IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali

    Visti  gli  articoli 27,  28, 32 e 33 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000,
n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per
l'attribuzione   dei   contributi  statali  ai  comuni  derivanti  da
procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane
svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;
    Visto  l'art.  2,  comma  6,  del richiamato decreto ministeriale
secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima
istituzione   delle   unioni,   di  ampliamento  delle  stesse  o  di
conferimento  di  nuovi  servizi  ed in sede di primo conferimento in
forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi
conferimenti,  le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono
la  richiesta  di  contributo,  unitamente alla certificazione di cui
all'art.  5,  comma  1,  del medesimo decreto, per l'attribuzione del
contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
    Visto  l'art.  5 del citato decreto ministeriale il quale prevede
che  le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio
associato  di  funzioni  comunali trasmettono apposita certificazione
relativa  alle  spese  sostenute in relazione ai servizi conferiti in
gestione  associata,  al  fine  di  determinare  la  quota  parte del
contributo statale ad esse spettanti;
    Visto  in  particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale,
in  sede  di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero
dei  comuni  che  costituiscono  le  stesse unioni, di variazione del
numero  dei  servizi,  ed  in  sede  di  primo  conferimento in forma
associata  di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione
del  numero  degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le
unioni  di  comuni  e  le  comunita'  montane entro il termine di cui
all'art.  2,  comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il
contributo statale;
    Visto  in  particolare  il  comma  2  dell'art.  5 che demanda ad
apposito  decreto  del  Ministero  dell'interno  la  definizione  dei
modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
    Visto  in particolare il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la
quota  di  contributo  di  cui  al  comma  1 del predetto articolo e'
rideterminato  ogni  triennio sulla base dei dati relativi alle spese
correnti  ed  in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in
forma  associata  attestate  dalle unioni di comuni e dalle comunita'
montane  nonche'  in  relazione al miglioramento dei servizi misurato
sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
    Visto  il  comma  8 dell'art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo
2003,  n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, il quale
prevede  che  «qualora  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti  facciano  parte  delle  unioni  di  comuni,  i parametri di
riparto  previsti  dal  decreto del Ministro dell'interno adottato ai
sensi  dell'art.  6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono
applicati  considerando  tali enti come comuni con popolazione sino a
5.000  abitanti.  Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei
parametri  di  riparto  i  comuni  con popolazione superiore a 30.000
abitanti»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato A,
che  fa  parte  integrante del presente decreto, mediante il quale le
unioni  di  comuni  costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e le
comunita'   montane   svolgenti  l'esercizio  associato  di  funzioni
comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2003 indicano i servizi
esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese
correnti  e  le  spese  in  conto  capitale impegnate in relazione ai
predetti  servizi  da  ciascuno  dei  comuni  interessati, cosi' come
desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si
dispongono  di  dati  finanziari  desumibili dai rendiconti, gli enti
interessati  indicano elementi di previsione negli appositi prospetti
delle  spese  correnti  e  delle spese in conto capitale corredati da
specifica  relazione  esplicativa in modo analitico, dei dati stessi.
Le  certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti
in forma associata.