IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto   il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare  l'art. 1, comma 3, e l'art. 4, comma 2, che prevedono il
potere  di  emanazione  di  apposite  direttive da parte del Ministro
delle attivita' produttive nei confronti dell'Acquirente unico;
  Considerato  che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha
costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo  1999,  n.  79/1999, la societa' per azioni Acquirente unico in
data 12 novembre 1999;
  Considerata,  che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, la facolta' concessa ai clienti
idonei  di  essere  temporaneamente  compresi nel mercato dei clienti
vincolati;
  Ritenuta  l'opportunita'  di dotare la societa' Acquirente unico di
propria  autonomia  conferendogli  la  titolarita'  delle funzioni di
garante  della  fornitura  di  energia  elettrica  per il mercato dei
clienti vincolati;
  Vista  la  direttiva  del  3  maggio  2001  emanata  dal  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  nei  confronti
dell'Acquirente unico;
  Ritenuta  la  necessita'  di definire ulteriori indirizzi necessari
alla  societa'  Acquirente  unico, anche in vista dell'avviamento del
sistema  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
  Considerato  che, ai fini della non discriminazione del mercato dei
clienti   vincolati,   e'   necessario  prevedere  la  partecipazione
dell'Acquirente  unico  alle procedure concorsuali per l'assegnazione
di  capacita'  di trasporto per l'importazione di energia elettrica e
di  capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui
all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16
marzo  1999,  n.  79, l'Acquirente Unico risulta il solo fornitore di
energia  per  i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano
temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                      Assunzione di titolarita'

  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2004 la societa' Acquirente unico
S.p.a.,  costituita dalla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  assume  la  titolarita' delle
funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato.
  2.  Dalla  data  di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto dal
successivo  art.  6,  comma  1,  l'Enel  S.p.a. cessa di espletare le
funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai
clienti  del  mercato  vincolato  e  le  imprese  di distribuzione si
approvvigionano   unicamente  dall'Acquirente  unico  S.p.a.  per  la
fornitura di energia elettrica destinata al medesimo mercato.