IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Mihai Iulian, nato a Focsani (Romania) il
16 maggio  1972,  cittadino  rumeno,  diretta  ad  ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del titolo accademico professionale di
«Inginer»,  conseguito  in  Romania  ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale  di  «Diplome  de  Licenta, Inginer Eletric,
specializarea    Metrologie»   conseguito   presso   l'«Universitatea
Politehnica»  di  Bucarest  nella  sessione  settembre 1998, e che il
titolo cosi' conseguito di «Inginer Metrologie» conferisce in Romania
il   diritto   ad   esercitare   la   professione,   come  confermato
dall'ambasciata d'Italia a Bucarest il 20 agosto 2002;
  Viste  le  determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta
del 2 ottobre 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella
seguente materia: 1) fisica tecnica;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura di Roma in data 5 agosto 2003 con scadenza
in data 30 aprile 2003, per motivi di studio;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  sig.  Mihai Iulian, nato a Focsani (Romania) il 16 maggio 1972,
cittadino  rumeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri   sezione A,   settore   industriale  e  l'esercizio  della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.