La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare il
Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.