IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Scarpetta Ortiz Lorena Cristina, nata l'8 ottobre 1971 a Medellin (AntioquiaColombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera Civil» rilasciato in data 30 giugno 1995 dalla «Universidad de Medellin» di Medellin (Colombia) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesionales Auxiliares» dal 16 novembre 1995, iscrizione confermata con risoluzione nazionale n. 473 del 25 gennaio 1996; Considerata l'esperienza professionale maturata dalla sig.ra Scarpetta Ortiz dal 1995, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 18 novembre 2003; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla questura di Roma in data 20 maggio 2003 e valido fino al 20 maggio 2004; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Scarpetta Ortiz Lorena Cristina, nata l'8 ottobre 1971 a Medellin (Antioquia - Colombia), cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.