IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche' la disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Shandro  Naqellari Donika, nata il
2 agosto  1961  a  Berat  (Albania),  cittadina  albanese, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale  di «Inxhinjere Gjeolog Nafte» conseguito in
Albania, come attestato dalla Universita' di Tirana con il diploma di
laurea  rilasciato  in  data 15 gennaio 1986, ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di geologo;
  Preso  atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Albania il
diritto  ad esercitare la professione, come confermato nelle note del
consolato generale d'Italia a Valona di luglio 2003;
  Considerato  inoltre  che  la  sig.ra  Shandro  Naquellari possiede
esperienza  professionale maturata dal 1986 al 1991, come documentato
in atti;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del consiglio nazionale dei
geologi nella nota di cui in atti datata 1° dicembre 2003;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  geologo,  come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 per cui lo
straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data 30 maggio 2001 dalla questura di Perugia a tempo
indeterminato;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Shandro Naqellari Donika, nata il 2 agosto 1961 a Berat
(Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  geologi  sezione A  e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 23 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele