IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 104, commi 1 e 2, della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita'; Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui e' stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento; Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003); Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2003), adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999; Vista la proposta, trasmessa in data 27 giugno 2003, prot. n. 268, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione del predetto importo di 175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per 93 Meuro; Vista la proposta indirizzata, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze in data 17 luglio 2003, prot. n. 348, concernente la ripartizione del Fondo unico per l'universita' e la ricerca e approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2003; Visto, in particolare, che tale proposta prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2003 dell'importo complessivo di 115.493.707 euro; Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2003, n. 1692/Ric., con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2003, secondo le ivi indicate finalita'; Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale del 2 ottobre 2003 n. 1692-Ric., il quale destina una quota pari a 45 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. del-l'8 marzo 2001, nelle seguenti aree tematiche e secondo la seguente ripartizione: chimica e farmaceutica: 30 Meuro; scienze umane, economiche e sociali: 14 Meuro; fusione: 3 Meuro; Visto, inoltre, l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale del 2 ottobre 2003 n. 1692-Ric., il quale destina, tra l'altro, una quota pari a 2 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nella seguente area tematica: Modelli teorici e simulatori per la gestione del debito pubblico; Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003 all'art. 4 dispone che, con specifici decreti direttoriali, si provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001; Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001; Sentito, nella seduta del 17 luglio 2003, il parere della commissione istituita con il richiamato decreto ministeriale n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001; Acquisito in relazione agli interventi cosi' definiti, nella seduta dell'8 ottobre 2003, il parere positivo della commissione di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003; Decreta: Art. 1. Ambito operativo e modalita' di intervento 1. Il FIRB, in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», cofinanzia, nel limite massimo di 47 milioni di euro, i seguenti programmi strategici: chimica/farmaceutica; scienze umane, economiche e sociali; fusione. 2. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione dei costi dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, sono a totale carico del FIRB. 3. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), e) del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2. 4. I costi ammissibili sono quelli indicati all'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.