IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Scarpetta Ortiz Lorena Cristina, nata
l'8 ottobre    1971   a   Medellin   (AntioquiaColombia),   cittadina
colombiana,  diretta  ad  ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto
con  l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento
del  titolo  professionale  di  «Ingeniera  Civil» rilasciato in data
30 giugno 1995 dalla «Universidad de Medellin» di Medellin (Colombia)
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso  atto  che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo
Profesional  Nacional  de  Ingenieria y sus Profesionales Auxiliares»
dal 16 novembre 1995, iscrizione confermata con risoluzione nazionale
n. 473 del 25 gennaio 1996;
  Considerata   l'esperienza   professionale  maturata  dalla  sig.ra
Scarpetta Ortiz dal 1995, come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella nota in atti datata 18 novembre 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e
39,  comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  subordinato  rilasciato  dalla  questura di Roma in data
20 maggio 2003 e valido fino al 20 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Scarpetta Ortiz Lorena Cristina, nata l'8 ottobre 1971
a   Medellin   (Antioquia   -  Colombia),  cittadina  colombiana,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore
civile  ambientale  e  l'esercizio della professione in Italia, fatta
salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto
delle quote dei flussi migratori.