IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Mihai Iulian, nato a Focsani (Romania) il 16 maggio 1972, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Diplome de Licenta, Inginer Eletric, specializarea Metrologie» conseguito presso l'«Universitatea Politehnica» di Bucarest nella sessione settembre 1998, e che il titolo cosi' conseguito di «Inginer Metrologie» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'ambasciata d'Italia a Bucarest il 20 agosto 2002; Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 2 ottobre 2003; Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) fisica tecnica; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Roma in data 5 agosto 2003 con scadenza in data 30 aprile 2003, per motivi di studio; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Il sig. Mihai Iulian, nato a Focsani (Romania) il 16 maggio 1972, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.