IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
                           di concerto con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             Direttore generale della pubblica sicurezza

  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  commi  7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
  Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289
del  2002  demanda  ad  un  decreto interdirigenziale di determinare,
sulla  base  dei  criteri  direttivi  fissati  dallo stesso comma, il
numero  massimo  degli  apparecchi  o  congegni  da  installare,  con
riferimento  alle  diverse  tipologie,  nonche'  le  prescrizioni  da
osservare  ai  fini della loro installazione, ferme restando, in ogni
caso,  quelle  disposte  dall'Autorita' di pubblica sicurezza e dagli
enti, anche territoriali, competenti;
  Ritenuto,  in  relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma
3,  del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n.
289  del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o
congegni  da  installare e le relative prescrizioni con riferimento a
quelli  di  cui  all'art.  110,  commi  6  e  7,  lettera  b), la cui
installazione    e'    consentita    negli    esercizi   assoggettati
all'autorizzazione  di  cui  agli  articoli 86  e  88  del T.U.L.P.S.
stesso;
  Ritenuto,     conformemente     agli     approfondimenti     svolti
dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato unitamente al
Dipartimento   della   pubblica  sicurezza,  di  dover  tener  conto,
nell'adozione  del  decreto  interdirigenziale  previsto  dal comma 6
dell'art.  22  della  ripetuta  legge  n.  289,  dei seguenti criteri
applicativi:
    dimensione  del  locale  od  area,  in  relazione  alla tipologia
dell'attivita' svolta o, se piu' d'una, di quella prevalente;
    ubicazione  del  locale  od  area,  in  ragione soprattutto delle
esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di
cura nonche' di rispetto delle attivita' di culto;
    opportunita',  infine,  di  evitare  che l'offerta di gioco possa
riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro
con  l'obbligo  della  presenza di almeno un apparecchio di tipologia
diversa  ovvero,  per  le sale giochi, di un numero di apparecchi con
vincite  in  denaro  non superiore a quello degli apparecchi di altre
tipologie;
  Visto  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
reso nella seduta del 24 luglio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni
di  cui  all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle
leggi   di   pubblica   sicurezza  (T.U.L.P.S.)  che  possono  essere
installati  presso  esercizi  pubblici,  circoli  privati  e punti di
raccolta   di  altri  giochi  autorizzati,  nonche'  le  prescrizioni
relative alla installazione di tali apparecchi.
  2.  Ai  soli  fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i
circoli  privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86
del   T.U.L.P.S.,  nonche'  i  punti  di  raccolta  di  altri  giochi
assoggettati  ad  autorizzazione  ai sensi del successivo art. 88 del
medesimo T.U., sono articolati in:
    a) bar, caffe' ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita'
prevalente  la  vendita  al  minuto  e  la somministrazione di cibi e
bevande;
    b) ristoranti,   fast-food,   osterie,   trattorie   ed  esercizi
assimilabili, che hanno come attivita' prevalente la somministrazione
di pasti;
    c) stabilimenti  balneari, che hanno come attivita' prevalente la
messa a disposizione di servizi per la balneazione;
    d) alberghi,  locande  ed  esercizi  assimilabili, che hanno come
attivita' prevalente l'offerta di ospitalita';
    e) sale  pubbliche  da  gioco,  chiamate  convenzionalmente «sale
giochi»,  ovvero  locali  allestiti specificamente per lo svolgimento
del   gioco   lecito  e  dotati  di  apparecchi  da  divertimento  ed
intrattenimento  automatici,  semiautomatici od elettronici, oltre ad
eventuali  altri  apparecchi  meccanici quali, ad esempio, bigliardi,
bigliardini, flipper o juke-box;
    f) circoli   privati,   organizzazioni,   associazioni   ed  enti
collettivi  assimilabili,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  4 aprile  2001,  n. 235, che svolgono attivita' sociali e
ricreative  riservate ai soli soci, purche' in possesso della licenza
per la somministrazione di cibi e bevande;
    g) agenzie  di  raccolta  delle  scommesse  ippiche e sportive ed
altri  esercizi  titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del
T.U.L.P.S.;
    h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari
di  giochi,  titolari  di  autorizzazione  ai  sensi dell'art. 88 del
T.U.L.P.S.