, non e' possibile dimensionare le
strutture  preposte  in  modo  efficiente  essendo  le  problematiche
tecniche e gestionali commesse non ancora del tutto chiare.
  L'Autorita'  ritiene  che  le  ridotte  garanzie offerte dagli SLA,
dovute  al  perdurare  di  condizioni  di incertezza tecnica, possano
rappresentare  un  disincentivo per la diffusione dell'offerta e che,
pertanto,  Telecom  Italia  debba adeguarsi, in tempi certi, a quanto
gia'  disposto  dall'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  punto 9 della
delibera n. 2/03/CIR.
2.3. Circuiti parziali.
  Service Level Agreement (SLA).
  Gli  operatori,  nel  corso  del procedimento, hanno evidenziato la
necessita'  di  disporre,  nello SLA applicato ai servizi di circuiti
parziali,  di  tempi di disponibilita' garantiti al fine, da un lato,
di  poter concorrere con le offerte commerciali sul mercato retail di
linee  in  affitto, dall'altro, di poter impiegare tali servizi anche
per applicazioni che necessitano di elevata affidabilita'.
  L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia formuli un'offerta
opzionale di garanzia sui tempi di disponibilita' annua, con relative
penali proporzionali al numero di ore di indisponibilita' al di sopra
del  numero  garantito.  Tale parametro e' da intendersi garantito in
modo  puntuale  per  ciascun circuito parziale e sulla sola tratta di
competenza di Telecom Italia.
  Annullamento degli ordini prima della consegna.
  Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno fatto rilevare che
il  manuale  delle  procedure  incluso  nell'offerta  di riferimento,
prevede che «Qualora l'operatore richieda l'annullamento di un ordine
di  fornitura  di  un  circuito  parziale,  gia' presentato a Telecom
Italia   ma   non   ancora   consegnato,   l'operatore  e'  tenuto  a
corrispondere a Telecom Italia, a titolo di rimborso, un importo pari
alla  somma  del  contributo  di  attivazione  e  del 200% del canone
mensile previsto».
  L'Autorita'  ritiene  che  tale  onere sia non rispondente al reale
costo  sostenuto  da  Telecom  Italia,  ad  esempio quando il recesso
avvenga  entro  pochi giorni dalla data di richiesta e che, pertanto,
lo stesso possa rappresentare una ingiustificata barriera all'accesso
all'offerta.
  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  Telecom  Italia,  a  partire
dall'offerta  di  riferimento  2004,  debba riformulare le condizioni
applicabili  prevedendo  una  reale  rispondenza  dell'entita'  della
penale ai costi sostenuti.
2.4. CVP.
  Il  servizio  di  canale  virtuale  permanente si configura come un
sistema  d'accesso  comprendente  l'utilizzo sia dei portante fisico,
sia  di apparati trasmissivi a larga banda. L'obbligo di introduzione
di  tale  servizio deriva dalla delibera n. 2/00/CIR, che all'art. 5,
comma  1,  dispone  che  l'operatore  notificato  debba  offrire agli
operatori alternativi un servizio CVP per tutti i casi in cui sistemi
di  accesso  in  tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di
servizi  alla  clientela.  La  delibera  n.  15/00/CIR  ha fissato le
condizioni economiche e tecniche di fornitura per il servizio CVP per
l'offerta  di riferimento dell'anno 2000 a partire dall'analisi delle
offerte  commerciali  dei  servizi di accesso e connettivita' a larga
banda proposte da Telecom Italia.
  Le  condizioni  economiche  di  tale servizio sono state oggetto di
revisione  in occasione dell'approvazione dell'offerta di riferimento
2002  di Telecom Italia, mentre le modalita' tecniche di fornitura ed
i   Service  Level  Agreement  di  tale  servizio  non  hanno  subito
variazioni  rispetto  all'iniziale  introduzione del servizio. Alcuni
operatori,  nel corso del presente procedimento, hanno segnalato che,
contrariamente  a quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, Telecom
Italia  propone  sul  mercato  retail  offerte  di  accesso  xDSL non
replicabili  a  partire  dalle  configurazioni  previste nell'attuale
offerta,  con  particolare  riferimento  alla  garanzia  sui tempi di
disponibilita' minima, all'uso di classi di servizio ATM quali la CBR
e  la  VBR-rt  ed  alla  garanzia di tempi massimi di provisioning ed
assurance.  Inoltre  gli operatori hanno evidenziato che i livelli di
servizio  garantiti  nell'offerta  ADSL  wholesale  sono  migliori di
quelli  garantiti  per  l'offerta  CVP,  nonostante  una  sostanziale
equivalenza impiantistica.
