IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

    Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2001);
    Visto l'art. 104, commi 1 e 2, della citata legge n. 388/2000 con
i  quali,  al  fine  di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric. dell'8 marzo 2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del
3 settembre 2001;
    Visto  il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric.,
con  cui  e'  stata  nominata  la  commissione  incaricata,  ai sensi
dell'art.  4, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare
i progetti da ammettere al finanziamento;
    Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del
Governo    approvate    dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002;
    Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 289: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
    Visto  l'art.  56  della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che   ha  previsto  l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, di un fondo finalizzato al
finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico,
anche  con  riguardo  alla  tutela  della  salute  e  all'innovazione
tecnologica,  e  con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 aprile   2003   (pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  133
dell'11 giugno  2003),  adottato  ai sensi del predetto art. 56 della
legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la
predetta  quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175
milioni  di  euro al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca
per  interventi  da  realizzare  secondo gli strumenti del FIRB e del
Fondo  per  le  agevolazioni  alla  ricerca  (FAR)  di cui al decreto
legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;
    Vista  la  proposta,  trasmessa  in data 27 giugno 2003, prot. n.
268, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero
dell'economia  e  delle finanze, di assegnazione del predetto importo
di  175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per
93 Meuro;
    Vista  la proposta indirizzata, ai sensi dell'art. 46 della legge
28 dicembre  2001,  n.  448  e  dell'art.  93,  comma  7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dal Ministro dell'istruzione, universita' e
ricerca  al Ministero dell'economia e delle finanze in data 17 luglio
2003,  prot.  n. 348, concernente la ripartizione del Fondo unico per
l'universita'  e  la  ricerca  e  approvata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2003;
    Visto,  in  particolare, che tale proposta prevede l'attribuzione
al FIRB per l'anno 2003 dell'importo complessivo di 115.493.707 euro;
    Visto  il  decreto ministeriale del 2 ottobre 2003, n. 1692/Ric.,
con  il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del
FIRB per l'anno 2003, secondo le ivi indicate finalita';
    Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale
del 2 ottobre 2003 n. 1692-Ric., il quale destina una quota pari a 45
milioni   di   euro  al  finanziamento  di  proposte  progettuali  da
presentarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric.
del-l'8 marzo  2001,  nelle  seguenti  aree  tematiche  e  secondo la
seguente ripartizione:
      chimica e farmaceutica: 30 Meuro;
      scienze umane, economiche e sociali: 14 Meuro;
      fusione: 3 Meuro;
    Visto,  inoltre,  l'art.  3 del suddetto decreto ministeriale del
2 ottobre 2003 n. 1692-Ric., il quale destina, tra l'altro, una quota
pari  a 2 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da
presentarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric.
dell'8 marzo  2001,  nella  seguente area tematica: Modelli teorici e
simulatori per la gestione del debito pubblico;
    Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1692/Ric. del
2 ottobre   2003  all'art.  4  dispone  che,  con  specifici  decreti
direttoriali,  si provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai
sensi   delle  disposizioni  del  decreto  ministeriale  n.  199/Ric.
dell'8 marzo 2001;
    Ritenuta  la  necessita' di procedere all'adozione del decreto di
cui  al  comma  1  del  richiamato art. 8 del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001;
    Sentito,  nella  seduta  del  17 luglio  2003,  il  parere  della
commissione  istituita  con il richiamato decreto ministeriale n. 449
Ric. dell'11 maggio 2001;
    Acquisito  in  relazione  agli  interventi  cosi' definiti, nella
seduta  dell'8 ottobre  2003, il parere positivo della commissione di
cui  all'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Ambito operativo e modalita' di intervento
    1.  Il  FIRB,  in  coerenza  con  le «Linee guida per la politica
scientifica  e  tecnologica  del  Governo»,  cofinanzia,  nel  limite
massimo di 47 milioni di euro, i seguenti programmi strategici:
      chimica/farmaceutica;
      scienze umane, economiche e sociali;
      fusione.
    2. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati
ammissibili  per  ciascuna  proposta,  con  eccezione  dei  costi dei
contratti  triennali  per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o
dei  ricercatori  di  chiara  fama  a livello internazionale, che, ai
sensi  dell'art.  8,  comma  5,  del decreto ministeriale n. 199-Ric.
dell'8 marzo 2001, sono a totale carico del FIRB.
    3. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'art. 5, comma
1,  lettere  a), b), e) del decreto ministeriale di cui al precedente
comma 2.
    4.  I costi ammissibili sono quelli indicati all'art. 6, comma 6,
del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.