IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Bruzzo Beatriz Amelia, nata a Buenos
Aires  (Argentina)  il 19 maggio 1936, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  psicologa  e  psicoterapeuta  ai fini dell'accesso
all'albo  e  l'esercizio  in  Italia della professione di psicologa e
psicoterapeuta;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciatura  en  Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires»
il 21 marzo 1985;
  Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de
Salud» in data 30 agosto 1996;
  Viste  le  determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella conferenza sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Ritenuto  peraltro  che,  per  l'esercizio  della  psicoterapia, il
profilo  professionale  della  richiedente  non  corrisponde a quello
dello  psicoterapeuta  italiano e la differenza di formazione e' tale
da non poter essere colmata da misure compensative;
                              Decreta:
  1.   Alla  sig.ra  Bruzzo  Beatriz  Amelia,  nata  a  Buenos  Aires
(Argentina) il 19 maggio 1936, cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi,  sez. A e l'esercizio della
professione in Italia.
  2.  L'istanza  relativa  all'iscrizione  all'albo  professionale in
qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e'
respinta.
    Roma, 23 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele