IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 3, e l'art. 4, comma 2, che prevedono il potere di emanazione di apposite direttive da parte del Ministro delle attivita' produttive nei confronti dell'Acquirente unico; Considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, la societa' per azioni Acquirente unico in data 12 novembre 1999; Considerata, che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la facolta' concessa ai clienti idonei di essere temporaneamente compresi nel mercato dei clienti vincolati; Ritenuta l'opportunita' di dotare la societa' Acquirente unico di propria autonomia conferendogli la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica per il mercato dei clienti vincolati; Vista la direttiva del 3 maggio 2001 emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti dell'Acquirente unico; Ritenuta la necessita' di definire ulteriori indirizzi necessari alla societa' Acquirente unico, anche in vista dell'avviamento del sistema di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerato che, ai fini della non discriminazione del mercato dei clienti vincolati, e' necessario prevedere la partecipazione dell'Acquirente unico alle procedure concorsuali per l'assegnazione di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica e di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Acquirente Unico risulta il solo fornitore di energia per i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Assunzione di titolarita' 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente unico S.p.a., costituita dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. 2. Dalla data di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 1, l'Enel S.p.a. cessa di espletare le funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e le imprese di distribuzione si approvvigionano unicamente dall'Acquirente unico S.p.a. per la fornitura di energia elettrica destinata al medesimo mercato.