IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773;
  Visto  l'art.  23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche
ed integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
  Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
  Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990;
  Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1998;
  Rilevata  la  necessita'  di  disciplinare, ai fini antincendio, in
maniera  organica la materia relativa al rifornimento con gasolio per
autotrazione,  a  mezzo  contenitori-distributori  rimovibili  per il
rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto;
  Acquisito  il  parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la  prevenzione  incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi
l'installazione   e   l'esercizio   di   depositi   di   gasolio  per
autotrazione, ad uso privato, di capacita' geometrica complessiva non
superiore  a  9  m3,  in  contenitori-distributori  rimovibili per il
rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano agli
impianti  fissi  di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso
pubblico   e  privato,  per  i  quali  continuano  ad  applicarsi  le
specifiche disposizioni di prevenzione incendi.