IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2,  della  sopra
richiamata legge n. 223 del 1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
-   nel   caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in
deroga  alla  disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza
soluzione  di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
che  devono  essere  stati  definiti  in  specifici  accordi  in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;
  Considerato   che,   con   gli   appositi  accordi  -  che  saranno
dettagliatamente  indicati nel dispositivo del presente provvedimento
-  intervenuti  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  sono  state  individuate  le  fattispecie aziendali, per le
quali  sussistono  le  condizioni  previste dal sopra citato art. 41,
comma 1,  della  legge  n.  289  del  2002,  in  quanto,  mediante la
concessione   del   trattamento  di  mobilita',  senza  soluzione  di
continuita'  rispetto  al termine di scadenza di detto trattamento ai
sensi  del gia' richiamato art. 7 della legge n. 223 del 1991, potra'
essere  agevolata  la  gestione  delle  problematiche  occupazionali,
relative   alle   suddette   fattispecie,   mediante  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  poter  concedere, anche senza
soluzione  di  continuita',  il  trattamento di mobilita' entro e non
oltre  il  31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle
fattispecie  aziendali  di cui al capoverso precedente, e per i quali
il  suddetto  trattamento di mobilita' sia terminato, essendo scaduta
la  durata  prevista  dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n.
223 del 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   e'   autorizzata,  senza  soluzione  di  continuita'  fino  al
31 dicembre  2003,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita',
secondo  quanto definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali in data 29 maggio 2003 e quanto
successivamente   precisato   dalla   provincia  di  Foggia  in  data
3 settembre  2003,  in  favore  di  23  ex  dipendenti della societa'
«Agrigel»,   unita'   di  Foggia,  i  cui  nominativi  sono  indicati
nell'elenco allegato alla sopra citata nota del 3 settembre 2003, che
costituisce,   unitamente   all'accordo  del  29 maggio  2003,  parte
integrante del presente provvedimento.