IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

    Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2001);
    Visto l'art. 104, commi 1 e 2, della citata legge n. 388/2000 con
i  quali,  al  fine  di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric. dell'8 marzo 2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del
3 settembre 2001;
    Visto  il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric.,
con  cui  e'  stata  nominata  la  commissione  incaricata,  ai sensi
dell'art.  4, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare
i progetti da ammettere al finanziamento;
    Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del
Governo    approvate    dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002;
    Viste  le  indicazioni  dell'Unione  europea  nella comunicazione
489-2003   della  Commissione  «Investire  nella  ricerca:  un  piano
d'azione   per   l'Europa»,   riguardanti  il  lancio  di  iniziative
caratterizzate  come  «European  Technology  Platforms»  sulle  quali
convergono  interessi della comunita' scientifica pubblica e privata,
dell'industria e delle piccole e medie imprese;
    Visto   l'ASSE  2  delle  predette  linee  guida  della  politica
scientifica  e  tecnologica  del  Governo, dedicato agli interventi a
sostegno  della ricerca di base orientata allo sviluppo di tecnologie
chiave  abilitanti  a  carattere  multisettoriale  e  finalizzato, in
particolare, a favorire:
      la   concentrazione   di   competenze  multidisciplinari  e  di
strumentazione sofisticata e multiuso di alto valore scientifico;
      l'integrazione  tra  il  sistema  pubblico  della ricerca ed il
sistema delle imprese;
      l'attrattivita'  di giovani talenti nazionali e di studiosi e/o
ricercatori presenti su scala internazionale;
      lo  sviluppo  di  competenze  tecnologiche  e di valorizzazione
commerciale dei risultati della ricerca;
    Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 289: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
    Visto  l'art.  56  della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che   ha  previsto  l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, di un fondo finalizzato al
finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico,
anche  con  riguardo  alla  tutela  della  salute  e  all'innovazione
tecnologica,  e  con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 aprile   2003   (pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  133
dell'11 giugno  2003),  adottato  ai sensi del predetto art. 56 della
legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la
predetta  quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175
milioni  di  euro al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca
per  interventi  da  realizzare  secondo gli strumenti del FIRB e del
Fondo  per  le  agevolazioni  alla  ricerca  (FAR)  di cui al decreto
legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;
    Considerato  che il predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  prevede,  tra  l'altro,  il finanziamento dei seguenti
interventi:
      ricerche   a   carattere   interdisciplinare  finalizzate  allo
sviluppo   di   tecnologie   abilitanti   nell'aree   delle   nano  e
microtecnologie   applicate   alla   post-genomica,   ai  sistemi  di
diagnostica medica avanzata;
      realizzazione di grandi infrastrutture scientifiche, promozione
di laboratori pubblico-privato e di distretti tecnologici;
    Vista  la  proposta,  trasmessa  in data 27 giugno 2003, prot. n.
268, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero
dell'economia  e  delle finanze, di assegnazione del predetto importo
di  175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per
93 Meuro;
    Visto  il  decreto ministeriale del 2 ottobre 2003, n. 1692/Ric.,
con  il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del
FIRB, secondo le ivi indicate finalita';
    Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale
del  2 ottobre 2003, n. 1692-Ric., il quale destina, tra l'altro, una
quota  pari  a  59  milioni  di  euro  al  finanziamento  di proposte
progettuali   da   presentarsi  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo  2001,  nelle  seguenti aree
tematiche e secondo la seguente ripartizione:
      34  Meuro  per:  costituzione, potenziamento e messa in rete di
laboratori    pubblico-privati   specializzati   sullo   sviluppo   e
l'utilizzazione  di  piattaforme  tecnologiche  abilitanti  nell'area
delle  nano  e  microtecnologie  applicate  alla  post-genomica  e ai
sistemi di diagnostica avanzata;
      25  Meuro  per:  costituzione, potenziamento e messa in rete di
laboratori    pubblico-privati   specializzati   sullo   sviluppo   e
l'utilizzazione di piattaforme tecnologiche abilitanti nelle seguenti
aree:
        bioinformatica;
        biologia strutturale;
        recettori di membrana;
        diagnostica genomica avanzata in campo animale e vegetale;
        agenti antinfettivi;
        basi molecolari delle malattie neurologiche;
    Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1692/Ric. del
2 ottobre   2003,  all'art.  4  dispone  che  con  specifici  decreti
direttoriali  si  provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai
sensi   delle  disposizioni  del  decreto  ministeriale  n.  199/Ric.
dell'8 marzo 2001;
    Ritenuta  la  necessita' di procedere all'adozione del decreto di
cui  al  comma  1  del  richiamato art. 8 del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001;
    Sentito,  nella  seduta  del  17 luglio  2003,  il  parere  della
commissione  istituita  con il richiamato decreto ministeriale n. 449
Ric. dell'11 maggio 2001;
    Acquisito  in  relazione  agli  interventi  cosi' definiti, nella
seduta  dell'8 ottobre  2003, il parere positivo della commissione di
cui  all'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Ambito operativo e modalita' di intervento
    1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n.
199-Ric.,  il  FIRB,  in coerenza con le «Linee guida per la politica
scientifica  e  tecnologica  del  Governo»,  cofinanzia,  nel  limite
massimo  di 59 milioni di euro, progetti strategici di ricerca per la
costituzione,  il  potenziamento e la messa in rete di centri di alta
qualificazione   scientifica,   pubblico-privati   anche   su   scala
internazionale (nel presente bando denominati «laboratori»).
    2.  I  laboratori  da  promuovere attraverso i progetti di cui al
precedente  comma  1  sono unita' organizzative basate su piattaforme
tecnologiche in grado di realizzare:
      la   concentrazione   di   competenze  multidisciplinari  e  di
strumentazione sofisticata e multiuso di alto valore scientifico;
      l'integrazione  tra  il  sistema  pubblico  della ricerca ed il
sistema delle imprese;
      l'attrattivita'  di giovani talenti nazionali e di studiosi e/o
ricercatori presenti su scala internazionale;
      lo  sviluppo  di  competenze  tecnologiche  e di valorizzazione
economica dei risultati della ricerca;
      la  convergenza  e l'integrazione di competenze e di tecnologie
afferenti le aree scientifiche di cui al successivo art. 2.
    3.  Il FIRB concede un contributo alla spesa nella misura pari al
70% dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, con eccezione dei
costi  dei  contratti  triennali  per  il  reclutamento  dei  giovani
ricercatori   e/o   dei   ricercatori   di   chiara  fama  a  livello
internazionale,  che  ai  sensi  dell'art.  8, comma 5, del succitato
decreto ministeriale, sono a totale carico del FIRB.
    4. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'art. 5, comma
1, lettere a), b) ed e) del decreto ministeriale di cui al precedente
comma 1.