IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di La Spezia
  Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte;
  Visti  gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975,
n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di
scioglimento  d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  2544 del codice civile
limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che
dispone  l'attribuzione  alle  direzioni provinciali del lavoro delle
funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
  Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale
per   le   cooperative   ha   deliberato,   all'unanimita',  che  nei
procedimenti   finalizzati   all'adozione   del  provvedimento  dello
scioglimento  di  societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 del
codice  civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il
parere   del  comitato  centrale  qualora  ricorrano  le  fattispecie
previste nel citato parere;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
ha  determinato  il  limite temporale della presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per
la  nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita' produttive -
Direzione  generale  per  gli enti cooperativi, Div. IV protocollo n.
1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali
17 luglio 2003;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,   sottoscritta   il  30 novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;
  Esaminato  il  verbale  di ispezione 5 dicembre 2003 sull'attivita'
della  societa'  cooperativa  sotto indicata e gli atti d'ufficio, da
cui  risulta  che  la  medesima  trovasi  nelle  condizioni  previste
dall'art.  2544  del codice civile e art. 18, ex legge n. 59/1992 che
non  comporta  la  nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto
senza rapporti patrimoniali da definire;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  agricola  «Produttori riuniti orto floro
vivaisti  a  r.l.», con sede in Follo (La Spezia), via Romana n. 10 -
Loc.  Cerri,  costituita  con rogito notaio dott. Francesco Ceroni in
data  24 maggio  1982,  repertorio  58953  iscritta  al  n.  4968 del
registro  societa' presso il Tribunale di La Spezia e al n. 71194 del
registro  ditte  della  C.C.I.A.A.  di  La Spezia, BUSC 902/192233 e'
sciolta  ai  sensi  dell'art.  2544  del  codice  civile,  in  virtu'
dell'art.  2  della  legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo
alla nomina di un commissario liquidatore.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti   per   la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La Spezia, 22 gennaio 2004
                    Il direttore provinciale reggente: Mancino Floris