IL DIRIGENTE
             dell'ufficio autorizzazioni alla produzione
             revoche - import export - sistema d'allerta
             della Direzione generale dei farmaci e dei
                         dispositivi medici
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24  maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 132 del 7 giugno 2002,
concernente  modalita'  di  trasmissione  dati di commercializzazione
delle specialita' medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;
  Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la
sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  - ai
sensi  dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.  178,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  -  di alcune
specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quelle indicate nella parte
dispositiva del presente decreto;
  Viste  le  domande  pervenute  il  24 novembre 2003 e il 3 dicembre
2003,  dalle  ditte  Bioindustria  Farmaceutici S.r.l. e So.Se. Pharm
S.r.l.,    che    hanno   chiesto   la   revoca   della   sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
decreto  dirigenziale  sopra indicato, limitatamente alle specialita'
medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per le specialita' medicinali indicate nella parte
dispositiva    del    presente    decreto,    le   aziende   titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio hanno provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alle  specialita' medicinali
sottoindicate  -  il  D.D.  800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai
sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
    TATIG:
      «50  mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili -
A.I.C. n. 027754 086;
      «100  mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n.
027754 098.
  Ditta Biondustria Farmaceutici S.r.l.;
    BIABEXAN: 20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 017478 013.
  Ditta So.Se. Pharm S.r.l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 19 dicembre 2003
                                                Il dirigente: Guarino