IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, il quale stabilisce che le societa'
cooperative  devono  versare,  in  relazione al numero dei soci ed al
capitale  versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visti  l'art.  11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
prescrive  il  versamento  da parte delle societa' cooperative e loro
consorzi,  di  una quota degli utili annuali pari al 3 per cento e il
successivo art. 15, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza nei confronti
delle  societa'  cooperative in relazione ai parametri del fatturato,
del  numero  dei  soci  e  del capitale sociale, e, in particolare il
comma 5 dello stesso art. 15, il quale prevede, in caso di ritardo od
omissione  di  pagamento  del  contributo  entro  trenta giorni dalla
scadenza  prevista,  una  sanzione pari al 5 per cento del contributo
stesso,  elevata  al  15  per  cento in caso di versamento effettuato
oltre   tale   termine;  nonche'  l'art.  20,  il  quale  prevede  la
soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle
cooperative;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il quale viene
prevista  la  possibilita'  di  utilizzare  il sistema dei versamenti
unitari,  con  eventuale  compensazione,  per  i  crediti  e i debiti
relativi  alle  entrate  diverse  da quelle elencate nelle precedenti
lettere  dello  stesso  comma 2, individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e  con  i  Ministri  competenti per
settore;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
trasferendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  disposto  l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive,
trasferendogli  alcune funzioni in precedenza attribuite al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  l'art.  62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a
svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad
apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
  Considerato che nell'ottica della semplificazione e di una maggiore
efficacia  dell'azione  amministrativa  e'  opportuno consentire alle
societa'  cooperative e ai loro consorzi di utilizzare il sistema dei
versamenti unitari per il pagamento delle predette somme;
  Ritenuto,  pertanto,  che  occorre  includere tra le entrate di cui
all'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 241
del 1997, anche i predetti contributi e altre somme dovute allo Stato
dalle societa' cooperative e dai loro consorzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I contributi per le spese riguardanti le ispezioni ordinarie di
cui  all'art.  8  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, la quota degli utili annuali di cui
all'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le sanzioni
e  gli interessi di cui all'art. 20, comma 5, della predetta legge n.
59  del  1992,  sono  versati  dalle  societa' cooperative e dai loro
consorzi  con  le  modalita'  previste dall'art. 17, comma 2, lettera
h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2.  Con  apposita  convenzione,  stipulata  tra  il Ministero delle
attivita'  produttive  e  l'Agenzia  delle entrate, viene regolato il
servizio  di trasmissione dei flussi informativi ed il rimborso delle
spese relativi alle operazioni di riscossione previste al comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2004

                                          Il Ministro dell'economia
                                               e delle finanze
                                                   Tremonti
       Il Ministro
delle attività produttive
         Marzano