  In  merito  alle  segnalazioni degli operatori alternativi, Telecom
Italia  ha  dichiarato  di  offrire  nelle  offerte  retail,  su base
commerciale,  Service Level Agreement migliorativi al fine di ridurre
i  tempi  massimi  di  provisioning  ed assurance, pur senza produrre
evidenza  puntuale dei contratti di SLA e delle condizioni economiche
relative alla propria offerta commerciale.
  Inoltre   Telecom   Italia,   a   seguito  di  richiesta  da  parte
dell'Autorita',   ha  fornito  alcune  informazioni  in  merito  alle
condizioni  tecniche  ed economiche delle proprie offerte commerciali
di  accesso  e  connettivita'  a  banda  larga, dichiarando che a suo
avviso  tutte  le proprie offerte retail attualmente sul mercato sono
replicabili a partire dall'offerta CVP vigente.
  In  merito  a  tale ultimo aspetto, alcuni operatori hanno tuttavia
fornito  evidenza che tali condizioni di replicabilita' non sarebbero
possibili,  come  ad esempio nel caso delle offerte di Telecom Italia
Hyperway  e  Datawan integrate con i servizi Atmosfera, pubblicizzati
come comprensivi delle classi di servizio VBR, CBR ed ABR.
  Alla  luce  di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che Telecom
Italia debba allineare le condizioni di provisioning ed assurance per
i  servizi  CVP  xDSL  alle  condizioni  offerte per il servizio ADSL
wholesale  integrandole  con  penali  garantite  nel 100% dei casi ed
includendo,  in  virtu'  del  principio di parita' di trattamento, le
condizioni  tecniche  di  offerta del servizio di CVP a partire dalle
proprie offerte retail di connettivita' a larga banda.
D. LA  CONCORRENZA NEL MERCATO DELL'ACCESSO ED I NECESSARI INTERVENTI
REGOLAMENTARI.
  Il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una condizione
di sostanziale monopolio a vantaggio dell'operatore incumbent Telecom
Italia.  Lo  sviluppo dei servizi di accesso disaggregato non mostra,
allo   stato,  l'avvio  di  una  effettiva  concorrenza  nel  mercato
dell'accesso.
  A  piu'  di  un  anno  dall'avvio operativo del servizio di accesso
disaggregato  si  registrano  volumi  inferiori all'1% delle linee di
accesso.  Inoltre,  la  progressiva riduzione del numero di operatori
alternativi  attivi in tale mercato e' sintomatica di una difficolta'
oggettiva allo sviluppo di una piena competizione.
  E'  evidente  che  una  effettiva  concorrenza in tale mercato puo'
essere   realizzata  solo  nell'ambito  di  un  quadro  che  faciliti
l'ingresso di operatori che investano in infrastrutture alternative e
che,  allo  stesso  tempo,  siano  in  grado  di offrire i servizi di
accesso  a  tutti i cittadini senza limitazioni territoriali dovute a
vincoli di natura regolatoria.
  L'Autorita'   ritiene   necessario   intraprendere   le  iniziative
finalizzate  ad  ottenere  che le condizioni di interconnessione ed i
servizi    all'ingrosso,   presenti   nell'offerta   di   riferimento
dell'operatore   incumbent,  siano  adeguate  al  raggiungimento  dei
predetti obiettivi.
  Per  consentire  una maggiore competitivita' e sviluppo nei servizi
di accesso gli operatori alternativi hanno segnalato all'Autorita' la
necessita'  di  un  chiarimento  e  di  un'eventuale integrazione del
quadro regolamentare vigente alla luce delle seguenti esigenze:
    a) la   necessita',   emersa   nel  corso  del  procedimento,  di
contrattualizzare   prezzi   di   terminazione   sulle  proprie  reti
differenti  da  quelli  attualmente  applicabili  a  Telecom  Italia,
giustificata  dai  maggiori  oneri derivanti dagli investimenti sulla
rete di accesso;
    b) l'esigenza   di  essere  immediatamente  presenti  sull'intero
territorio  nazionale  con un'offerta comprendente sia il servizio di
accesso  sia il traffico, giustificata dalla necessita' di presentare
offerte  commerciali  fruibili da tutti gli utenti, indipendentemente
dalla locazione geografica.
  Relativamente   alla   richiesta   di   incrementare  la  quota  di
terminazione  sulla  rete  di  un  operatore alternativo, l'Autorita'
ritiene di osservare quanto segue.
  La  «quota  di  terminazione»  e'  il  prezzo  che  l'operatore  di
«originazione»   deve   corrispondere   per  terminare  una  chiamata
originata   da   un   proprio  cliente  (direttamente  o  in  carrier
selection/preselection)  sulla  rete di un altro operatore, fornitore
del  servizio  di  accesso  per  l'utenza  chiamata.  La terminazione
rappresenta  dunque  un  servizio  di interconnessione necessario per
garantire l'interoperabilita' tra le reti di telecomunicazione.
  L'attuale  quadro  normativo  prevede  che,  qualora l'operatore di
terminazione  sia  Telecom  Italia,  ovvero  un  altro  operatore con
obblighi  equivalenti,  il  prezzo  del  servizio di terminazione sia
soggetto a vincoli di natura regolamentare.
  Nel caso in cui l'operatore di terminazione sia invece un operatore
alternativo, allo stato, non esiste alcun obbligo regolamentare sulla
modalita' di definizione del prezzo di terminazione.
  Per  prassi,  il  valore  di riferimento riconosciuto all'operatore
alternativo  per la quota di terminazione e' pari a quello di Telecom
Italia  in  virtu'  dei  cosiddetti  accordi  di  «reciprocita»  che,
tuttavia, non sono riferibili a specifiche previsioni normative.
  Per   effetto   della   riduzione  dei  costi  e  degli  interventi
regolamentari dell'Autorita', il prezzo di terminazione sulla rete di
Telecom  Italia  si  e'  negli anni ridotto e di conseguenza anche il
prezzo  riconosciuto agli operatori alternativi ha subito il medesimo
decremento.
  Gia' nella delibera n. 3/03/CIR l'Autorita' aveva osservato che «la
fissazione   di  tariffe  di  interconnessione  non  reciproche  puo'
contribuire  ad  eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione
verticale che l'operatore dominante puo' utilizzare». E' evidente che
la  tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base
dei  propri  costi  efficienti  riflette economie di scala e di scopo
proprie   di   un  operatore  incumbent  efficiente  e  verticalmente
integrato  e  non  puo' essere rappresentativa dei costi tipici di un
operatore   nuovo  entrante,  soprattutto  quando  questi  decida  di
investire  sulle  infrastrutture  di rete di accesso. Tale differente
struttura  dei  costi  e degli investimenti rende chiaro che non puo'
esistere un legame diretto tra i valori di terminazione sulla rete di
un  operatore  nuovo  entrante  ed i valori riportati nell'offerta di
riferimento dell'operatore incumbent.
  Nel  caso  di  servizi  a  traffico  commutato  l'Autorita', con la
delibera n. 152/02/CONS, nell'evidenziare l'esistenza di un effettivo
vantaggio da integrazione verticale, ha introdotto dei test di prezzo
idonei   a  valutare  le  condizioni  di  ingresso  di  un  operatore
alternativo efficiente.
  Nel  caso di operatori nuovi entranti nel mercato dell'accesso alla
rete  fissa, gli elevati oneri di infrastrutturazione sono stati piu'
volte  evidenziati  in  occasione  dell'analisi  dei costi diretti ed
indiretti dell'accesso disaggregato.
  Lo  sviluppo  della  concorrenza  sul  mercato  dell'accesso  e  la
sopravvivenza  degli  operatori in tale mercato, secondo l'Autorita',
si  potra'  avere,  pertanto,  unicamente  qualora  si  consenta agli
operatori nuovi entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche
tramite  i  ricavi da interconnessione. E' peraltro evidente che tali
maggiori  oneri  sono  destinati  a  ridursi quando l'operatore nuovo
entrante  riesca  a  guadagnare  quote di mercato rilevanti e tali da
consentire la fruizione di economie di scala.
  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  la  richiesta avanzata dagli
operatori  alternativi  di  rivedere le proprie quote di terminazione
rispetto  ai  valori  attualmente contrattualizzati sia ragionevole e
suscettibile  di  creare  effetti  benefici sulla concorrenza e sugli
investimenti.
  Ad  avviso  dell'Autorita',  come sottolineato nelle premesse della
delibera n. 289/03/CONS, stante la contenuta dimensione del volume di
traffico  terminato  sulla  rete di altro operatore rispetto a quello
terminato  sulla rete di Telecom Italia (in virtu' dell'esiguo numero
di  accessi  diretti  degli operatori alternativi), la variazione dei
costi  associati  al traffico originato dalla rete di Telecom Italia,
in conseguenza della variazione dei prezzi di terminazione su rete di
altro  operatore,  allo  stato, non potra' avere effetti apprezzabili
sul  prezzo  finale  praticato agli utenti finali valutato sulla base
dei  costi  medi  di  terminazione.  Solo al realizzarsi di una reale
concorrenza   nell'intero   mercato   nazionale   dell'accesso   tale
condizione     potrebbe    portare    effetti    significativi    che
necessiterebbero una revisione dei prezzi finali.
  Pertanto,  ribadendo che le disposizioni del presente provvedimento
si  riferiscono  alle condizioni economiche contenute nell'offerta di
riferimento   di   Telecom   Italia,   alla   luce  delle  precedenti
considerazioni,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  che  gli  operatori
alternativi, operanti nel mercato dell'accesso, possano richiedere la
ridefinizione  dei prezzi di terminazione sulle proprie reti, tenendo
in considerazione anche gli investimenti necessari alla realizzazione
di  infrastrutture  della  rete  di accesso. Tali negoziazioni devono
concludersi  entro  i  termini  previsti all'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto  «Disposizioni  in  materia  di  interconnessione nel settore
delle  telecomunicazioni»  del 24 aprile 1998. L'Autorita' si riserva
di intervenire nelle controversie tra operatori che dovessero sorgere
su  tale  punto,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al Capo I della
delibera n. 148/01/CONS.
  In    considerazione   di   eventuali   problematiche   di   ordine
tecnico-applicativo    in    relazione    agli   altri   servizi   di
interconnessione  (Carrier  selection,  transito, ecc.) che dovessero
insorgere  a  valle della ridefinizione dei contratti di terminazione
su  rete  di altro operatore, l'Autorita' avviera' un apposito tavolo
tecnico.
  In  relazione  all'esigenza  degli  operatori alternativi di essere
immediatamente   presenti   sull'intero   territorio   nazionale  con
un'offerta  comprendente  sia il servizio di accesso sia il traffico,
l'Autorita'  ritiene  che,  allo stato, soltanto Telecom Italia possa
proporre  tale  modalita'  di  offerta e cio' rappresenta un indubbio
vantaggio competitivo.
  Lo   strumento   individuato  dagli  operatori  per  consentire  la
realizzazione   immediata   di  un'offerta  su  tutto  il  territorio
nazionale,  e'  denominato,  a livello internazionale, Wholesale Line
Rental  e  consiste nella possibilita' per l'operatore alternativo di
provvedere  alla  fatturazione  unica verso il cliente finale sia del
traffico  raccolto in Carrier pre-selection, sia dei restanti servizi
(traffico non geografico e canone di accesso).
  D'altra  parte,  una  reale concorrenza sui servizi di accesso puo'
svilupparsi  unicamente gestendo una propria infrastruttura di rete e
proponendo in tal modo offerte differenziate, non solo nel prezzo, ma
anche  nelle  caratteristiche  tecniche e qualitative dei servizi. In
tale  ottica  l'Autorita'  reputa  che  lo  strumento  principale per
realizzare   la   concorrenza   nell'accesso,   oltre  alla  posa  di
infrastrutture  alternative  (accesso  diretto)  sia  il  servizio di
accesso disaggregato.
  Il   servizio   Wholesale   Line   Rental   (WLR)  dovrebbe  quindi
rappresentare  una  soluzione transitoria e complementare al servizio
di accesso diretto o disaggregato la cui eventuale introduzione sara'
valutata dall'Autorita' in separato procedimento.
  Udita  la  relazione  dell'ing.  Vincenzo Monaci, relatore ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
   Approvazione dell'offerta di riferimento 2003 di Telecom Italia

  1. E' approvata l'offerta di riferimento per l'anno 2003 pubblicata
da Telecom Italia in data 11 aprile 2003, fatto salvo quanto previsto
ai successivi art. 3, comma 2 ed art. 4, comma 1.