IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali; Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno; Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 che demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2; Visto il comma 8 dell'art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, il quale prevede che «qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti»; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2003 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.