IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall'Autorita' di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti; Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui installazione e' consentita negli esercizi assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. stesso; Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto, nell'adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6 dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri applicativi: dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell'attivita' svolta o, se piu' d'una, di quella prevalente; ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonche' di rispetto delle attivita' di culto; opportunita', infine, di evitare che l'offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie; Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, reso nella seduta del 24 luglio 2003; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi. 2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonche' i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in: a) bar, caffe' ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita' prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande; b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita' prevalente la somministrazione di pasti; c) stabilimenti balneari, che hanno come attivita' prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione; d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita' prevalente l'offerta di ospitalita'; e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box; f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attivita' sociali e ricreative riservate ai soli soci, purche' in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande; g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.