IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  31,  comma  12, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  nella parte in cui prevede il recupero su entrate proprie degli
enti locali nei casi in cui non si e' reso possibile operare in tutto
o  in  parte  le  riduzioni  dei  trasferimenti  erariali previste da
disposizioni   di  legge  per  gli  anni  1999  e  seguenti  a  causa
dell'inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali spettanti;
  Visto  il comma 13 del medesimo articolo 31, il quale prevede che i
criteri  e  le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui
al  comma  12 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite  l'A.N.C.I.  (Associazione nazionale dei comuni italiani) e
l'U.P.I. (Unione delle province d'Italia);
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 2003;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  i  criteri e le modalita' di
applicazione  delle  operazioni di recupero di somme nei confronti di
province  e  comuni, previste dall'articolo 31, comma 12, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289, per i casi in cui non e' stato possibile
operare,  in  tutto  o  in parte, riduzioni di trasferimenti erariali
conseguenti   a   maggiori   entrate   o  minori  oneri  previsti  da
disposizioni di legge.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 31, commi 12 e 13,
          della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          legge finanziaria 2003):
              «12.  Nei  confronti  degli  enti locali per i quali, a
          motivo  dell'inesistenza  o insufficienza dei trasferimenti
          erariali  spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si e'
          reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
          trasferimenti  previste  dalle disposizioni di cui all'art.
          61del   decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,
          all'art.  8  della  legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art.
          10,  comma  11,  della  legge  13 maggio  1999,  n. 133, al
          completamento di tali riduzioni si provvede:
                a) per   i  comuni,  per  l'anno  2003,  in  sede  di
          erogazione   da  parte  del  Ministero  dell'interno  della
          compartecipazione  al gettito IRPEF 2003 di cui all'art. 67
          della   legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  nella  misura
          stabilita  dal  comma 8 del presente articolo o, in caso di
          insufficienza  della quota di compartecipazione, in sede di
          erogazione  delle somme eventualmente spettanti a titolo di
          addizionale  all'IRPEF.  Le  somme  cosi'  recuperate  sono
          portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in
          aumento  della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello
          stato   di  previsione  del  proprio  Ministero,  ai  sensi
          dell'art.  2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
          n. 468, e successive modificazioni;
                b) per  le  province,  a  decorrere  dall'anno  2003,
          all'atto   della   devoluzione   alle  stesse  del  gettito
          d'imposta  RC  auto da parte dei concessionari e sulla base
          degli  importi  all'uopo  comunicati per ciascuna provincia
          dal   Ministero  dell'interno.  Le  somme  recuperate  sono
          annualmente  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato
          per  essere  successivamente  riassegnate,  con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  al  pertinente
          capitolo  1316  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'interno.
              13.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.».
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  31, comma 12, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, v. nelle note alle premesse.